VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
2 dicembre 1997, n. 491, "Regolamento recante istituzione del
Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma
dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997,
n. 59";
VISTO l'art. 3-bis del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, recante "Disposizioni urgenti per le università e
gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione
all'esercizio di attività professionali", convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, che
stabilisce, tra l'altro, in tre anni la durata del mandato dei
componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari;
VISTO in particolare
l'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 491/1997, ai sensi del quale il Ministro, con propria
ordinanza, emanata almeno 6 mesi prima della data della scadenza
del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, indice le
elezioni per il rinnovo del predetto organo;
VISTO inoltre l'art.4 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica n. 491/1997, che individua, ai fini
dell'elezione dei ventotto componenti indicati dall'articolo 2,
comma 1, i quattro distretti territoriali nei quali devono essere
raggruppate le sedi universitarie;
VISTO l'art. 8 del più volte citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 491/1997, il quale prevede che,
presso una delle istituzioni afferenti ai predetti distretti, sia
istituita, con decreto del Ministro, una commissione elettorale
locale;
CONSIDERATA l'opportunità di confermare le
seguenti sedi universitarie già individuate dalla C.R.U.I., con la
nota del 3 novembre 2009, prot. 1140-09/P/rg : Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna per il I Distretto, l'Università degli
Studi di Milano per il II Distretto, l'Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata" per il III Distretto e l'Università degli Studi
di "Napoli Federico II" per il IV Distretto, quali sedi
universitarie presso cui dovranno essere istituite le Commissioni
elettorali locali di cui al predetto art. 8 del d.P.R.
491/1997;
RITENUTA la necessità di procedere al rinnovo del
C.N.S.U., il cui mandato scadrà il 9 luglio 2016;
O R D I N A:
Articolo 1
(Votazioni)
1. Sono indette per i giorni 18 e 19 maggio 2016 le votazioni, presso ciascuna sede universitaria, per l'elezione delle seguenti componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari:
a) 28 componenti eletti dagli studenti iscritti nell'anno
accademico 2015 - 2016, ad un corso di laurea, di laurea magistrale
a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o
di precedenti ordinamenti;
b) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di
specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento;
c) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca del vecchio e nuovo ordinamento.
2. Le operazioni elettorali avranno inizio alle ore 9.00 e sono
sospese alle ore 19.00 del giorno 18 maggio 2016,
e riprendono alle ore 9.00 per concludersi alle ore 14.00 del
giorno 19 maggio 2016.
Articolo 2
(Collegi ed elettorato)
1. Per l'elezione dei ventotto componenti di cui all' articolo
1, comma 1, lett. a), le istituzioni universitarie sono
raggruppate, su base regionale, in quattro distretti territoriali,
corrispondenti ad altrettanti collegi.
2. I distretti e le relative istituzioni universitarie in essi
comprese, sono i seguenti:
I distretto - Valle D'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche
Valle D'Aosta:
- Università degli Studi della VALLE D'AOSTA
Trentino-Alto Adige:
- Libera Università di BOLZANO
- Università degli studi di TRENTO
Veneto:
- Università degli studi di PADOVA
- Università degli studi Cà Foscari di VENEZIA
- Istituto di Architettura di VENEZIA (IUAV)
- Università degli studi di VERONA
Friuli - Venezia Giulia:
- Università degli studi di TRIESTE
- Università degli studi di UDINE
Emilia - Romagna:
- Università degli studi di BOLOGNA
- Università degli studi di FERRARA
- Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA
- Università degli studi di PARMA
Marche:
- Politecnica delle Marche di ANCONA
- Università degli studi di CAMERINO
- Università degli studi di MACERATA
- Università degli studi "Carlo Bo" di URBINO
II distretto - Piemonte, Lombardia,
Liguria
Piemonte:
- Università degli studi di TORINO
- Politecnico di TORINO
- Università studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" di
VERCELLI
- Università studi "Scienze Gastronomiche" di BRA - fraz.
Pollenza-CUNEO
Lombardia:
- Università degli studi di BERGAMO
- Università degli studi di BRESCIA
- Università degli studi di MILANO
- Politecnico di MILANO
- II Università degli studi di MILANO - BICOCCA
- Università degli studi "Cattolica S. Cuore" di MILANO
- Università commerciale "Luigi Bocconi" di MILANO
- Libera Università lingue e comunicazioni IULM di MILANO
- Libera Università "Vita Salute S. Raffaele" di MILANO
- Università degli studi di PAVIA
- Libero Istituto Universitario "Carlo Cattaneo" LIUC di
CASTELLANZA -VA
- Università dell' Insubria di VARESE- COMO
- Università telematica "e-Campus" - Novedrate (Como)
- Università Humanitas (Milano)
Liguria:
- Università degli studi di GENOVA
III distretto - Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo
Toscana:
- Università degli studi di FIRENZE
- Università degli studi di PISA
- Università degli studi di SIENA
- Università per Stranieri di SIENA
- Università telematica "Italian University Line" - IUL di
FIRENZE
Umbria:
- Università degli studi di PERUGIA
- Università per stranieri di PERUGIA
Lazio:
- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
- Università degli studi "La Sapienza" di ROMA
- Università degli studi "Tor Vergata" di ROMA
- Università degli studi "Roma Tre" di ROMA
- Libera Università Internazionale Studi Sociali "Guido Carli"
LUISS di ROMA
- Università degli Studi Internazionali di ROMA (UNINT)
- Libera Università degli studi "Maria SS. Assunta" Lumsa" di
ROMA
- Libera Università "Campus Bio-Medico" di ROMA
- Università Foro Italico - ROMA
- Università degli studi "Europea" di ROMA
- Università telematica "G. Marconi" di ROMA
- Università telematica "Unitelma Sapienza" di ROMA
- Università telematica "Internazionale Uninettuno" di ROMA
- Università telematica "Universitas Mercatorum" di ROMA
- - Università degli studi della Tuscia di VITERBO
- Università Telematica Unicusano di "Niccolò Cusano" di
ROMA
- Link Campus University di ROMA
- Università telematica S. Raffaele di ROMA
Abruzzo:
- Università degli studi "G. D'Annunzio" di CHIETI
- Università telematica "Leonardo da Vinci" di CHIETI
- Università degli studi di L'AQUILA
- Università degli studi di TERAMO
IV distretto - Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Molise:
- Università degli studi del Molise CAMBOBASSO
Campania:
- Università degli studi "Federico II" di NAPOLI
- II Università degli studi di NAPOLI (CASERTA)
- Università degli Studi "Parthenope" di NAPOLI
- Università degli Studi "L'Orientale" di NAPOLI
- Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa" di NAPOLI
- Università telematica "Pegaso" di NAPOLI
- Università del Sannio BENEVENTO
- Università telematica "Giustino Fortunato" di BENEVENTO
- Università degli studi di SALERNO
Puglia:
- Libera Università Mediterranea "Jean Monnet" di
BARI-CASAMASSIMA
- Università degli studi "Aldo Moro" di BARI
- Politecnico di BARI
- Università degli studi di FOGGIA
- Università degli studi del Salento (LECCE)
Basilicata:
- Università degli studi della Basilicata POTENZA
Calabria:
- Università degli studi della Calabria Arcavacata di Rende di
COSENZA
- Università degli studi "Magna Graecia" di CATANZARO
- Università degli studi Mediterranea di REGGIO CALABRIA
- Università per stranieri "D. Alighieri" REGGIO CALABRIA
Sicilia:
- Università degli studi di CATANIA
- Università degli studi di MESSINA
- Università degli studi di PALERMO
- Libera Università della Sicilia Centrale "Kore" di ENNA
Sardegna:
- Università degli studi di CAGLIARI
- Università degli studi di SASSARI
3. Per l'elezione dei due componenti di cui all'articolo 1, comma
1, lettere b) e c), agli atenei sopra indicati sono aggiunte le
seguenti sedi :
- Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati di TRIESTE
- Scuola Normale Superiore di PISA
- Scuola Superiore di Studi Universitari e perfezionamento "S.
Anna" di PISA
- Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - Alti Studi -
LUCCA
- Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di
PAVIA
4. L'elettorato attivo per l'elezione dei 28 componenti di cui
all' articolo 1, comma 1, lettera a), è attribuito agli studenti
che risultino iscritti, per l'anno accademico 2015 - 2016, a
corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea
magistrale, ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti,
attivati nel distretto alla data di emanazione della presente
ordinanza, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede
centrale in altro distretto, e che abbiano, altresì, formalizzato
la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli
atenei, entro la data di svolgimento delle elezioni.
5. L'elettorato passivo per la componente di cui all' articolo 1,
comma 1, lettera a) è attribuito agli studenti che risultino
iscritti, per l'anno accademico 2015 - 2016, a corsi di laurea, di
laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, ai sensi
del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, attivati nel
distretto alla data di emanazione della presente ordinanza, anche
se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro
distretto, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria
iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei,
entro la data di presentazione, alle Commissioni elettorali locali,
delle candidature e delle relative sottoscrizioni, ovvero entro il
18 aprile 2016.
6. Per l'elezione dei due componenti eletti dagli iscritti ai
corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e
nuovo ordinamento, sono costituiti due distinti collegi elettorali
su base nazionale. L'elettorato attivo è attribuito separatamente
agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati
alla data di emanazione della presente ordinanza, secondo le
modalità previste dal precedente comma 4.
7. L'elettorato passivo per le due componenti in rappresentanza
degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di
ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, è attribuito separatamente
agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati
alla data di emanazione della presente ordinanza, secondo le
modalità previste dal precedente comma 5.
8. Ai fini della definizione dell'elettorato attivo e passivo,
ciascuna istituzione universitaria predispone distinti elenchi
degli studenti iscritti ai corsi, di cui all'art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c) da esse attivati. Gli elenchi dell'elettorato
attivo e passivo sono resi disponibili presso l'albo ufficiale
della sede legale dell'ateneo e delle sedi decentrate di ogni
università; per facilitare la loro consultazione, gli Atenei
possono utilizzare anche strumenti informatici, istituendo a tale
scopo un apposito servizio. A cura dell'Ateneo sarà dato apposito
avviso, affisso presso ogni dipartimento o struttura di raccordo,
ai sensi dell'art. 2 della legge n. 240/2010, almeno 60 giorni
prima della data delle votazioni, e comunque non oltre il giorno
18 marzo 2016, della pubblicazione degli elenchi
stessi, nonché dei giorni e degli orari in cui è possibile
procedere alla loro consultazione in via informatica. Gli
interessati possono proporre, entro 10 giorni dalla pubblicazione
degli elenchi, opposizione al Rettore, che decide in via definitiva
entro i successivi 15 giorni. Gli elenchi dell'elettorato attivo e
passivo sono aggiornati, a cura degli atenei, alla scadenza del
termine della raccolta delle sottoscrizioni, al fine di consentire,
alle Commissioni elettorali locali ed alla Commissione elettorale
centrale, di cui ai successivi articoli 7 e 8, di poter verificare
la regolarità delle sottoscrizioni stesse e la regolarità delle
candidature all'atto della loro presentazione. A tal fine, gli
atenei forniscono alle Commissioni elettorali locali ed alla
Commissione elettorale centrale, gli elenchi aggiornati degli
studenti iscritti, anche avvalendosi di procedure
informatiche. Le sottoscrizioni degli elettori che non
risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme
di sostegno delle candidature, sono invalidate. Gli elettori che
formalizzino la propria iscrizione in epoca successiva possono
essere ammessi a votare previa verifica, da parte del presidente
del seggio, dell'avvenuta iscrizione. La certificazione del
presidente integra conseguentemente l'elenco dell'elettorato
attivo. Relativamente all'elettorato passivo i candidati che non
risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme
di sostegno delle candidature, sono esclusi dalla competizione
elettorale; il candidato escluso non è sostituibile.
9. Per la componente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)
sono eletti sette studenti per ciascun distretto.
Articolo 3
(Candidature)
1. Le candidature relative alla elezione dei componenti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono presentate per ciascun
collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema
proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero
di nove studenti. Le liste sono contrassegnate da un simbolo e
dalla relativa denominazione.
2. Le liste per l'elezione di detta componente, corredate
dall'autocertificazione dei candidati di accettazione della
candidatura e dalle relative sottoscrizioni, sono presentate da un
elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo e
data di nascita, alle Commissioni elettorali locali di cui
all'articolo 7, insediate presso un ateneo di ciascuno dei quattro
distretti, entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato
per le votazioni, ovvero entro le ore 17 del 18 aprile
2016 All'atto di presentazione delle liste e delle
relative sottoscrizioni, l'elettore firmatario consegna alla
Commissione elettorale locale, debitamente compilati, secondo gli
schemi allegati alla presente Ordinanza, i seguenti moduli: schema
di presentazione della lista dei candidati (allegato
1.1); denominazione della lista e relativo simbolo,
elenco dei candidati, sottoscrizioni (allegato
1.A); accettazione autocertificata della
candidatura per ogni studente candidato (allegato
1.4) corredata dei relativi dati anagrafici,
università di appartenenza, corso di studio e numero di matricola.
Le Commissioni elettorali locali, di cui all'articolo7, verificano
la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di
ineleggibilità. Nel caso in cui un candidato non sia in possesso
dei requisiti di eleggibilità, la Commissione elettorale locale lo
esclude dall'elenco dei candidati della lista di appartenenza. Il
candidato escluso non è sostituibile; non è consentita la
contemporanea candidatura in più liste.
3. Le liste sono sottoscritte da un minimo di 1.000 ad un massimo
di 1.500 studenti, con firme raccolte, avvalendosi
dell'autocertificazione di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti
nel distretto, e in un numero massimo di 500 firme per ciascuna
sede universitaria. Il superamento di tale limite massimo comporta
l'inammissibilità delle candidature e la conseguente esclusione
della lista dalla competizione elettorale. Ogni sottoscrittore è
identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di
appartenenza e numero di matricola. Non è consentita la
contemporanea sottoscrizione di più liste. All'atto della
presentazione delle liste e delle sottoscrizioni alle Commissioni
elettorali locali, entro le ore 17.00 del trentesimo giorno
antecedente quello fissato per le votazioni, ovvero il 18
aprile 2016, gli elettori firmatari indicano anche gli
eventuali rappresentanti di lista per ciascun ateneo del distretto.
I rappresentanti di lista di ateneo, a loro volta, comunicano ai
Rettori delle università in cui i seggi sono ubicati, entro il
decimo giorno antecedente la data delle votazioni, i
nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio, ai fini
dell'emanazione del decreto di costituzione dei seggi di cui al
comma 6. Le Commissioni elettorali locali di cui all'articolo 7,
verificata la regolarità delle sottoscrizioni raccolte, provvedono
ad effettuare, in presenza dei rispettivi presentatori e/o
rappresentanti di lista, un sorteggio tra le liste ammesse alla
competizione elettorale al fine della definizione di un elenco in
cui le stesse devono comparire in sequenza progressiva; tali
elenchi sono rimessi alla Commissione elettorale centrale, di cui
al successivo articolo 8.
4. Per l'elezione dei due componenti di cui all'articolo 1, comma
1, lettere b) e c), sono presentate, separatamente per ciascuna
delle due componenti, candidature individuali corredate
dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della
candidatura e dei relativi dati anagrafici, università di
appartenenza ed eventuale numero di matricola. In caso di elezione
della componente di cui alla lettera c), l'università di
appartenenza coincide con la sede amministrativa del corso di
dottorato, ove istituito tra più atenei consorziati. Le candidature
e le relative autocertificazioni sono presentate alla Commissione
elettorale centrale, di cui all'articolo 8, per il tramite degli
uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro
le ore 17 del trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le
votazioni, ovvero il 18 aprile 2016. La
Commissione elettorale centrale verifica la regolarità delle
candidature. Le predette candidature sono sottoscritte con firme
raccolte in almeno un terzo, arrotondato per
eccesso, degli atenei del collegio, con il limite
massimo di 50 firme per ogni sede universitaria, secondo gli schemi
allegati (1.2
; 1.3
; 1.B). I
sottoscrittori sono identificati dal nome, cognome, luogo e data di
nascita, ateneo di appartenenza, corso di studio ed eventuale
numero di matricola. Le sottoscrizioni raccolte sono trasmesse,
dagli uffici amministrativi degli atenei interessati, alla
Commissione elettorale centrale che ne verifica la regolarità e
procede al sorteggio per la definizione di un elenco progressivo
dei candidati ammessi alla competizione elettorale.
5. Le sottoscrizioni di cui ai commi precedenti non necessitano di
essere apposte in presenza del funzionario preposto al servizio
elettorale, né di essere supportate da fotocopie del documento del
sottoscrittore.
6. La Commissione elettorale centrale redige gli elenchi delle
candidature relative alla elezione dei rappresentanti degli
studenti che risultino iscritti nell'anno accademico 2015 - 2016 ad
un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea
magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti,
distinti per distretti, sulla base degli atti delle Commissioni
elettorali locali e li trasmette alle stesse Commissioni, perché ne
sia assicurata la pubblicità presso ciascuna sede universitaria,
entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
La Commissione elettorale centrale, inoltre, predispone gli elenchi
delle candidature per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti
dei corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e ai
corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento e li
trasmette alle singole sedi universitarie, affinché vengano resi
pubblici entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le
votazioni. Gli elenchi delle liste e dei candidati per le
componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c),
così ordinati, sono affissi al di fuori dei seggi. Lo stesso ordine
progressivo è riprodotto sulle schede elettorali. Al termine di
queste operazioni può avere inizio la campagna elettorale che
ciascuna lista e candidati ammessi alla competizione elettorale
svolgono secondo le modalità previste per la elezione dei
rappresentanti degli studenti negli organi di governo degli atenei.
La campagna elettorale deve terminare 24 ore prima dell'inizio
delle votazioni.
7. Sulla base dei criteri organizzativi utilizzati da ciascun
ateneo per l'elezione delle rappresentanze studentesche, entro il
13 maggio 2016 sono costituiti, con decreto del
Rettore o del Direttore Generale, uno o più seggi elettorali in
rapporto al numero degli studenti iscritti, composti
rispettivamente da tre dipendenti universitari idonei allo
svolgimento dei compiti previsti, dei quali, quello di grado più
elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di
presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le
funzioni di segretario. Con lo stesso decreto sono individuati
anche i rappresentanti di lista, di cui al comma 3.
8. In ogni seggio sono predisposte due urne in cui sono raccolte
le schede votate: una per l'elezione dei rappresentanti degli
studenti che risultino iscritti nell'anno accademico 2015 - 2016 ad
un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea
magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti e
l'altra per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi
di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e ai corsi di
dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. Le urne per
le componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono
predisposte anche nel caso in cui nel seggio non siano presenti
elettori, al fine di consentire di poter esprimere il proprio voto
anche ad elettori iscritti ad atenei diversi da quello in cui il
seggio è ubicato.
Articolo 4
(Criteri per la individuazione degli eletti per il C.N.S.U.)
1. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), avviene con il seguente criterio:
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal
totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi
elettorali;
b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale
costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a
ciascun candidato della lista;
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per
un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei
rappresentanti da eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo
poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei
rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto
quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza
ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine
decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che
precede nell'ordine di lista.
2. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i
componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), è
determinata sulla base del maggior numero di voti validi conseguiti
dal candidato.
Articolo 5
(Schede elettorali)
1. Le schede elettorali di diverso colore sono predisposte a
cura dei singoli atenei secondo i modelli tipo allegati alla
presente Ordinanza, in relazione alle componenti da eleggere
(allegati 2.1
; 2.2 e 2.3). Le
schede sono trasmesse tempestivamente ad ogni seggio
elettorale.
2. Gli atenei predispongono la stampa delle relative schede
elettorali solo successivamente alla effettuazione del sorteggio da
parte delle Commissioni elettorali locali per la definizione del
numero progressivo di lista per la componente di cui all' articolo
1, comma 1, lettera a) e da parte della Commissione elettorale
centrale dell'ordine dei candidati relativo alle altre due
componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Tanto
le liste per la elezione dei rappresentanti degli studenti che
risultino iscritti nell'anno accademico 2015 - 2016 ad un corso di
laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale
ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, quanto i
nominativi dei candidati in rappresentanza degli iscritti ai corsi
di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento e corsi di
specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento sono riportati
nelle schede nello stesso ordine progressivo comunicato.
Articolo 6
(Operazioni di voto)
1. Nel giorno fissato e nell'orario stabilito per le votazioni
di cui all'articolo 1, l'elettore, munito di idoneo documento di
identità provvisto di fotografia e rilasciato da una
amministrazione dello Stato, dopo aver apposto la propria firma
nell' elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira
dal presidente la scheda ed esprime il proprio voto. Chiusa la
scheda, il votante la riconsegna al presidente, che la introduce
nell'apposita urna. Per la componente di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a) non è possibile esercitare il diritto di voto in
seggi diversi da quello di appartenenza. Per le componenti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) è possibile esercitare il
diritto di voto anche da parte di studenti iscritti ad atenei
diversi da quello in cui il seggio è ubicato; in tal caso
l'elettore è tenuto ad attestare la propria condizione di iscritto,
anche mediante autocertificazione. Il presidente del seggio riporta
nel verbale il numero degli eventuali votanti fuori sede,
predisponendo a tale scopo un elenco integrativo in cui è indicato,
oltre al loro nominativo, anche l'ateneo di appartenenza ed il
corso di studio.
2. Il voto è individuale e segreto. Ogni studente, utilizzando
matite copiative messe a disposizione dalla commissione, esprime un
solo voto di preferenza. Il voto per i 28 componenti di cui all'
articolo 1, comma 1, lettera a) può essere espresso contrassegnando
il simbolo e/o la denominazione della lista, eventualmente
indicando, a fianco della stessa, la propria preferenza, anche
facendo riferimento allo pseudonimo del candidato. È valido il voto
espresso per la sola lista. È nullo il voto espresso sulla sola
preferenza quando sia apposto in corrispondenza di una lista
diversa da quella in cui è ricompreso il candidato. È nullo il
voto, in caso di omonimia, quando non sia espressa chiaramente
l'indicazione della lista. Sono nulle le schede che recano più di
un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonché
quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore
e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un
qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle
che risultano, in qualsiasi modo, deteriorate. Per le altre due
componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere b) e c), il
voto è espresso esclusivamente contrassegnando il nominativo del
candidato prescelto.
3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite
le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiuse le
operazioni e procede ai seguenti adempimenti sia per l'elezione dei
componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), sia per
l'elezione dei componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
b) e c):
a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in
un plico o contenitore sigillato;
b) viene verificato, in base agli elenchi appositamente
predisposti, il numero degli elettori che hanno votato, che deve
corrispondere al numero delle schede che risultano utilizzate per
la votazione;
c) si procede, in via prioritaria, allo scrutinio delle schede
votate per la componente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)
e successivamente a quelle votate per le due componenti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Nel caso in cui il numero
delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni
nello stesso giorno, l'ufficio può sospendere i propri lavori per
riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da
scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico
sigillato, come pure i verbali, i tabulati e tutte le
scritturazioni.
4. Al termine dello spoglio, il presidente del seggio, dopo aver
constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al
numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero
dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi firmati e
sigillati plichi distinti: uno relativo alla elezione dei
rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell'anno
accademico 2015 - 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale
a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o
di precedenti ordinamenti, uno relativo all' elezione dei
rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione del
vecchio e nuovo ordinamento ed uno relativo all'elezione dei
rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del
vecchio e nuovo ordinamento. In ciascuno dei tre plichi viene
inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente
votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede
eventualmente non assegnate perché contestate, nonché il verbale,
sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti gli
scrutinatori presenti, nel quale sono indicati:
a) i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale
il seggio è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di
chiusura, nonché eventualmente, di sospensione e di riapertura
delle votazioni e delle successive operazioni;
b) il numero degli elettori iscritti e di quelli che hanno
esercitato il diritto di voto;
c) il numero ed i nominativi degli eventuali elettori che abbiano
esercitato il diritto di voto fuori sede, nonché i rispettivi
atenei di appartenenza, con esclusivo riferimento alle componenti
di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c);
d) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di
quelle votate e di quelle non utilizzate;
e) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il
numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle
eventualmente non assegnate perché contestate;
f) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché
le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di
seggio o singoli elettori chiedono siano verbalizzati.
5. Il plico relativo alla elezione degli iscritti a corsi di
laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale
ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti è inviato,
entro il giorno 23 maggio 2016 alla Commissione
elettorale locale, di cui all'articolo 7, per il tramite degli
uffici amministrativi della sede universitaria. I plichi relativi
alla elezione degli iscritti ai corsi di specializzazione del
vecchio e nuovo ordinamento, di dottorato di ricerca del vecchio e
nuovo ordinamento sono inviati, entro il giorno 23 maggio
2016 alla Commissione centrale, di cui all'articolo 8, per
il tramite degli uffici amministrativi dell'Università.
Articolo 7
(Commissioni elettorali locali)
1. Le Università sede delle commissioni elettorali locali sono:
I distretto: Alma Mater Studiorum -
Università degli Studi di Bologna
II distretto: Università degli Studi di Milano
III distretto: Università degli Studi di Roma - Tor Vergata
IV distretto: Università degli Studi di Napoli - Federico II
2. Presso ciascuna Università è istituita, con decreto del
Ministro, una Commissione elettorale locale, composta da un
dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e
amministrativo, che la presiede, e da due funzionari di categoria
non inferiore all' area D, dei quali uno svolge le funzioni di
segretario. I predetti componenti sono scelti fra i dirigenti e i
funzionari in servizio presso le sedi universitarie ricomprese nel
distretto.
3. La Commissione effettua le operazioni di cui all'articolo 3 e,
verificata la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai
seggi, di cui all'articolo 6, relative all'elezione degli studenti
che risultino iscritti nell'anno accademico 2015 - 2016 ad un corso
di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea
magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti,
formula le relative graduatorie distinte per distretto. La
Commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in
ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le
schede provvisoriamente non assegnate, perché contestate e decide
definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.
4. I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da
tutti i componenti, che viene trasmesso, entro il 27 maggio
2016, alla Commissione elettorale centrale a cura degli
uffici amministrativi delle università ai fini di quanto previsto
dall'articolo 9.
5. Le operazioni delle Commissioni elettorali locali, sono
pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo
svolgimento, è data tempestiva comunicazione.
Articolo 8
(Commissione elettorale centrale)
1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero una
Commissione elettorale centrale. La Commissione è composta da un
dirigente, che la presiede, e da cinque funzionari dell'area terza,
dei quali uno con funzioni di segretario.
2. La Commissione può essere coadiuvata, nei suoi adempimenti
materiali, da personale di segreteria messo a disposizione
dall'Amministrazione stessa.
3. La Commissione effettua le operazioni di cui agli articoli 3 e
9.
Articolo 9
(Formazione delle graduatorie finali. Proclamazione degli
eletti)
1. Le operazioni sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario
del loro successivo svolgimento è data tempestiva
comunicazione.
2. La Commissione elettorale centrale, constatata l'integrità dei
sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale,
controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi,
la regolarità delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati
comunicati dalle Commissioni elettorali locali, la Commissione
formula le graduatorie finali, distinte per distretto, relative
all'elezione degli studenti che risultino iscritti nell'anno
accademico 2015 - 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale
a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o
di precedenti ordinamenti.
3. Per l'elezione degli studenti iscritti ai corsi di
specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e di dottorato di
ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, la Commissione elettorale
centrale, sulla base dei risultati comunicati dalle singole sedi
universitarie, e previa verifica che gli eventuali elettori fuori
sede non abbiano esercitato il diritto di voto anche presso il loro
ateneo di appartenenza, ovvero presso altri atenei, formula due
distinte graduatorie finali, secondo le modalità indicate
all'articolo 4, comma 2.
4. Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la
Commissione proclama gli eletti.
IL MINISTRO
( Prof.ssa Stefania Giannini)