Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 26 febbraio 2016 n. 100

Elezioni CNSU 2016 - Rettifica

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, "Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'art. 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali", convertito, con modificazioni, dalla legge  11 luglio 2003, n. 170, che stabilisce, tra l'altro, in tre anni la durata del mandato dei componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;

VISTO in particolare l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 491/1997, ai sensi del quale il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno 6 mesi prima della data della scadenza del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, indice le elezioni per il rinnovo del predetto organo;

VISTO inoltre l'art.4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 491/1997, che individua, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti indicati dall'articolo 2, comma 1, i quattro distretti territoriali nei quali devono essere raggruppate le sedi universitarie;

VISTO l'art. 8 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 491/1997, il quale prevede che, presso una delle istituzioni afferenti ai predetti distretti, sia istituita, con decreto del Ministro, una commissione elettorale locale;    
CONSIDERATA l'opportunità di confermare le seguenti sedi universitarie già individuate dalla C.R.U.I., con la nota del 3 novembre 2009, prot. 1140-09/P/rg : Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per il I Distretto, l'Università degli Studi di Milano per il II Distretto, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il III Distretto e l'Università degli Studi di "Napoli Federico II" per il IV Distretto, quali sedi universitarie presso cui dovranno essere istituite le Commissioni elettorali locali di cui al predetto art. 8 del d.P.R. 491/1997;
RITENUTA la necessità di procedere al rinnovo del C.N.S.U., il cui mandato scadrà il 9 luglio 2016;


O R D I N A:

Articolo 1
(Votazioni)

1. Sono indette per i giorni 18 e 19 maggio 2016 le votazioni, presso ciascuna sede universitaria, per l'elezione delle seguenti componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari:


a) 28 componenti eletti dagli studenti iscritti nell'anno accademico 2015 - 2016, ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti;
b) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento;
c) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento.


2. Le operazioni elettorali avranno inizio alle ore 9.00 e sono sospese alle ore 19.00 del giorno 18 maggio 2016, e riprendono alle ore 9.00 per concludersi alle ore 14.00 del giorno 19 maggio 2016.

Articolo 2
(Collegi ed elettorato)

1. Per l'elezione dei ventotto componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lett. a), le istituzioni universitarie sono raggruppate, su base regionale, in quattro distretti territoriali, corrispondenti ad altrettanti collegi.

2. I distretti e le relative istituzioni universitarie in essi comprese, sono i seguenti:
I distretto - Valle D'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche
Valle D'Aosta:
- Università degli Studi della VALLE D'AOSTA

Trentino-Alto Adige:
- Libera Università di BOLZANO
- Università degli studi di TRENTO

Veneto:
- Università degli studi di PADOVA
- Università degli studi Cà Foscari di VENEZIA
- Istituto di Architettura di VENEZIA (IUAV)
- Università degli studi di VERONA

Friuli - Venezia Giulia:
- Università degli studi di TRIESTE
- Università degli studi di UDINE

Emilia - Romagna:
- Università degli studi di BOLOGNA
- Università degli studi di FERRARA
- Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA
- Università degli studi di PARMA

Marche:
- Politecnica delle Marche di ANCONA
- Università degli studi di CAMERINO
- Università degli studi di MACERATA
- Università degli studi "Carlo Bo" di URBINO

II distretto - Piemonte, Lombardia, Liguria
Piemonte:
- Università degli studi di TORINO
- Politecnico di TORINO
- Università studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" di VERCELLI
- Università studi "Scienze Gastronomiche" di BRA - fraz. Pollenza-CUNEO

Lombardia:
- Università degli studi di BERGAMO
- Università degli studi di BRESCIA
- Università degli studi di MILANO
- Politecnico di MILANO
- II Università degli studi di MILANO - BICOCCA
- Università degli studi "Cattolica S. Cuore" di MILANO
- Università commerciale "Luigi Bocconi" di MILANO
- Libera Università lingue e comunicazioni IULM di MILANO
- Libera Università "Vita Salute S. Raffaele" di MILANO
- Università degli studi di PAVIA
- Libero Istituto Universitario "Carlo Cattaneo" LIUC di CASTELLANZA -VA
- Università dell' Insubria di VARESE- COMO
- Università telematica "e-Campus" - Novedrate (Como)
- Università Humanitas (Milano)

Liguria:
- Università degli studi di GENOVA

III distretto - Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo

Toscana:
- Università degli studi di FIRENZE
- Università degli studi di PISA
- Università degli studi di SIENA
- Università per Stranieri di SIENA
- Università telematica "Italian University Line" - IUL di FIRENZE
Umbria:
- Università degli studi di PERUGIA
- Università per stranieri di PERUGIA

Lazio:
- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
- Università degli studi "La Sapienza" di ROMA
- Università degli studi "Tor Vergata" di ROMA
- Università degli studi "Roma Tre" di ROMA
- Libera Università Internazionale Studi Sociali "Guido Carli" LUISS di ROMA
- Università degli Studi Internazionali di ROMA (UNINT)
- Libera Università degli studi "Maria SS. Assunta" Lumsa" di ROMA
- Libera Università "Campus Bio-Medico" di ROMA
- Università Foro Italico - ROMA
- Università degli studi "Europea" di ROMA
- Università telematica "G. Marconi" di ROMA
- Università telematica "Unitelma Sapienza" di ROMA
- Università telematica "Internazionale Uninettuno" di ROMA
- Università telematica "Universitas Mercatorum" di ROMA
- - Università degli studi della Tuscia di VITERBO
- Università Telematica Unicusano di "Niccolò Cusano" di ROMA
- Link Campus  University di ROMA
- Università telematica S. Raffaele di ROMA

Abruzzo:
- Università degli studi "G. D'Annunzio" di CHIETI
- Università telematica "Leonardo da Vinci" di CHIETI
- Università degli studi di L'AQUILA
- Università degli studi di TERAMO

IV distretto - Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Molise:
- Università degli studi del Molise CAMBOBASSO

Campania:
- Università degli studi "Federico II" di NAPOLI
- II Università degli studi di NAPOLI (CASERTA)
- Università degli Studi "Parthenope" di NAPOLI
- Università degli Studi "L'Orientale" di NAPOLI
- Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa" di NAPOLI
- Università telematica "Pegaso" di NAPOLI
- Università del Sannio BENEVENTO
- Università telematica "Giustino Fortunato" di BENEVENTO
- Università degli studi di SALERNO

Puglia:
- Libera Università Mediterranea "Jean Monnet" di BARI-CASAMASSIMA
- Università degli studi "Aldo Moro" di BARI
- Politecnico di BARI
- Università degli studi di FOGGIA
- Università degli studi del Salento (LECCE)

Basilicata:
- Università degli studi della Basilicata POTENZA

Calabria:
- Università degli studi della Calabria Arcavacata di Rende di COSENZA
- Università degli studi "Magna Graecia" di CATANZARO
- Università degli studi Mediterranea di REGGIO CALABRIA
- Università per stranieri "D. Alighieri" REGGIO CALABRIA

Sicilia:
- Università degli studi di CATANIA
- Università degli studi di MESSINA
- Università degli studi di PALERMO
- Libera Università della Sicilia Centrale "Kore" di ENNA

Sardegna:
- Università degli studi di CAGLIARI
- Università degli studi di SASSARI


3. Per l'elezione dei due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), agli atenei sopra indicati sono aggiunte le seguenti sedi :

- Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
- Scuola Normale Superiore di PISA
- Scuola Superiore di Studi Universitari e perfezionamento "S. Anna" di PISA
- Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - Alti Studi - LUCCA
- Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA


4. L'elettorato attivo per l'elezione dei 28 componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), è attribuito agli studenti che risultino iscritti, per l'anno accademico 2015 - 2016,  a corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente ordinanza, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di svolgimento delle elezioni.


5. L'elettorato passivo per la componente di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a) è attribuito agli studenti che risultino iscritti, per l'anno accademico 2015 - 2016, a corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente ordinanza, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di presentazione, alle Commissioni elettorali locali, delle candidature e delle relative sottoscrizioni, ovvero entro il 18 aprile 2016.


6. Per l'elezione dei due componenti eletti dagli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L'elettorato attivo è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione della presente ordinanza, secondo le modalità previste dal precedente comma 4.


7. L'elettorato passivo per le due componenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione della presente ordinanza, secondo le modalità previste dal precedente comma 5.


8. Ai fini della definizione dell'elettorato attivo e passivo, ciascuna istituzione universitaria predispone distinti elenchi degli studenti iscritti ai corsi, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) da esse attivati. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono resi disponibili presso l'albo ufficiale della sede legale dell'ateneo e delle sedi decentrate di ogni università; per facilitare la loro consultazione, gli Atenei possono utilizzare anche strumenti informatici, istituendo a tale scopo un apposito servizio. A cura dell'Ateneo sarà dato apposito avviso, affisso presso ogni dipartimento o struttura di raccordo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 240/2010, almeno 60 giorni prima della data delle votazioni, e comunque non oltre il giorno 18 marzo 2016, della pubblicazione degli elenchi stessi, nonché dei giorni e degli orari in cui è possibile procedere alla loro consultazione in via informatica. Gli interessati possono proporre, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, opposizione al Rettore, che decide in via definitiva entro i successivi 15 giorni. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono aggiornati, a cura degli atenei, alla scadenza del termine della raccolta delle sottoscrizioni, al fine di consentire, alle Commissioni elettorali locali ed alla Commissione elettorale centrale, di cui ai successivi articoli 7 e 8, di poter verificare la regolarità delle sottoscrizioni stesse e la regolarità delle candidature all'atto della loro presentazione. A tal fine, gli atenei forniscono alle Commissioni elettorali locali ed alla Commissione elettorale centrale, gli elenchi aggiornati degli studenti iscritti, anche avvalendosi di procedure informatiche.  Le sottoscrizioni degli elettori che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono invalidate. Gli elettori che formalizzino la propria iscrizione in epoca successiva possono essere ammessi a votare previa verifica, da parte del presidente del seggio, dell'avvenuta iscrizione. La certificazione del presidente integra conseguentemente l'elenco dell'elettorato attivo. Relativamente all'elettorato passivo i candidati che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono esclusi dalla competizione elettorale; il candidato escluso non è sostituibile.


9. Per la componente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono eletti sette studenti per ciascun distretto.

 

Articolo 3
(Candidature)

1. Le candidature relative alla elezione dei componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero di nove studenti. Le liste sono contrassegnate da un simbolo e dalla relativa denominazione.

2. Le liste per l'elezione di detta componente, corredate dall'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dalle relative sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo e data di nascita, alle Commissioni elettorali locali di cui all'articolo 7, insediate presso un ateneo di ciascuno dei quattro distretti, entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ovvero entro le ore 17 del 18 aprile 2016 All'atto di presentazione delle liste e delle relative sottoscrizioni, l'elettore firmatario consegna alla Commissione elettorale locale, debitamente compilati, secondo gli schemi allegati alla presente Ordinanza, i seguenti moduli: schema di presentazione della lista dei candidati (allegato 1.1); denominazione della lista e relativo simbolo, elenco dei candidati, sottoscrizioni (allegato 1.A); accettazione autocertificata della candidatura per ogni studente candidato (allegato 1.4) corredata dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza, corso di studio e numero di matricola. Le Commissioni elettorali locali, di cui all'articolo7, verificano la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità. Nel caso in cui un candidato non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, la Commissione elettorale locale lo esclude dall'elenco dei candidati della lista di appartenenza. Il candidato escluso non è sostituibile; non è consentita la contemporanea candidatura in più liste.

3. Le liste sono sottoscritte da un minimo di 1.000 ad un massimo di 1.500 studenti, con firme raccolte, avvalendosi dell'autocertificazione di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto, e in un numero massimo di 500 firme per ciascuna sede universitaria. Il superamento di tale limite massimo comporta l'inammissibilità delle candidature e la conseguente esclusione della lista dalla competizione elettorale. Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza e numero di matricola. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più liste. All'atto della presentazione delle liste e delle sottoscrizioni alle Commissioni elettorali locali, entro le ore 17.00 del trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, ovvero il 18 aprile 2016, gli elettori firmatari indicano anche gli eventuali rappresentanti di lista per ciascun ateneo del distretto. I rappresentanti di lista di ateneo, a loro volta, comunicano ai Rettori delle università in cui i seggi sono ubicati, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni,  i nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio, ai fini dell'emanazione del decreto di costituzione dei seggi di cui al comma 6. Le Commissioni elettorali locali di cui all'articolo 7, verificata la regolarità delle sottoscrizioni raccolte, provvedono ad effettuare, in presenza dei rispettivi presentatori e/o rappresentanti di lista, un sorteggio tra le liste ammesse alla competizione elettorale al fine della definizione di un elenco in cui le stesse devono comparire in sequenza progressiva; tali elenchi sono rimessi alla Commissione elettorale centrale, di cui al successivo articolo 8.

4. Per l'elezione dei due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono presentate, separatamente per ciascuna delle due componenti, candidature individuali corredate dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza ed eventuale numero di matricola. In caso di elezione della componente di cui alla lettera c), l'università di appartenenza coincide con la sede amministrativa del corso di dottorato, ove istituito tra più atenei consorziati. Le candidature e le relative autocertificazioni sono presentate alla Commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro le ore 17 del trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ovvero il 18 aprile 2016. La Commissione elettorale centrale verifica la regolarità delle candidature. Le predette candidature sono sottoscritte con firme raccolte in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei del collegio, con il limite massimo di 50 firme per ogni sede universitaria, secondo gli schemi allegati (1.2 ; 1.3 ; 1.B). I sottoscrittori sono identificati dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza, corso di studio ed eventuale numero di matricola. Le sottoscrizioni raccolte sono trasmesse, dagli uffici amministrativi degli atenei interessati, alla Commissione elettorale centrale che ne verifica la regolarità e procede al sorteggio per la definizione di un elenco progressivo dei candidati ammessi alla competizione elettorale.

5. Le sottoscrizioni di cui ai commi precedenti non necessitano di essere apposte in presenza del funzionario preposto al servizio elettorale, né di essere supportate da fotocopie del documento del sottoscrittore.  

6. La Commissione elettorale centrale redige gli elenchi delle candidature relative alla elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell'anno accademico 2015 - 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, distinti per distretti, sulla base degli atti delle Commissioni elettorali locali e li trasmette alle stesse Commissioni, perché ne sia assicurata la pubblicità presso ciascuna sede universitaria, entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La Commissione elettorale centrale, inoltre, predispone gli elenchi delle candidature per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti dei corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento e li trasmette alle singole sedi universitarie, affinché vengano resi pubblici entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Gli elenchi delle liste e dei candidati per le componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), così ordinati, sono affissi al di fuori dei seggi. Lo stesso ordine progressivo è riprodotto sulle schede elettorali. Al termine di queste operazioni può avere inizio la campagna elettorale che ciascuna lista e candidati ammessi alla competizione elettorale svolgono secondo le modalità previste per la elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo degli atenei. La campagna elettorale deve terminare 24 ore prima dell'inizio delle votazioni.

7. Sulla base dei criteri organizzativi utilizzati da ciascun ateneo per l'elezione delle rappresentanze studentesche, entro il 13 maggio 2016 sono costituiti, con decreto del Rettore o del Direttore Generale, uno o più seggi elettorali in rapporto al numero degli studenti iscritti, composti rispettivamente da tre dipendenti universitari idonei allo svolgimento dei compiti previsti, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di segretario. Con lo stesso decreto sono individuati anche i rappresentanti di lista, di cui al comma 3.

8. In ogni seggio sono predisposte due urne in cui sono raccolte le schede votate: una per l'elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell'anno accademico 2015 - 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti e l'altra per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. Le urne per le componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono predisposte anche nel caso in cui nel seggio non siano presenti elettori, al fine di consentire di poter esprimere il proprio voto anche ad elettori iscritti ad atenei diversi da quello in cui il seggio è ubicato.

 

Articolo 4
(Criteri per la individuazione degli eletti per il C.N.S.U.)

1. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), avviene con il seguente criterio:


a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;
b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.


2. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), è determinata sulla base del maggior numero di voti validi conseguiti dal candidato.

Articolo 5
(Schede elettorali)

1. Le schede elettorali di diverso colore sono predisposte a cura dei singoli atenei secondo i modelli tipo allegati alla presente Ordinanza, in relazione alle componenti da eleggere (allegati 2.1 ; 2.2 e 2.3). Le schede sono trasmesse tempestivamente ad ogni seggio elettorale.

2. Gli atenei predispongono la stampa delle relative schede elettorali solo successivamente alla effettuazione del sorteggio da parte delle Commissioni elettorali locali per la definizione del numero progressivo di lista per la componente di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a) e da parte della Commissione elettorale centrale dell'ordine dei candidati relativo alle altre due componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Tanto le liste per la elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell'anno accademico 2015 - 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, quanto i nominativi dei candidati in rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento e corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento sono riportati nelle schede nello stesso ordine progressivo comunicato.

Articolo 6
(Operazioni di voto)

1. Nel giorno fissato e nell'orario stabilito per le votazioni di cui all'articolo 1, l'elettore, munito di idoneo documento di identità provvisto di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, dopo aver apposto la propria firma nell' elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal presidente la scheda ed esprime il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, che la introduce nell'apposita urna. Per la componente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) non è possibile esercitare il diritto di voto in seggi diversi da quello di appartenenza. Per le componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) è possibile esercitare il diritto di voto anche da parte di studenti iscritti ad atenei diversi da quello in cui il seggio è ubicato; in tal caso l'elettore è tenuto ad attestare la propria condizione di iscritto, anche mediante autocertificazione. Il presidente del seggio riporta nel verbale il numero degli eventuali votanti fuori sede, predisponendo a tale scopo un elenco integrativo in cui è indicato, oltre al loro nominativo, anche l'ateneo di appartenenza ed il corso di studio.

2. Il voto è individuale e segreto. Ogni studente, utilizzando matite copiative messe a disposizione dalla commissione, esprime un solo voto di preferenza. Il voto per i 28 componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a) può essere espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, eventualmente indicando, a fianco della stessa, la propria preferenza, anche facendo riferimento allo pseudonimo del candidato. È valido il voto espresso per la sola lista. È nullo il voto espresso sulla sola preferenza quando sia apposto in corrispondenza di una lista diversa da quella in cui è ricompreso il candidato. È nullo il voto, in caso di omonimia, quando non sia espressa chiaramente l'indicazione della lista. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultano, in qualsiasi modo, deteriorate. Per le altre due componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere b) e c), il voto è espresso esclusivamente contrassegnando il nominativo del candidato prescelto.

3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni e procede ai seguenti adempimenti sia per l'elezione dei componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), sia per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c):


a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;
b) viene verificato, in base agli elenchi appositamente predisposti, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano utilizzate per la votazione;
c) si procede, in via prioritaria, allo scrutinio delle schede votate per la componente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e successivamente a quelle votate per le due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, l'ufficio può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.



4. Al termine dello spoglio, il presidente del seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi firmati e sigillati plichi distinti: uno relativo alla elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell'anno accademico 2015 - 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, uno relativo all' elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento ed uno relativo all'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. In ciascuno dei tre plichi viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede eventualmente non assegnate perché contestate, nonché il verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti gli scrutinatori presenti, nel quale sono indicati:


a) i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente, di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni;
b) il numero degli elettori iscritti e di quelli che hanno esercitato il diritto di voto;
c) il numero ed i nominativi degli eventuali elettori che abbiano esercitato il diritto di voto fuori sede, nonché i rispettivi atenei di appartenenza, con esclusivo riferimento alle componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c);
d) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate;
e) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle eventualmente non assegnate perché contestate;
f) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di seggio o singoli elettori chiedono siano verbalizzati.


5. Il plico relativo alla elezione degli iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti è inviato, entro il giorno 23 maggio 2016 alla Commissione elettorale locale, di cui all'articolo 7, per il tramite degli uffici amministrativi della sede universitaria. I plichi relativi alla elezione degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento, di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento sono inviati, entro il giorno 23 maggio 2016 alla Commissione centrale, di cui all'articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi dell'Università.

Articolo 7
(Commissioni elettorali locali)

 

1.  Le Università sede delle commissioni elettorali locali sono:

I distretto: Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna
II distretto: Università degli Studi di Milano
III distretto: Università degli Studi di Roma - Tor Vergata
IV distretto: Università degli Studi di Napoli - Federico II


2. Presso ciascuna Università è istituita, con decreto del Ministro, una Commissione elettorale locale, composta da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo, che la presiede, e da due funzionari di categoria non inferiore all' area D, dei quali uno svolge le funzioni di segretario. I predetti componenti sono scelti fra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le sedi universitarie ricomprese nel distretto.

3. La Commissione effettua le operazioni di cui all'articolo 3 e, verificata la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi, di cui all'articolo 6, relative all'elezione degli studenti che risultino iscritti nell'anno accademico 2015 - 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, formula le relative graduatorie distinte per distretto. La Commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate, perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

4. I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso, entro il 27 maggio 2016, alla Commissione elettorale centrale a cura degli uffici amministrativi delle università ai fini di quanto previsto dall'articolo 9.

5. Le operazioni delle Commissioni elettorali locali, sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento, è data tempestiva comunicazione.

Articolo 8
(Commissione elettorale centrale)


1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero una Commissione elettorale centrale. La Commissione è composta da un dirigente, che la presiede, e da cinque funzionari dell'area terza, dei quali uno con funzioni di segretario.

2. La Commissione può essere coadiuvata, nei suoi adempimenti materiali, da personale di segreteria messo a disposizione dall'Amministrazione stessa.

3. La Commissione effettua le operazioni di cui agli articoli 3 e 9.

 

Articolo 9
(Formazione delle graduatorie finali. Proclamazione degli eletti)


1. Le operazioni sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione.

2. La Commissione elettorale centrale, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati comunicati dalle Commissioni elettorali locali, la Commissione formula le graduatorie finali, distinte per distretto, relative all'elezione degli studenti che risultino iscritti nell'anno accademico 2015 - 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti.

3. Per l'elezione degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, la Commissione elettorale centrale, sulla base dei risultati comunicati dalle singole sedi universitarie, e previa verifica che gli eventuali elettori fuori sede non abbiano esercitato il diritto di voto anche presso il loro ateneo di appartenenza, ovvero presso altri atenei, formula due distinte graduatorie finali, secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 2.

4. Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la Commissione proclama gli eletti.

Roma, 26 febbraio 2016

IL MINISTRO
( Prof.ssa Stefania Giannini)