DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Al fine di consentire un più efficace, trasparente e oggettivo esame delle proposte di autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, sono fornite le seguenti indicazioni operative che trovano applicazione (fatto salvo quanto indicato al punto B.2) dal prossimo a.a. 2016/2017.
Tali indicazioni sono state predisposte sulla base anche dei pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca (ANVUR) e della Commissione per la valutazione degli ordinamenti didattici, che dovranno esaminare le sopraindicate istanze.
La finalità dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 è quella di consentire - nelle more del regolamento che disciplina la programmazione dello sviluppo del settore AFAM - a soggetti con pluriennale esperienza in attività di formazione di livello post-secondario nei settori dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di ottenere un accreditamento da parte del MIUR e la conseguente autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale. L'art. 11, in particolare, fa riferimento a soggetti preesistenti la legge di riforma del sistema AFAM (L. n. 508/1999) e che quindi avevano maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore AFAM al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 212/2005.
Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, in assenza del sopraindicato regolamento relativo alla programmazione del settore AFAM e tenuto conto di alcune recenti pronunce giurisdizionali, si ritiene che anche soggetti non preesistenti la Legge n. 508/1999, ma che siano in grado di dimostrare una esperienza almeno quinquennale nei settori dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possano presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005.
Le istituzioni di cui al punto 1 possono presentare domanda per l'autorizzazione a rilasciare titoli di Diploma Accademico di primo livello, esclusivamente, per corsi già attivati da tale Istituzione che abbiano concluso almeno un ciclo di tre anni, il cui titolo di accesso è almeno di istruzione secondaria di secondo grado, prevedendo l'adeguamento dell'ordinamento didattico di tali corsi a quello previsto per le istituzioni statali relativi ai decreti Ministeriali di seguito elencati:
CONSERVATORI DI
MUSICA
Settori artistico disciplinari con le relative declaratorie e
campi disciplinari di competenza
- Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2013, n. 119
- Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 90
Ordinamenti didattici dei corsi di
studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello
e corrispondenze tra le attuali classi di concorso ed i settori
artistico-disciplinari
- Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2013, n.120
- Decreto Ministeriale 30 settembre 2009, n. 124
ACCADEMIE DI BELLE
ARTI
Settori artistico disciplinari con le relative declaratorie e
campi disciplinari di competenza
- Decreto Interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302
- Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 89
Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del
diploma accademico di primo livello e corrispondenze tra le attuali
classi di concorso ed i settori artistico-disciplinari
- Decreto Ministeriale 15 settembre 2010, n. 172
- Decreto Ministeriale 30 settembre 2009, n. 123
ACCADEMIA NAZIONALE DI
DANZA
Settori artistico disciplinari con le relative declaratorie e
campi disciplinari di competenza
- Decreto Ministeriale 30 settembre 2009, n. 125
Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del
diploma accademico di primo livello e corrispondenze tra le attuali
classi di concorso ed i settori artistico-disciplinari
- Decreto Ministeriale 25 giugno 2010, n. 109
- Decreto Ministeriale 3 febbraio 2010, n. 16
ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE
DRAMMATICA
Settori artistico disciplinari con le relative declaratorie e
campi disciplinari di competenza
- Decreto Ministeriale 30 settembre 2009, n. 126
Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del
diploma accademico di primo livello e corrispondenze tra le attuali
classi di concorso ed i settori artistico-disciplinari
- Decreto Ministeriale 3 febbraio 2010, n. 22
ISTITUTI SUPERIORI PER LE
INDUSTRIE ARTISTICHE
Settori artistico disciplinari con le relative declaratorie e
campi disciplinari di competenza
- Decreto Ministeriale 30 settembre 2009, n. 127
Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del
diploma accademico di primo livello e corrispondenze tra le attuali
classi di concorso ed i settori artistico-disciplinari
- Decreto Ministeriale 3 febbraio 2010, n. 17
Le istanze possono fare riferimento
esclusivamente a corsi di diploma accademico di primo livello, per
i quali sono stati definiti gli ordinamenti didattici nazionali ai
sensi del D.P.R. n. 212/2005. Resta fermo che per accedere ai corsi
autorizzati dal Ministero, occorre essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
3. Valutazione tecnica delle istanze
In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini della valutazione della conformità degli ordinamenti didattici dei corsi, il Ministero, nelle more della ricostituzione del CNAM, si avvale di una apposita Commissione di esperti nominata con decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca. A tale riguardo si fa presente che tale Commissione è stata costituita con Decreto Dipartimentale n. 2326 del 19.10.2015 come integrato con Decreto Dipartimentale n. 2454 del 02.11.2015 (/anno-2015/ottobre/dcd-19102015.aspx).
Le valutazioni relative alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie, strutturali (edilizie, strumentali e organizzative) e di personale sono effettuate dall'ANVUR con l'obiettivo di verificare la sostenibilità e la qualità complessiva dell'Istituzione e dei corsi rispetto a:
Strutture edilizie e
attrezzature: le dotazioni edilizie e strumentali devono
avere carattere di stabilità ed essere funzionali allo svolgimento
delle attività didattiche teoriche, pratiche e di studio autonomo
in rapporto alla tipologia dei corsi e al numero degli studenti.
Tali dotazioni devono altresì consentire le correlate attività di
ricerca e di produzione delle Istituzioni AFAM.
Organizzazione: l'organizzazione dell'istituto
deve essere coerente con i principi organizzativi delle Istituzioni
AFAM, ai sensi del D.P.R. n. 132/2003.
Personale: dal punto di vista quantitativo la docenza da impegnare nei corsi deve essere commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative e rapportata al numero degli studenti iscrivibili ai corsi. Dal punto di vista qualitativo, la docenza deve possedere un livello di qualificazione analoga a quella dei docenti delle istituzioni statali, impegnata nelle analoghe attività formative. Deve inoltre essere verificabile la presenza del nucleo di riferimento di docenti che, in modo continuativo e in particolare per le attività di base e caratterizzanti, abbia collaborato con l'Istituzione nell'ultimo triennio.
Dotazioni finanziarie e patrimoniali: per tali dotazioni deve essere verificata l'adeguatezza e la permanenza nel tempo per sostenere i costi delle strutture edilizie e strumentali utilizzate per le attività istituzionali , del personale docente e non docente necessario, le spese di funzionamento e i servizi per gli studenti, ivi compresi la tipologia di esonero dal pagamento delle tasse per coloro che sono beneficiari delle norme per il diritto allo studio ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Non sono computabili a tal fine risorse non corrispondenti a entrate certe, quali ad esempio stime di futuri incrementi del gettito della contribuzione studentesca.
Le istanze sono presentate alla
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il
finanziamento delle Istituzioni della Formazione superiore,
esclusivamente per via telematica sul sito http://afam.cineca.it/richieste_nuove_istituzioni,
nel periodo 1 febbraio - 31 marzo di ogni anno, al
fine di consentire il completamento della procedura di
autorizzazione in tempo utile per l'avvio del successivo anno
accademico.
Solo per l'a.a. 2016/2017 le istanze
dovranno essere presentate a partire dal 20 giugno 2016 ed entro e
non oltre il 20 luglio 2016.
Le istanze sono corredate da una relazione tecnica relativa sia
all'Istituzione nel suo complesso che ai singoli corsi, con il
relativo ordinamento didattico, secondo quanto indicato
nell'allegato "A".
Sulla base della valutazione tecnica
della Commissione di esperti e dell'ANVUR, il Ministro con proprio
decreto concede o nega l'autorizzazione dell'Istituzione,
provvedendo (nel primo caso) in ordine alla individuazione dei
corsi per il quale è autorizzato il rilascio dei relativi titoli di
diploma accademico di primo livello.
L'ANVUR provvede alla valutazione periodica in ordine al
mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 al termine del primo e
terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno
triennale. Nuovi corsi possono
essere autorizzati solo successivamente alla prima valutazione
positiva successiva al primo triennio da parte
dell'ANVUR.
Le Istituzioni autorizzate comunicano e aggiornano annualmente al
Ministero i dati relativi ai propri organi, al personale docente e
tecnico amministrativo, agli studenti e agli interventi per
il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria
dell'ente, nonché gli ulteriori dati necessari ai fini della
valutazione periodica da parte dell'ANVUR. La perdita di uno o più
requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 comporta la
revoca delle autorizzazioni concesse, che viene disposta con
decreto del Ministro, sulla base del parere dell'ANVUR.
l'Istituzione assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti di
concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo.
A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.
2, c. 7, lett. g), della legge n. 508/1999, si provvede in ordine
alle autorizzazioni concesse secondo le modalità e i termini che
saranno definiti da tale regolamento.
Quanto previsto ai punti 3, 4 e 5 trova applicazione anche nel caso di Istituzioni già autorizzate che richiedano l'attivazione di corsi di studio in una nuova sede decentrata. A tal fine le relative istanze sono corredate della relazione tecnica predisposta secondo quanto indicato all'allegato B.1. Nuovi corsi possono essere autorizzati nella nuova sede decentrata solo successivamente alla prima valutazione positiva della stessa successiva al primo triennio da parte dell'ANVUR.
Qualora le Istituzioni già
autorizzate dal Ministero (ivi comprese le accademie legalmente
riconosciute) siano interessate a un ampliamento dell'offerta
formativa, dovranno presentare la relativa istanza alla Direzione
generale per lo studente, l'internazionalizzazione e lo sviluppo
per la formazione superiore.
Ai fini della valutazione degli ordinamenti didattici trovano
applicazione le medesime procedure previste per le Istituzioni AFAM
statali, che per l'a.a. 2016/2017 sono state già comunicate dalla
competente Direzione generale con note n. 9843 del 13 aprile
2016 e n. 11811 del 9 maggio 2016. Dall'a.a. 2017/2018, dovrà
essere presentata esclusivamente la documentazione di cui
all'allegato B.2 necessaria a valutare il possesso dei requisiti
necessari all'autorizzazione degli ulteriori corsi proposti.
L'ANVUR provvede in ogni caso alla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 di tutte le Istituzioni già autorizzate con cadenza almeno triennale.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Prof. Marco Mancini