Decreto Ministeriale
7 giugno 2016
n. 120
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2016
n. 155
Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95.
VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, e
successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240,
e successive modificazioni, recante norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario, come modificata dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'articolo
16, comma 3, lettere a), b), c) e
h);
VISTO il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 "Regolamento concernente la
struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante "Regolamento per il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso
al ruolo dei professori universitari" e, in particolare, gli
articoli 4 e 6, commi 4 e 5;
VISTO il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n.
76 "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei
candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica
nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei
professori universitari, nonché le modalità di accertamento della
qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli
articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222";
ACQUISITI il parere n. 10 del 9 settembre 2015
approvato dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) e il parere del Consiglio
universitario nazionale (CUN), espresso nell'adunanza del 30
settembre 2015;
UDITO il parere del Consiglio di Stato,
reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 14 gennaio 2016;
CONSIDERATA la necessità di definire criteri e parametri per la
valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale
per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda
fascia;
RITENUTO altresì di definire i criteri e le modalità mediante le
quali è accertata la coerenza dei criteri e parametri di
qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli
richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai
sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95;
VISTA la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3,
della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 4687 del 28
aprile 2016.
Adotta
il seguente regolamento
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, si intende:
- a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per ANVUR: l'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della
ricerca;
- c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale;
- d) per Direttore generale: il Direttore generale del Ministero
competente ad adottare i decreti relativi alle procedure per
l'abilitazione.
- e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni;
- f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica
4 aprile 2016, n. 95, recante regolamento per il conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei
professori universitari;
- g) per abilitazione: l'abilitazione scientifica nazionale di
cui all'articolo 16, comma 1, della Legge;
- h) per bando candidati: il decreto di cui all'articolo 3, comma
1, del Regolamento;
- i) per bando commissari: il decreto di cui all'articolo
6, comma 1, del Regolamento;
- l) per Commissione: la Commissione per l'abilitazione
scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera
f), della Legge;
- m) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui
all'articolo 16, comma 3, lettera b), della Legge,
determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;
- n) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori
concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui
all'articolo 15, comma 1, della Legge;
- o) per settori bibliometrici: i settori concorsuali di cui
all'Allegato C, comma 1;
- p) per settori non bibliometrici: i settori concorsuali di cui
all'Allegato D, comma 1;
- q) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una
valutazione di carattere qualitativo;
- r) per parametri: gli elementi di giudizio che sono
suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere
valutati mediante il risultato di una misura;
- s) per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali è
resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei
parametri;
- t) per "valore-soglia": il valore di riferimento
dell'indicatore, raggiunto il quale, è verificato un adeguato grado
di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando
l'indicatore medesimo;
- u) per indice h di Hirsch: l'indicatore,
definito da Jorge E. Hirsch (Università della California, San Diego
- USA), secondo il quale uno studioso ha un indice h, se h delle
sue pubblicazioni hanno almeno h citazioni ciascuna, e le altre
pubblicazioni dello stesso studioso hanno non più di h citazioni
ciascuna;
- v) per ORCID (Open Research and Contributor ID): il
codice alfanumerico per l'identificazione univoca degli autori di
pubblicazioni scientifiche rilasciato da ORCID in qualità di
organizzazione internazionale, interdisciplinare, aperta, non a
scopo di lucro;
- z) per Scopus: la banca dati citazionale gestita da Elsevier e
basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche
oggetto di peer review, che attribuisce un codice
identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;
- aa) per Web of Science: la banca dati citazionale "Core
collection" gestita da Thomson Reuters e basata su un
selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di
peer review, che attribuisce un codice identificativo
univoco a ciascuna pubblicazione;
- bb) per ISSN (l'International Standard Serial Number):
il codice unificato internazionale per l'identificazione univoca
delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in
continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla
Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO
3297:2007, adottata in Italia dall'UNI nel 2010 come norma UNI ISO
3297;
- cc) per ISBN (l'International Standard Book Number):
il codice internazionale di identificazione da applicarsi a
qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e
dall'edizione, assegnato ad un richiedente da un'agenzia di
registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma
ISO 2108: 2005, adottata in Italia dall'UNI nel 2007 come norma UNI
ISO 2108;
- dd) per ISMN (l'International Standard Music Number):
il codice internazionale di identificazione da applicarsi a
qualsiasi edizione musicale scritta (a stampa o digitale),
assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISMN,
secondo le disposizioni contenute nello standard ISO 10957 del
1993, che fornisce le regole di base del sistema ISMN;
- ee) per codici identificativi degli autori e delle
pubblicazioni scientifiche: i codici di cui alle lettere v), z),
aa), bb), cc) e dd).
Art. 2
(Oggetto)
1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione
dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e
c), della Legge e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del
Regolamento:
a) i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica
differenziati per funzioni e per settore concorsuale, secondo
quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, del
Regolamento, utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati
all'abilitazione;
b) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere
inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che
ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella
procedura di abilitazione;
c) le modalità di scelta dei criteri, dei parametri e dei
relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini
dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della
Commissione;
d) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri
e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti
commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati
all'abilitazione per la prima fascia dei professori
universitari.
Art. 3
(Valutazione della qualificazione scientifica per
l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda
fascia)
- 1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni
di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula
un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del
candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli
presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni
contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al
bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al
principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita
esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati
scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità
scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione,
secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in
diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza
nazionale e internazionale degli stessi.
- 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli
è volta ad accertare:
- a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena
maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle
tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati
di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione
riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
- b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità
scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un
positivo livello della qualità e originalità dei risultati
raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una
posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della
ricerca.
Art. 4
(Criteri per la valutazione delle pubblicazioni
scientifiche)
- 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche
presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i
seguenti criteri:
- a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) la qualità della produzione scientifica, valutata
all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca,
sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del
carattere innovativo;
- d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso
editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale
che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità
del prodotto da pubblicare;
- e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la
continuità della produzione scientifica sotto il profilo
temporale;
- f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore
concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello
stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
Art. 5
(Criteri e parametri per la valutazione dei
titoli)
- 1. Nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la
Commissione:
- a) accerta l'impatto della produzione scientifica dei
candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli
indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell'Allegato
A;
- b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti
dalla Commissione ai sensi del comma 2.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella
seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del
settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda
fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'Allegato A ai
numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di
valutazione. Allo scopo di garantire l'oggettività, la trasparenza
e l'omogeneità delle procedure e dei metodi di valutazione, la
delibera ha validità per l'intera durata dei lavori della
Commissione, anche nel caso in cui uno o più commissari siano
sostituiti. Tale delibera può essere rivista esclusivamente nel
caso in cui la Commissione decada per il mancato rispetto dei
termini di conclusione delle valutazioni dei candidati.
- 3. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la
seconda fascia, la Commissione utilizza per la misurazione
dell'impatto della produzione scientifica di cui al numero 1
dell'Allegato A:
a) gli indicatori specificati nell'Allegato C, distintamente per
la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali
bibliometrici;
b) gli indicatori specificati nell'Allegato D, distintamente per
la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali non
bibliometrici.
- 4. I valori dei parametri attribuiti a ciascun candidato sono
calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi degli
autori e delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda
del candidato secondo il modello di domanda allegato al bando
candidati. Non sono prese in considerazione le pubblicazioni prive
dei codici identificativi corretti.
Art. 6
(Conferimento dell'abilitazione scientifica
nazionale)
- 1. La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai
candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al
numero 1 dell'Allegato A (impatto della produzione scientifica) e
sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli
scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2
dell'articolo 5;
- b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate
in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate
complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui
all'Allegato B.
Art. 7
(Pubblicazioni presentate dai candidati)
- 1. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la
seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area
disciplinare, nell'Allegato B.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato presenta le
pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel
limite massimo prescritto dal presente decreto, secondo quanto
previsto dalla Legge.
Art. 8
(Accertamento della qualificazione degli aspiranti
commissari)
- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3,
lettera h), secondo periodo, della Legge e dall'articolo 6, commi
3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista,
all'interno della quale sono sorteggiati i componenti della
Commissione, soltanto coloro i quali:
- a) appartengono al ruolo di professore ordinario;
- b) hanno conseguito la positiva valutazione di cui all'articolo
6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
9, comma 2, del Regolamento;
- c) sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente
con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento
attestata dal raggiungimento dei "valori-soglia" degli indicatori
secondo quanto previsto all'Allegato E per il settore concorsuale
di appartenenza. Se l'aspirante commissario appartiene a un settore
concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di
abilitazione, la qualificazione dello stesso è valutata in
relazione al settore concorsuale di appartenenza;
- d) hanno reso pubblico il proprio curriculum, redatto
secondo lo schema indicato nel bando commissari, sul sito del
Ministero, e corredato dalla documentazione ivi specificata.
- 2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, il Direttore generale:
- a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al
medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato
domanda;
- b) accerta che sia stato reso pubblico per via telematica il
curriculum, redatto ai sensi di quanto previsto nel bando
commissari;
- c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la
positiva valutazione da parte dell'ateneo ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dal dall'articolo
9, comma 2, del Regolamento;
- d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno
soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e la
trasmette all'ANVUR.
- 3. Entro quaranta giorni dalla ricezione della lista, l'ANVUR
accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera
c).
- 4. I valori degli indicatori attribuiti a ciascun aspirante
commissario sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici
identificativi delle pubblicazioni scientifiche riportati nella
domanda, secondo il modello allegato al bando commissari. Non
saranno prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici
identificativi corretti.
- 5. Se l'ANVUR reputa che dal curriculum e dalla
documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il
rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c), ne
informa per iscritto il Direttore generale, il quale comunica per
via telematica all'interessato entro dieci giorni l'esclusione
dalle liste per il sorteggio.
- 6. Entro quindici giorni dal completamento degli accertamenti,
il Direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale,
la lista prevista dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i
nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per
esservi inclusi.
Art. 9
(Revisione dei criteri e parametri)
- 1. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni,
il Ministro procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei
criteri, dei parametri e degli indicatori secondo quanto previsto
dall'articolo 4 del Regolamento, nonché del numero massimo delle
pubblicazioni di cui all'articolo 7, del presente decreto e dei
relativi allegati, anche tenendo conto della valutazione delle
politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della
Legge e dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, nonché delle migliori prassi diffuse a livello internazionale,
e dispone l'eventuale revisione dei criteri, dei parametri e degli
indicatori con proprio decreto.
Art. 10
(Disposizioni finali)
- 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 2. L'ANVUR svolge le attività previste dal presente regolamento
nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 3. Gli allegati A, B, C, D ed E costituiscono parte integrante
del presente regolamento.
- 4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, con il decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, del Regolamento sono stabiliti, sulla base di una proposta
dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori di
cui agli allegati C, D ed E.
- 5. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 7 giugno 2012, n. 76, le cui disposizioni continuano ad
applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
- 6. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.