VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa
alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59" il quale
stabilisce che a partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi
provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca
sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed
affluiscono ad apposito "Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero";
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.
213, concernente riordino degli enti di ricerca in attuazione
dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n.
208
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016) e in particolare
il comma 247
dell'articolo 1, il quale dispone che "Al fine di
sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia
responsabile delle università e la competitività del sistema
universitario e della ricerca italiano a livello internazionale […]
il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di
ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di
9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di
ricercatori negli enti pubblici di ricerca. ";
VISTI altresì il comma 249 del medesimo articolo
1 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che "L'assegnazione
agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 247 è
effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri
di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e
istituzioni di ricerca." e il comma 250, il quale prevede che "La
quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente non
utilizzata per le finalità di cui ai commi da 247 a 249 rimane a
disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre
finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università
e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni
di ricerca."
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209,
concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 -
2018"
VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015 di Ripartizione in
capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il
triennio 2016 - 2018 che, nell'ambito della missione n. 17 "Ricerca
e innovazione", al programma n. 17 "Ricerca scientifica e
tecnologica di base e applicata" prevede al capitolo 7236 piano
gestionale n. 1 lo stanziamento per l'anno 2016 del "Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca";
VISTI i Piani Triennali di Attività (PTA) predisposti
dagli enti e che, ai sensi dell'art. 4 del d.Lgs. n. 213/2009, "La
ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca è
effettuata sulla base della programmazione strategica e
considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto
dei risultati della valutazione della qualità della ricerca
scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici
programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti."
D E C R E T A
ART.1
(Assunzioni di giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca)
1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pari a 8 milioni di euro per l'anno 2016 ed a 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, la disponibilità del capitolo 7236, piano gestionale n. 1, per l'anno 2016 del "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca", è assegnata a ciascun ente, ai sensi del comma 249 della medesima legge di stabilità 2016, sulla base dei seguenti criteri:
a. 50 unità assegnate in base all'indice di sostenibilità
economico-finanziaria colcolato utilizzando il rapporto
inversamente proporzionale tra il costo complessivo del personale e
l'assegnazione ordinaria agli enti che al 31 dicembre 2015 avevano
più di 3 unità di ricercatori di ruolo;
b. 85 unità assegnate in base all'assegnazione della premialità
2014 elaborata per il 70% sulla valutazione della Qualità della
Ricerca 2004-2010 (VQR 2004/2010 - Rapporto finale 30 Giugno 2013 e
Rapporto aggiornato al 30 gennaio 2014 dell'ANVUR), basata sui
prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di area
e di struttura utilizzata;
c. 80 unità, di cui 74 unità assegnate in proporzione al numero di
ricercatori di ruolo e 6 unità agli enti con meno di due
ricercatori di ruolo al 31 dicembre 2015 per garantire un numero
minimo di 3 ricercatori.
2. Le quote e i parametri per l'applicazione dei criteri di cui
alle lettere a), b) e c) sono contenuti nell'allegato al presente
decreto che ne fa parte integrante.
3. Lo stanziamento di 8 milioni di euro per l'anno 2016 di cui al
comma 1 viene quantificato, a copertura, in dodicesimi, sulla base
di un costo unitario di € 43.867 annui per ciascuna assunzione di
ricercatore, comprensivo degli oneri a carico dell'ente.
4. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al presente decreto
sono da considerare come posizioni al di fuori della dotazione
dell'Ente rispetto alla dotazione organica approvata con il PTA e
non sono vincolate al rispetto delle graduatorie vigenti relative a
procedure diverse da quelle bandite dall'Ente ai sensi del presente
decreto.
5. Ciascun Ente utilizza le risorse assegnate per l'assunzione a
tempo indeterminato di ricercatori dando priorità all'ingresso di
giovani studiosi di elevato livello scientifico che non facciano
già parte dei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato degli Enti
di ricerca, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto
di ricerca a tempo determinato di accedere alle procedure di
selezione. Per giovani studiosi si intende soggetti che abbiano
conseguito un PhD da non piu' di 5 anni. Al fine di favorire la
competitività del sistema della ricerca italiana a livello
internazionale, i criteri di merito per la selezione dei
ricercatori previsti nei bandi sono determinati valorizzando
prioritariamente, oltre alla qualità della produzione scientifica,
l'aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o
internazionali; l'aver diretto o coordinato progetti di ricerca
competitivi nazionali o internazionali e l'aver maturato almeno tre
anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca,
nazionali o internazionali, pubblici o privati.
6. Le risorse assegnate e non utilizzate, totalmente o
parzialmente, secondo quanto riportato nell'allegato, per l'anno
2016, restano nella disponibilità di ciascun Ente come assegnazione
ordinaria dell'anno. A decorrere dal 2017, tali risorse non saranno
consolidate ai predetti Enti e saranno assegnate, con la medesima
finalità, agli altri Enti che hanno completato le assunzioni di cui
al presente decreto nel 2016, in misura proporzionale alle
assegnazioni ricevute di cui all'allegato.
7. Le assegnazioni e le procedure di assunzione saranno pubblicate
sul sito del Ministero.
8. Con successivi decreti dirigenziali si provvederà
all'assunzione dei relativi impegni di spesa.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il
controllo preventivo di regolarità contabile.
IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini