VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito
della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo
in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il
trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della
Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in
particolare, l'articolo 16, comma 5;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia
di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in
particolare, l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida
disturbi specifici dell'apprendimento";
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di
accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e
integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera
a), e 4, commi 1 e 1-bis;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante
"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e
successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare,
l'articolo 39, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, concernente "Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in
particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n. 334, concernente "Regolamento recante modifiche e integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
in materia di immigrazione";
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca 7 dicembre 2006, n. 305, concernente "Regolamento
recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e
delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica
Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali»";
VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16
marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree
universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007,
n. 155
VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16
marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea
magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n.
157;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali 19 febbraio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, con il quale sono
state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni
sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270;
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante "Decreto
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e
dei corsi di studio e valutazione periodica" e successive modifiche
e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca 20 maggio 2016, n. 312, con il quale è stata
costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti
per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso
programmato nazionale per l'anno accademico 2016/2017;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca 20 giugno 2016, n. 487, con il quale è stato
costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a
livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999,
anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
VISTE le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e
successive modificazioni e integrazioni, recanti "Procedure per
l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di
formazione superiore del 2016-2017";
VISTO lo "Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del
D.L.gs. n. 196/2003" adottato dalla CRUI previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali in data 17 novembre
2005;
TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia
Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le
Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli "Federico
II" e di Pisa;
VISTA la comunicazione SSMD REG2016 0072009 del 19 maggio 2016
nella quale il Ministero della Difesa ha indicato il fabbisogno di
medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze
Armate;
VALUTATA l'opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio
Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso
alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle
graduatorie;
VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016 dal Garante per la
protezione dei dati personali;
VISTA la mozione presentata dalla Conferenza Nazionale
Universitaria Delegati per la Disabilità (CNUDD) del 16 maggio
2016;
CONSIDERATO che, recependo le istanze espresse nel tavolo tecnico
di programmazione dei posti, con specifico riferimento ai corsi di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, si ritiene
opportuno verificare il possesso della certificazione europea
rilasciata dalla EAEVE "European Association of Establishments of
Veterinary Education";
RAVVISATA la necessità di determinare in via provvisoria il numero
di posti disponibili per le singole Università per ciascun corso di
laurea magistrale a ciclo unico al fine di consentire la tempestiva
adozione dei bandi da parte degli Atenei;
CONSIDERATO che con successivi decreti sarà stabilito il numero
definitivo di posti disponibili per ciascun corso di laurea e di
laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo Ateneo;
RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività
didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al
presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico
2016/2017;
RAVVISATA la necessità di definire, per l'anno accademico
2016/2017, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai
corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n.
264/1999 innanzi citata;
DECRETA
Articolo 1
(Disposizioni generali)
Per l'anno accademico 2016/2017, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264 avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del D.M. n. 47/2013 citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova disciplinata dal presente decreto.
Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi
Dentaria)
1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non
comunitari di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo
n. 286/1998 citato in premessa e i candidati non comunitari
residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di
contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova. Essa
è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata
competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di
imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso
rispetto del segreto professionale e d'ufficio e di una Commissione
di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016
citato in premessa, per la validazione delle domande.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta
quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il
candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni
errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura
generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e
matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, vengono
predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di
ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di
chimica; otto (8) di fisica e matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo
svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova
sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
5. I candidati allievi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella
convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono superare la
prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e
Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio
pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo
all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo
scorrimento della graduatoria.
Articolo 3
(Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in
lingua inglese)
Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese sono definiti con specifico decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina Veterinaria)
1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina Veterinaria, alla quale partecipano i candidati
comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo 39,
comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e i
candidati non comunitari residenti all'estero, è unica ed è di
contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in
materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità,
trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del
segreto professionale e d'ufficio e di una Commissione di esperti,
costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016 citato in
premessa, per la validazione delle domande.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta
quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il
candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni
errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura
generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e
matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, vengono
predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di
ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di
chimica; sei (6) di fisica e matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo
svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova
sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Articolo 5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea
magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione
di Architetto)
1. La prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea
magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione
di Architetto, alla quale partecipano i candidati comunitari, i
candidati non comunitari di cui all'articolo 39, comma 5, del
decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e i candidati
non comunitari residenti all'estero, è unica ed è di contenuto
identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia,
individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza
e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto
professionale e d'ufficio e di una Commissione di esperti,
costituita con il decreto ministeriale n. 312/2016 citato in
premessa, per la validazione delle domande.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta
quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il
candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni
errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura
generale e ragionamento logico; storia; disegno e rappresentazione;
fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato
B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono
predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di
ragionamento logico; sedici (16) di storia; dieci (10) di disegno e
rappresentazione; dodici (12) di fisica e matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo
svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova
sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Articolo 6
(Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
direttamente finalizzati alla formazione di Architetto con
didattica prevalentemente erogata in lingua inglese)
1. Nelle Università in cui sono attivati corsi di studio
organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua
inglese e su richiesta delle stesse, la prova è predisposta anche
nella suddetta lingua.
2. La prova in inglese può essere svolta dai candidati comunitari,
dai candidati non comunitari di cui all'articolo 39, comma 5,
del decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e dai
candidati non comunitari residenti all'estero che ne formulino
espressa richiesta al momento della domanda di partecipazione alla
prova.
3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua
inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che
hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese,
secondo l'ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle
modalità previste dal bando dell'Ateneo.
4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo
svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
5. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova
sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni
Sanitarie)
1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie
la prova di ammissione è predisposta da ciascuna Università ed è
identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati
presso il medesimo Ateneo.
2. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al
precedente articolo 2, comma 2, ed è definita sulla base dei
programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo
svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Ciascun Ateneo assicura lo svolgimento della prova in
conformità ai principi generali di cui all'Allegato 1 del presente
decreto.
5. Ciascun Ateneo è tenuto a definire procedure idonee a
consentire ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza per i
corsi di laurea per la cui ammissione hanno sostenuto la prova.
Articolo 8
(Accademie Militari)
Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto non si applicano ai candidati dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia Militare di Modena e dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna e di Modena - Reggio Emilia e di Napoli "Federico II", tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa 31 dicembre 2015, n 302/1D e successive modificazioni con riferimento ai programmi previsti dall'Allegato A del presente decreto e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.
Articolo 9
(Calendario delle prove di ammissione)
1. Le prove di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si svolgono presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria |
6 settembre 2016 |
Medicina Veterinaria |
7 settembre 2016 |
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto |
8 settembre 2016 |
Corsi di laurea delle professioni sanitarie |
13 settembre 2016 |
Medicina e Chirurgia in lingua inglese |
14 settembre 2016 |
Articolo 10
(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione
delle prove)
Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono
ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli
articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui
all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998
nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati
non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente
del punteggio ottenuto alla prova.
2. Sono idonei all'ammissione ai corsi di laurea di cui al
presente decreto i candidati comunitari e non comunitari di cui
all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 e i
candidati non comunitari residenti all'estero che abbiano ottenuto
alla prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti. I candidati
non idonei non sono inseriti in graduatoria.
3. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei
cittadini extracomunitari residenti all'estero non potranno essere
utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di
cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n.
286/1998.
4. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6
e 7 sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto
dei seguenti criteri:
5. Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 il CINECA, sulla
base del punteggio ottenuto da ciascun candidato calcolato secondo
i criteri di cui al comma 4, redige una graduatoria unica nazionale
per i candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 39,
comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, secondo le procedure
di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
6. La graduatoria dei candidati non comunitari residenti
all'estero è definita dalle Università.
7. Per i corsi di cui all'articolo 7 le Università, sulla base del
punteggio ottenuto alla prova calcolato secondo i criteri di cui al
comma 4, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati
comunitari e non comunitari di cui all'articolo 39, comma 5, del
decreto legislativo n. 286/1998 e l'altra per i candidati non
comunitari residenti all'estero.
8. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti
criteri:
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato
anagraficamente più giovane.
9. La graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si
chiude con provvedimento ministeriale da emanarsi entro e non oltre
la conclusione delle attività didattiche del primo semestre
accademico, al fine di consentire agli studenti di raggiungere la
frequenza obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami.
Gli eventuali posti che alla data della chiusura delle graduatorie
dovessero risultare non coperti anche a seguito di rinunce
successive all'immatricolazione non vengono riassegnati.
10. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola
procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto
in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente decreto in
anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.
Articolo 11
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di
DSA)
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli
Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con
disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992.
2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa devono
presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da
strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo
stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30%
in più rispetto a quello definito per le prove dai precedenti
articoli 2, 4, 5, 6 e 7.
Articolo 12
(Trasparenza delle fasi del procedimento)
1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto
rettorale entro 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e
prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte
le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per
l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli
stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
Articolo 13
(Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in
materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tale informativa è inserita nel portale Universitaly in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'iscrizione alla prova prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell'Allegato 2 al presente decreto.
Articolo 14
(Posti disponibili)
1. I posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di
laurea magistrale a ciclo unico di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6
destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in
Italia di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto
legislativo n. 286/1998 sono ripartiti tra le Università secondo la
tabella dell'Allegato 4, che costituisce parte integrante del
presente decreto. Ai candidati stranieri residenti all'estero sono
destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di
cui alle disposizioni interministeriali citate in premessa.
2. Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il
contingente minimo dei posti disponibili di cui al comma 1, con
successivi decreti sarà determinata la programmazione in via
definitiva.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana
IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini