Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2016 n. 155

Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO      l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
VISTA      la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
VISTA      la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
VISTA      la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, come modificata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, lettere a), b), c) e h);
VISTO      il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO      il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
VISTO      il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO      il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante "Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari" e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5;
VISTO      il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76 "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222";
ACQUISITI   il parere n. 10 del 9 settembre 2015 approvato dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), espresso nell'adunanza del 30 settembre 2015;
UDITO     il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;
CONSIDERATA la necessità di definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;
RITENUTO altresì di definire i criteri e le modalità mediante le quali è accertata la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95;
VISTA      la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 4687 del 28 aprile 2016.

Adotta
il seguente regolamento

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

  • a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  • b) per ANVUR: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
  • c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale;
  • d) per Direttore generale: il Direttore generale del Ministero competente ad adottare i decreti relativi alle procedure per l'abilitazione.
  • e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;
  • f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;
  • g) per abilitazione: l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della Legge;
  • h) per bando candidati: il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento;
  • i) per bando commissari: il decreto  di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento;
  • l) per Commissione: la Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge;
  • m) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), della Legge, determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;
  • n) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge;
  • o) per settori bibliometrici: i settori concorsuali di cui all'Allegato C, comma 1;
  • p) per settori non bibliometrici: i settori concorsuali di cui all'Allegato D, comma 1;
  • q) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;
  • r) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;
  • s) per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;
  • t) per "valore-soglia": il valore di riferimento dell'indicatore, raggiunto il quale, è verificato un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l'indicatore medesimo;
  • u) per indice h di Hirsch: l'indicatore, definito da Jorge E. Hirsch (Università della California, San Diego - USA), secondo il quale uno studioso ha un indice h, se h delle sue pubblicazioni hanno almeno h citazioni ciascuna, e le altre pubblicazioni dello stesso studioso hanno non più di h citazioni ciascuna;
  • v) per ORCID (Open Research and Contributor ID): il codice alfanumerico per l'identificazione univoca degli autori di pubblicazioni scientifiche rilasciato da ORCID in qualità di organizzazione internazionale, interdisciplinare, aperta, non a scopo di lucro;
  • z) per Scopus: la banca dati citazionale gestita da Elsevier e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;
  • aa) per Web of Science: la banca dati citazionale "Core collection" gestita da Thomson Reuters e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;
  • bb) per ISSN (l'International Standard Serial Number): il codice unificato internazionale per l'identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall'UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;
  • cc) per ISBN (l'International Standard Book Number): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall'edizione, assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108: 2005, adottata in Italia dall'UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108;
  • dd) per ISMN (l'International Standard Music Number): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi edizione musicale scritta (a stampa o digitale), assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISMN, secondo le disposizioni contenute nello standard ISO 10957 del 1993, che fornisce le regole di base del sistema ISMN;
  • ee) per codici identificativi degli autori e delle pubblicazioni scientifiche: i codici di cui alle lettere v), z), aa), bb), cc) e dd).

 

Art. 2
(Oggetto)

1.  Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c), della Legge e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del Regolamento:


a) i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento, utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all'abilitazione;
b) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;
c) le modalità di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della Commissione;
d) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

Art. 3
(Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia)

  • 1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
  • 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
    • a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
    • b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.

Art. 4
(Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche)

  • 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:
    • a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
    • b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
    • c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
    • d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
    • e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
    • f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.


Art. 5
(Criteri e parametri per la valutazione dei titoli)

  • 1. Nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione:
    • a) accerta l'impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell'Allegato A;
    • b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2.
  • 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Allo scopo di garantire l'oggettività, la trasparenza e l'omogeneità delle procedure e dei metodi di valutazione, la delibera ha validità per l'intera durata dei lavori della Commissione, anche nel caso in cui uno o più commissari siano sostituiti. Tale delibera può essere rivista esclusivamente nel caso in cui la Commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazioni dei candidati.
  • 3. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, la Commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica di cui al numero 1 dell'Allegato A:

a) gli indicatori specificati nell'Allegato C, distintamente per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali bibliometrici;
b) gli indicatori specificati nell'Allegato D, distintamente per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali non bibliometrici.

  • 4. I valori dei parametri attribuiti a ciascun candidato sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi degli autori e delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda del candidato secondo il modello di domanda allegato al bando candidati. Non sono prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti.

 

Art. 6
(Conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale)

  • 1. La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
    • a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli  tra  quelli scelti  dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5;
    • b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all'Allegato B.

Art. 7
(Pubblicazioni presentate dai candidati)

  • 1. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'Allegato B.
  • 2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto dal presente decreto, secondo quanto previsto dalla Legge.

Art. 8
(Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari)

  • 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera h), secondo periodo, della Legge e dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all'interno della quale sono sorteggiati i componenti della Commissione, soltanto coloro i quali:
    • a) appartengono al ruolo di professore ordinario;
    • b) hanno conseguito la positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Regolamento;
    • c) sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento attestata dal raggiungimento dei "valori-soglia" degli indicatori secondo quanto previsto all'Allegato E per il settore concorsuale di appartenenza. Se l'aspirante commissario appartiene a un settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello stesso è valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza;
    • d) hanno reso pubblico il proprio curriculum, redatto secondo lo schema indicato nel bando commissari, sul sito del Ministero, e corredato dalla documentazione ivi specificata.
  • 2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore generale:
    • a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;
    • b) accerta che sia stato reso pubblico per via telematica il curriculum, redatto ai sensi di quanto previsto nel bando commissari;
    • c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la positiva valutazione da parte dell'ateneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dal dall'articolo 9, comma 2, del Regolamento;
    • d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e la trasmette all'ANVUR.
  • 3. Entro quaranta giorni dalla ricezione della lista, l'ANVUR accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c).
  • 4. I valori degli indicatori attribuiti a ciascun aspirante commissario sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda, secondo il modello allegato al bando commissari. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti.
  • 5. Se l'ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c), ne informa per iscritto il Direttore generale, il quale comunica per via telematica all'interessato entro dieci giorni l'esclusione dalle liste per il sorteggio.
  • 6. Entro quindici giorni dal completamento degli accertamenti, il Direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi.

Art. 9
(Revisione dei criteri e parametri)

  • 1. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni, il Ministro procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri, dei parametri e degli indicatori secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento, nonché del numero massimo delle pubblicazioni di cui all'articolo 7, del presente decreto e dei relativi allegati, anche tenendo conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della Legge e dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nonché delle migliori prassi diffuse a livello internazionale, e dispone l'eventuale revisione dei criteri, dei parametri e degli indicatori con proprio decreto.

Art. 10
(Disposizioni finali)

  • 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • 2. L'ANVUR svolge le attività previste dal presente regolamento nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  • 3. Gli allegati A, B, C, D ed E costituiscono parte integrante del presente regolamento.
  • 4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento sono stabiliti, sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E.
  • 5. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  • 6. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 giugno 2016

IL MINISTRO
Stefania Giannini