Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 26 febbraio 2016 n. 105

Assunzione di ricercatori negli EPR

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59" il quale stabilisce che a partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero";

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016) e in particolare il comma 247
dell'articolo 1, il quale dispone che "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale […] il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. ";

VISTI altresì il comma 249 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che "L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 247 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca." e il comma 250, il quale prevede che "La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 247 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca."

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 - 2018"

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015 di Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018 che, nell'ambito della missione n. 17 "Ricerca e innovazione", al programma n. 17 "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata" prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1 lo stanziamento per l'anno 2016 del "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca";

VISTI
i Piani Triennali di Attività (PTA) predisposti dagli enti e che, ai sensi dell'art. 4 del d.Lgs. n. 213/2009, "La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti."


D E C R E T A
ART.1

(Assunzioni di giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca)

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pari a 8 milioni di euro per l'anno 2016 ed a 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, la disponibilità del capitolo 7236, piano gestionale n. 1, per l'anno 2016 del "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca", è assegnata a ciascun ente, ai sensi del comma 249 della medesima legge di stabilità 2016, sulla base dei seguenti criteri:


a. 50 unità assegnate in base all'indice di sostenibilità economico-finanziaria colcolato utilizzando il rapporto inversamente proporzionale tra il costo complessivo del personale e l'assegnazione ordinaria agli enti che al 31 dicembre 2015 avevano più di 3 unità di ricercatori di ruolo;
b. 85 unità assegnate in base all'assegnazione della premialità 2014 elaborata per il 70% sulla valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004/2010 - Rapporto finale 30 Giugno 2013 e Rapporto aggiornato al 30 gennaio 2014 dell'ANVUR), basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura utilizzata;
c. 80 unità, di cui 74 unità assegnate in proporzione al numero di ricercatori di ruolo e 6 unità agli enti con meno di due ricercatori di ruolo al 31 dicembre 2015 per garantire un numero minimo di 3 ricercatori.


2. Le quote e i parametri per l'applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) sono contenuti nell'allegato al presente decreto che ne fa parte integrante.

3. Lo stanziamento di 8 milioni di euro per l'anno 2016 di cui al comma 1 viene quantificato, a copertura, in dodicesimi, sulla base di un costo unitario di € 43.867 annui per ciascuna assunzione di ricercatore, comprensivo degli oneri a carico dell'ente.

4. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al presente decreto sono da considerare come posizioni al di fuori della dotazione dell'Ente rispetto alla dotazione organica approvata con il PTA e non sono vincolate al rispetto delle graduatorie vigenti relative a procedure diverse da quelle bandite dall'Ente ai sensi del presente decreto.

5. Ciascun Ente utilizza le risorse assegnate per l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori dando priorità all'ingresso di giovani studiosi di elevato livello scientifico che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato degli Enti di ricerca, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto di ricerca a tempo determinato di accedere alle procedure di selezione. Per giovani studiosi si intende soggetti che abbiano conseguito un PhD da non piu' di 5 anni. Al fine di favorire la competitività del sistema della ricerca italiana a livello internazionale, i criteri di merito per la selezione dei ricercatori previsti nei bandi sono determinati valorizzando prioritariamente, oltre alla qualità della produzione scientifica, l'aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o internazionali; l'aver diretto o coordinato progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali e l'aver maturato almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, nazionali o internazionali, pubblici o privati.

6. Le risorse assegnate e non utilizzate, totalmente o parzialmente, secondo quanto riportato nell'allegato, per l'anno 2016, restano nella disponibilità di ciascun Ente come assegnazione ordinaria dell'anno. A decorrere dal 2017, tali risorse non saranno consolidate ai predetti Enti e saranno assegnate, con la medesima finalità, agli altri Enti che hanno completato le assunzioni di cui al presente decreto nel 2016, in misura proporzionale alle assegnazioni ricevute di cui all'allegato.

7. Le assegnazioni e le procedure di assunzione saranno pubblicate sul sito del Ministero.

8. Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Roma, 26 febbraio 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini