VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale la Senatrice prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'articolo 20, che prevede che i progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica siano assoggettati a valutazione tramite appositi comitati tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari, nonché l'articolo 21, che istituisce il Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca, assegnando a tale Comitato, tra l'altro, anche il compito di nominare i componenti dei Comitati di Selezione dei progetti presentati in risposta a bandi per ricerca fondamentale;
VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 113, come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica;
VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'articolo 62, comma 3, nel quale si stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ammette a finanziamento gli interventi di ricerca industriale previo parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di volta in volta dal Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO altresì il comma 4, del citato articolo 62 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il quale, per gli interventi di ricerca industriale, si stabilisce che l'ammissione al finanziamento dei progetti sia comunque subordinata al parere positivo di esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-finanziaria dei soggetti beneficiari, da valutare in relazione all'investimento proposto;
RITENUTO opportuno costituire un elenco degli esperti tecnico-scientifici per la valutazione dei progetti di ricerca industriale, di cui all'articolo 62 del citato decreto legge 83/2012, contenente anche, in apposite sezioni separate, gli esperti tecnico-scientifici per i progetti di ricerca fondamentale, gli esperti per i progetti di diffusione della cultura scientifica e gli esperti per le valutazioni economico-finanziarie e contabili, in tal modo realizzando un unico elenco di esperti in grado di coprire tutte le esigenze di valutazione relative ai progetti di competenza della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
TENUTO CONTO dei pareri rilasciati in merito ai criteri per l'inserimento nel predetto elenco dal Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca nelle riunioni dell'11 marzo 2013 e del 6 giugno 2014;
CONSIDERATA l'opportunità di favorire la più ampia partecipazione di esperti italiani e stranieri, attraverso l'utilizzo di procedure totalmente informatizzate e la definizione di soglie al superamento delle quali possa intervenire l'inserimento automatico degli esperti nell'elenco;
DECRETA
Art. 1
(Definizioni)
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni che seguono:
Art. 2
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina le modalità di formazione del
REPRISE, istituito presso il MIUR con il supporto informatico
del CINECA.
2. Il REPRISE è un elenco di esperti scientifici costituito per le
necessità di valutazione ex-ante, in itinere ed
ex-post di tutti i progetti di ricerca di competenza della
Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la
valorizzazione della ricerca del MIUR. Esso è a disposizione, per
le stesse necessità, dei soggetti indicati al successivo articolo
10, ove ne facciano esplicita richiesta.
Art. 3
(Struttura)
1.Il REPRISE si articola in quattro sezioni, ciascuna delle
quali corrisponde a una diversa tipologia di attività:
a) ricerca di base;
b) ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo
sociale;
c) diffusione della cultura scientifica;
d) valutazione economico-finanziaria e revisione
amministrativo-contabile.
2.Il CNGR, in relazione alla specificità delle diverse tipologie
di attività, verifica periodicamente l'idoneità dei requisiti di
candidabilità di cui al successivo articolo 5, riferendo al MIUR in
merito alla necessità di eventuali modifiche.
Art. 4
(Contenuto dell'elenco)
1. Nell'elenco, per ogni esperto iscritto, sono presenti dati anagrafici, dati idonei a documentare la competenza scientifica, nonché dati statistici (tra cui il numero di incarichi ricevuti, numero di rinunce, tempi medi per l'accettazione degli incarichi e per l'espletamento degli stessi), atti a consentire la valutazione dell'attività pregressa.
Art. 5
(Criteri per l'inserimento nell'elenco)
1. In prima applicazione, in REPRISE confluiscono tutti gli esperti già inseriti nei due elenchi esperti (uno per la ricerca di base e uno per la ricerca industriale) esistenti alla data del presente decreto presso il MIUR, purché risultino verificati i criteri di cui ai successivi comma.
2. Per la ricerca di base: possono essere inseriti in REPRISE solo i docenti e i ricercatori appartenenti ai ruoli degli atenei o degli enti di ricerca pubblici (nazionali o non) o controllati da soggetti pubblici, o in quiescenza come dipendenti degli stessi enti.
3. Per la ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo sociale: possono essere inseriti in REPRISE tutti coloro che superino il valore soglia di almeno due dei criteri seguenti, o la metà dei valori soglia in almeno tre dei criteri seguenti: a) almeno 2 anni di esperienza come esperto scientifico in comitati istituiti presso organizzazioni europee ed internazionali operanti nel campo della ricerca; b) almeno 5 anni di esperienza in incarichi di direzione/coordinamento di progetti/commesse di R&S sviluppati in ambito nazionale; c) almeno 3 anni di esperienza in incarichi di direzione/coordinamento di progetti/commesse di R&S sviluppati in ambito internazionale; d) almeno 3 anni di esperienza nell'applicazione industriale di risultati della R&S o nel trasferimento tecnologico; e) almeno 5 brevetti depositati; f) almeno 3 brevetti concessi. Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui al precedente periodo, in alternativa ai criteri sopra indicati è consentito l'inserimento in REPRISE qualora risulti dimostrata un'esperienza almeno quinquennale nella valutazione scientifica di progetti finanziati da pubbliche amministrazioni nazionali, o almeno biennale nella valutazione scientifica di progetti finanziati da "public agencies" internazionali.
4. Per la diffusione della cultura scientifica: possono essere inseriti in REPRISE tutti coloro che superino il valore soglia di almeno due dei criteri seguenti, o la metà dei valori soglia in almeno tre dei criteri seguenti: a) almeno 2 anni di esperienza in direzione di musei o centri di divulgazione/diffusione della scienza e della tecnica; b) almeno 4 anni di esperienza in attività di direzione/coordinamento di istituzioni/gruppi di ricerca che abbiano attività anche non principali di diffusione; c) almeno 2 anni di esperienza in attività di ricerca sulle ricadute sociali della scienza e della tecnica pubblicate su riviste scientifiche; d) almeno 3 anni di esperienza in attività pubblicistica/editoriale sulle ricadute sociali della scienza e della tecnica e di divulgazione su media (giornali, riviste, televisione, etc.); e) almeno 2 anni di esperienza in attività di divulgazione e di addestramento di tecnici per la divulgazione; f) almeno 6 anni di esperienza in attività collegate all'introduzione alla scienza e alla tecnica presso scuole primarie, secondarie e terziarie. Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui al precedente periodo, in alternativa ai criteri sopra indicati è consentito l'inserimento in REPRISE qualora risulti dimostrata un'esperienza almeno quinquennale nella valutazione scientifica di progetti nazionali, o almeno biennale nella valutazione scientifica di progetti internazionali.
5. Per la valutazione economico-finanziaria: possono essere inseriti in REPRISE tutti coloro che superino il valore soglia di almeno uno dei criteri seguenti, o la metà dei valori soglia in almeno due dei criteri seguenti: a) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come esperto in società di certificazione dei bilanci; b) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come esperto finanziario in banche e/o finanziarie, settore imprese; c) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come esperto tecnico/scientifico/finanziario in società di gestione dei brevetti; d) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come sindaco o revisore iscritto all'albo dei revisori legali o contabili; e) almeno 5 anni di esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione, come dirigente o funzionario di area apicale, nel settore della gestione delle agevolazioni; f) almeno 5 anni di esperienza lavorativa, come dirigente o quadro aziendale o consulente, in società di assistenza tecnica alla pubblica amministrazione, nel settore della gestione delle agevolazioni; g) almeno 5 anni di esperienza lavorativa, come dirigente o quadro aziendale o consulente, in società concessionarie della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle agevolazioni; h) almeno 5 anni di esperienza lavorativa, come esperto tecnico/scientifico/economico, nell'analisi ex ante/ex post delle ricadute dei progetti di ricerca.
6. Per la revisione amministrativo/contabile: possono essere inseriti in REPRISE tutti coloro che superino il valore soglia di almeno uno dei criteri seguenti, o la metà dei valori soglia in almeno due dei criteri seguenti: a) almeno 5 anni di esperienza lavorativa, maturata nelle pubbliche amministrazioni o in "funding agencies", anche private, nell'analisi delle rendicontazioni contabili, e nelle successive verifiche dei titoli di spesa, relative ai dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento; b) almeno 5 anni di esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione, come dirigente o funzionario di area apicale o intermedia, nel settore della gestione delle agevolazioni; c) almeno 5 anni di esperienza lavorativa, come dirigente o quadro aziendale o consulente, in società di assistenza tecnica alla pubblica amministrazione nel settore della gestione delle agevolazioni; d) almeno 5 anni di esperienza lavorativa, come dirigente o quadro aziendale o consulente, in società concessionarie della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle agevolazioni; e) almeno 5 anni di esperienza lavorativa come sindaco o revisore iscritto all'albo dei revisori legali o contabili.
Art. 6
(Modalità di presentazione della domanda e istruttoria)
1. Nel funzionamento a regime, gli esperti possono essere
invitati a presentare domanda di candidatura, per una o più
sezioni, oppure autocandidarsi.
2. In tutti i casi, il candidato accede al sito web del REPRISE e
inserisce nelle apposite schede i dati ivi richiesti (dati
anagrafici e scientifici).
3.Per ognuna delle sezioni di cui all'articolo 3, il superamento
dei criteri di cui al precedente articolo 5 consente l'ammissione
automatica del candidato nel REPRISE. L'eventuale successivo
accertamento dell'assenza o del venir meno dei requisiti comporta
l'esclusione del candidato dalla relativa sezione.
4. Con cadenza periodica annuale, per le candidature per le quali
non vengano superate le soglie minime che consentono
l'inserimento automatico in REPRISE, il CNGR procede all'esame
della candidatura presentata, tenendo conto di tutti gli altri
elementi, desumibili dal curriculum, ritenuti utili ai fini di una
decisione definitiva sull'accoglimento della domanda.
5.L'esame di cui al precedente comma 4 può essere svolto in
proprio dal CNGR oppure mediante una o più CDV (i cui componenti,
designati dal CNGR ed operanti a titolo puramente onorifico, sono
nominati con apposito decreto direttoriale), oppure attraverso
ulteriori modalità fissate dallo stesso CNGR.
6. La valutazione negativa con conseguente decisione di non
ammissione della candidatura impedisce la reiterazione della
domanda, per la relativa sezione, nei successivi 12 mesi.
7. La comunicazione dell'accettazione o del rigetto della domanda
è effettuata, per ogni singolo candidato, mediante modalità
telematiche, direttamente sul sito web del REPRISE.
Art. 7
(Cause di sospensione dall'elenco)
1.Gli esperti, nell'espletamento dell'incarico, devono
assicurare la massima diligenza, competenza, correttezza e
trasparenza; essi sono tenuti altresì al rispetto delle norme
relative all'incompatibilità e in generale alle regole
etico-professionali; la segnalazione (da chiunque sia effettuata)
ed il successivo accertamento, da parte del MIUR, di comportamenti
che evidenzino delle mancanze in ordine a quanto sopra riportato
può comportare (fatta salva ogni altra azione di responsabilità) la
sospensione dall'elenco, per un periodo non inferiore a un anno, e,
nel caso in cui vi siano incarichi in corso di espletamento, la
revoca degli stessi.
2.La sospensione dall'elenco, fino alla conclusione della vicenda
giudiziaria, è disposta dal MIUR anche nel caso in cui esso venga a
conoscenza dell'eventuale rinvio a giudizio dell'esperto per reati
contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e la
personalità dello Stato, o più in generale per reati la cui pena
minima non sia inferiore a cinque anni di reclusione.
3.In ogni caso, in qualsiasi momento, ciascun esperto può chiedere
al MIUR, o disporre autonomamente, la propria sospensione
dall'elenco per uno o più anni.
Art. 8
(Cause di cancellazione dall'elenco)
1. Il MIUR procede alla cancellazione d'ufficio dell'esperto
dall'albo qualora venga a conoscenza: a) di una sentenza di
condanna passata in giudicato (o di applicazione della pena su
richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.) per i
reati contro la pubblica amministrazione, le fede pubblica e la
personalità dello Stato; b) o più in generale, per altre tipologie
di reato, di una sentenza di condanna passata in giudicato (o di
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 c.p.p.) che abbia comminato una pena non
inferiore a cinque anni di reclusione. Si procede altresì alla
cancellazione in caso di decesso.
2. In ogni caso, in qualsiasi momento, ciascun esperto può
chiedere al MIUR, o disporre autonomamente, la propria
cancellazione dall'elenco o da una delle sezioni dell'elenco.
Art. 9
(Aggiornamento della scheda dell'esperto)
1. L'aggiornamento della scheda personale di ogni esperto
avviene di regola con cadenza annuale, previa apposita richiesta
formulata dal MIUR. In ogni caso l'esperto, in qualsiasi momento,
può procedere all'aggiornamento della propria scheda.
2. Il mancato aggiornamento della scheda o la mancata conferma dei
dati in essa contenuti per cinque anni consecutivi comporta la
cancellazione dall'elenco.
Art. 10
(Soggetti utilizzatori dell'elenco)
Art. 11
(Tracciabilità e trasparenza)
1. Al fine di garantire informazioni adeguate agli esperti e nell'ottica della piena tracciabilità, trasparenza ed efficienza degli investimenti pubblici in ricerca, il MIUR si impegna a far sì che REPRISE si interfacci con un'apposita piattaforma ad accesso aperto, contenente le principali informazioni (soggetti destinatari dei finanziamenti, entità del finanziamento, area disciplinare, tematiche specifiche, parole chiave) relative ai finanziamenti dei progetti di ricerca in proprio possesso, compatibilmente con i profili di riservatezza e protezione delle privative industriali.
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza.
IL MINISTRO
-prof.ssa Stefania Giannini-