Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore
Ai Direttori e ai Presidenti delle
Accademie di Belle Arti,
dei Conservatori di Musica,
delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica,
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
LORO SEDI
e p. c.
Agli Istituti Superiori di Studi
Musicali
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali del comparto AFAM
LORO SEDI
Oggetto: Cessazione dal servizio del personale delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale - anno accademico 2016-2017.
Come ogni anno, con la presente nota, si forniscono le
indicazioni operative riguardo modalità e tempistica delle
cessazioni dal servizio del personale docente e
tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle
Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori
di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche,
per l'anno accademico 2016/2017.
- Requisiti per l'accesso al
trattamento di quiescenza per il personale cui si applica la
normativa pensionistica introdotta dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Riforma
Fornero).
Coerentemente con quanto disposto dalla citata normativa, si
richiamano i requisiti vigenti per l'anno 2016, per l'accesso alle
due tipologie di trattamento pensionistico ivi previste:
- pensione di vecchiaia: il
personale AFAM, sia maschile che femminile, dovrà aver compiuto
66 anni e 7 mesi di età entro il 31 ottobre 2016 e
maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva; si specifica che
tale personale dovrà essere collocato a riposo
d'ufficio. Si fa, altresì, presente ai sensi dell'art. 59
c. 9 della legge n. 449/1997, potrà, essere collocato a riposo, su
apposita domanda dell'interessato, il personale che maturerà il
predetto requisito anagrafico nel periodo compreso tra il 1°
novembre e il 31 dicembre 2016;
- pensione anticipata: il
personale AFAM dovrà necessariamente aver maturato, entro
il 31 dicembre 2016, 41 anni e 10 mesi di anzianità
contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi,
per gli uomini e ciò con esclusione di qualsiasi arrotondamento.
Appare doveroso evidenziare che per l'accesso alla pensione
anticipata non sono previsti requisiti anagrafici minimi, per i dipendenti con meno di 62 anni di età,
la penalizzazione prevista dalla legge Fornero (art. 24 c.
10) è attualmente sospesa: infatti, l'art. 1, comma 113
della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), ha
previsto che le penalizzazioni non
saranno applicabili sui trattamenti pensionistici decorrenti
dal 1º gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il
previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre
2017.
- Requisiti per l'accesso al
trattamento di quiescenza per il personale cui trova applicazione
la normativa pensionistica previgente (in particolare legge n.
243/2004, legge n. 247/2007 e normativa in esse
richiamata).
Come già chiarito più volte nelle analoghe note degli anni
precedenti, la disciplina previdenziale introdotta dalla c.d.
riforma Fornero non si applica al personale che ha maturato i
requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dalla
previgente normativa entro il 31
dicembre 2011 e ciò vale sia con riferimento alla pensione
di vecchiaia, sia alla pensione di anzianità previste dalla
predetta normativa. A tale proposito si richiama l'attenzione sulla
circostanza che, come già precisato nella circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica 8 marzo 2012, n. 2 e ribadito
dall'art. 2 c. 4 del decreto legge n.
101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, tale personale rimane obbligatoriamente
soggetto al precedente regime di accesso e di decorrenza del
trattamento pensionistico e non può, neppure su opzione, essere
assoggettato alla nuova normativa, fatto salvo il calcolo della
quota di contributi maturata dal 2012 in avanti con il
sistema contributivo pro rata.
Appare, quindi, opportuno puntualizzare i requisiti previsti dalla
precedente normativa per l'accesso al trattamento
pensionistico:
1. pensione di vecchiaia: 65
anni per gli uomini e 61 per le donne, entrambi compiuti entro il
31 dicembre 2011, congiuntamente ad almeno 20 anni di anzianità
contributiva (15 per coloro che sono in possesso di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. C
del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503);
2. pensione di anzianità : 60
anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di
contribuzione [quota 96], maturati entro il 31 dicembre 2011
(articolo 1, comma 6, lettera c), della Legge 23 agosto 2004, n.
243, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247). Ai fini
del raggiungimento della quota 96, restano fermi i requisiti minimi
che inderogabilmente devono essere posseduti, sempre al 31 dicembre
2011, ovvero: 60 anni di età e 35 di contribuzione, da considerarsi
senza arrotondamenti, mentre l'ulteriore anno necessario per
conseguire la quota 96 può essere anche ottenuto aggregando
frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di
età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione), da considerarsi sempre al
31 dicembre 2011.
Consegue, altresì, il diritto alla pensione di anzianità il
personale che, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia
maturato 40 anni di anzianità contributiva (cioè la massima
anzianità contributiva della disciplina previgente) entro il 31
dicembre 2011.
Pertanto, dovranno essere collocati a
riposo d'ufficio al compimento dei 65 anni di età i dipendenti che
nell'anno 2011 erano già in possesso dei requisiti previsti per la
pensione secondo le previgenti disposizioni.
Per espressa disposizione dell'art. 24, comma 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i requisiti previsti dalla previgente normativa continuano a trovare applicazione per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1 c. 9 della Legge n. 243/2004, che prevede il requisito anagrafico di 57 anni e 3 mesi di età (per adeguamento agli incrementi di speranza di vita, applicabile ai sensi del comma 12 della norma da ultimo citata) congiunto con un requisito di contribuzione minima di 35 anni; tali lavoratrici, che rientrano nella "finestra" dell'art. 1 c. 21 della Legge 14 settembre 2011, n. 148, dovevano aver maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2014 per poter accedere al trattamento pensionistico dal 1° novembre 2015; tale opzione è stata prorogata al 31 dicembre 2015 dall'art. 1, c. 281 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); conseguentemente le lavoratrici con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi alla data del 31 dicembre 2015, potranno accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° novembre 2016 a condizione che optino per la liquidazione del predetto secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Il comma 264 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità 2016) ha previsto che i lavoratori dei comparti
Scuola e Afam che "hanno ricevuto la lettera di certificazione
del diritto a pensione con decorrenza dal 1º settembre 2015,
possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo
giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in
deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 59,
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". Si tratta di
quei lavoratori rientrati nelle salvaguardie dell'art. 11 bis del
DL n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013 (quarta
salvaguardia) e dell'art. 2, c. 1, lett. d) della legge n. 147/2014
(sesta salvaguardia). Detto personale dovrà comunque presentare
domanda di cessazione nell'istituzione Afam ove presta servizio e
sarà collocato a riposo a decorrere dal primo giorno successivo
alla risoluzione del rapporto di lavoro. E' fatta salva, per detto
personale, la possibilità di optare per la cessazione dal servizio
con decorrenza 1 novembre 2016.
Il comma 265, lett. d), dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede, per i lavoratori che
assistono figli con gravi disabilità, la possibilità di accedere al
trattamento pensionistico previgente alla riforma Fornero a
condizione che perfezionino i requisiti utili per la pensione entro
il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 (settima
salvaguardia). Per quanto attiene alla presentazione delle domande
alle Direzioni territoriali del lavoro il comma 268 della legge di
stabilità 2016 prevede il termine di 60 giorni dall'entrata in
vigore della predetta legge; per le procedure da seguire rinvia a
quelle previste dal Ministero del lavoro per le precedenti
salvaguardie. Si resta, comunque, in attesa di ulteriori
indicazioni dal parte del Ministero del Lavoro.
Si specifica che per l'a.a. 2016/2017, le domande di cessazione
dovranno essere presentate entro e non oltre il 20 febbraio
2016
- Abrogazione del Trattenimento
in servizio
Come noto l'art. 1 del DL n. 90 del 24/6/2014 convertito dalla
L.114 dell'11/8/2014 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che disciplinava
l'istituto del trattenimento in servizio e di conseguenza tutte le
norme che ad esso si richiamavano esplicitamente. Non è stato
oggetto di abrogazione quanto disposto dall'articolo 509 comma 3
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che disciplina i
trattenimenti in servizio finalizzati al conseguimento della minima
anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico.
Ne consegue che nel 2016 potranno inoltrare istanza di
trattenimento in servizio, entro il 20 febbraio
2016 i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 7 mesi di
età entro il 31 ottobre 2016, non sono però in possesso di 20 anni
di anzianità contributiva entro tale data; per tale personale, in
caso di accoglimento dell'istanza, il trattenimento in servizio
sarà disposto al massimo fino al 70° anno, ai sensi dello stesso
art. 509 c. 3 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297.
Non sono ammesse istanze di trattenimento in servizio in
casi diversi da quelli sopra indicati.
Le deliberazioni concernenti i trattenimenti in servizio dovranno
essere inviate allo scrivente non oltre i tre giorni successivi
alla relativa riunione del Consiglio di Amministrazione.
- Risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro.
L'art. 72 c. 11 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla
Legge n. 133/2008, come modificato dal DL n. 90/2014, convertito
dalla Legge n. 114/2014, prevede la facoltà di risolvere
unilateralmente, con decisione motivata, esplicitando i criteri di
scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei
servizi, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di
coloro che abbiano conseguito
- entro il 31 ottobre 2016 gli anni di anzianità contributiva
necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata:
41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini,
per i dipendenti cui si applica la normativa di cui al DL n.
201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011;
- l'anzianità contributiva massima di 40 anni entro il 31 dicembre
2011, per i dipendenti cui si applica la "vecchia normativa".
Nell'ipotesi in cui le Istituzioni intendano avvalersi di tale
facoltà, il Direttore amministrativo, entro il 20 febbraio
2016, dovrà comunicare al Consiglio Accademico e al
Consiglio di Amministrazione l'elenco del personale che maturerà
entro il 31 ottobre 2016 l'anzianità contributiva di 41 anni e 10
mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di quello
che ha raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni al 31 dicembre
2011. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti,
contribuiscono al raggiungimento degli anni di anzianità
contributiva sopra indicati nella sola ipotesi in cui sia già
intervenuto il relativo provvedimento. Il Consiglio di
Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico per
il personale docente e del Direttore amministrativo per il
personale tecnico-amministrativo, potrà deliberare la risoluzione
del rapporto di lavoro degli interessati entro il 29
febbraio 2016. Il provvedimento di risoluzione del
rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente
all'1.11.2016, data di inizio dell'a.a. 2016/2017, e dovrà essere notificato agli
interessati entro e non oltre il 30 aprile 2016,
in considerazione del prescritto preavviso
semestrale.
È da ritenersi sospesa per il triennio 2015-2017 la disposizione
del comma 11 dell'art. 72 del DL n. 112/2008, convertito dalla
Legge n. 133/2008, nella parte in cui vieta la risoluzione del
rapporto di lavoro nei confronti di quei lavoratori per i quali
operano le penalizzazioni previste dall'art. 24 c. 10 del D.L. n.
201/2011 in conseguenza della sospensione dell'efficacia di tale
disposizione della legge Fornero per il triennio 2015-2017, di cui
si è detto sopra.
- Tempistica.
Le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, quelle
di trattenimento in servizio oltre il limite di età (nei ristretti
limiti sopra evidenziati in cui siano ancora ammissibili) e quelle
di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il
personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento
del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n.
331 del Ministro per la Funzione Pubblica, dovranno essere
presentate all'istituzione di titolarità entro e non oltre
il 20 febbraio 2016; tutte le domande presentate valgono,
per gli effetti, dal 1° novembre 2016. La eventuale rinuncia alle
domande di cessazione è consentita esclusivamente entro la data del
29 febbraio 2016.
Le domande di accesso al trattamento pensionistico dovranno essere
presentate all'INPS gestione ex INPDAP avvalendosi esclusivamente
della modalità telematica di invio, ai sensi della circolare n.131
del 19/11/2012 del detto Istituto previdenziale:
1. presentazione della domanda on-line
accedendo al sito dell'istituto previdenziale (www.inpdap.gov.it
, oppure www.inps.it ) ,
previa registrazione;
2. presentazione della domanda tramite il Contact Center Integrato
(numero verde 803164);
3. Presentazione telematica della domanda tramite l'assistenza
gratuita dei patronati.
Ai fini della procedibilità della domanda in questione è
necessario che la presentazione dell'istanza all'ente previdenziale
avvenga secondo le dette modalità, rimanendo esclusa qualsiasi
altra modalità. Conseguentemente, si rinnova l'invito a prestare la
massima collaborazione e a curare la tempestiva diffusione delle
nuove regole.
Entro il 5 marzo 2016 le istituzioni dovranno
accertare la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico
del proprio personale e comunicare l'eventuale mancata maturazione
di tale diritto ai dimissionari interessati.
L'accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende
avvenuta alla data del 12 marzo
2016 senza emissione di un atto formale.
Dal 7 al 16 marzo 2016,
attraverso il collegamento al sito riservato, sarà effettuato
l'inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che
cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che continueranno a
prestare servizio oltre il limite di età a decorrere
dall'1.11.2016.
Si rinnova l'invito a verificare accuratamente la situazione
anagrafica e contributiva del personale dipendente per individuare
con certezza il momento di maturazione dei requisiti che comporterà
l'applicazione della previgente o dell'attuale normativa. Si
raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine
all'evasione delle pratiche di computo, riscatto, ricongiunzione
presentate dal personale.
Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente
correlati ai successivi adempimenti procedurali inerenti la
gestione del personale e la copertura dei posti vacanti, invitando
le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente.
Distinti Saluti.
Il Direttore Generale
Daniele Livon