Decreto Direttoriale
29 luglio 2016
n. 1532
Procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia
IL DIRETTORE
GENERALE
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni,
recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica";
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni, concernente "Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, concernente "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L.
15 marzo 1997, n. 59.";
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo
in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1, istitutivo
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
1 febbraio 2010, n. 76, recante "Regolamento concernente la
struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286";
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modificazioni, recante "Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, gli
articoli 15 e 16;
VISTO l'art. 14 del decreto legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114;
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210,
convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e
in particolare l'articolo 1, comma 10 sexies ai sensi del quale, ai
fini della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l'emanazione
dei decreti previsti dall'articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera
a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre
2016;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 4 ottobre 2000 e successive
modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione
delle relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale 23 dicembre 1999;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante
"Rideterminazione dei macrosettori e dei settori
concorsuali";
VISTO il decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 giugno 2016, n.
494, recante Rettifica relativa all'Allegato D al D.M. 30 ottobre
2015, n. 855;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
4 aprile 2016, n. 95, "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14
settembre 2011, n.222 concernente il conferimento dell'abilitazione
scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori
universitari, a norma dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240", e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e
9;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 7 giugno 2016, n. 120, "Regolamento
recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai
fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per
l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori
universitari, nonché le modalità di accertamento della
qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modifiche";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 19 giugno 2012, con il quale
è stato approvato lo Statuto del Consorzio CINECA;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il
quale è stato costituito il Comitato Tecnico per la validazione
delle procedure informatiche da utilizzare ai fini
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale;
VISTO l'esito delle riunioni del 15, 22 e 29
luglio 2016 del predetto Comitato Tecnico, nelle quali è stata
effettuata la validazione delle menzionate procedure
informatiche;
VISTA la legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante
"Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di
protezione dei dati personali";
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni recante "Codice dell'amministrazione
digitale";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 29 luglio 2016, n. 602, recante
"Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli
allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120";
VISTA la nota direttoriale del 14 giugno 2016,
con la quale la Direzione Generale per la Programmazione, il
Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione
Superiore ha chiesto alla Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane (CRUI) di provvedere alla formulazione della proposta
della lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle
Commissioni di Abilitazione;
VISTA la nota della CRUI del 27 luglio 2016,
avente ad oggetto la proposta delle Università da sorteggiare quali
sedi per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale;
VISTO l'esito del sorteggio effettuato in data 28
luglio 2016 al fine di individuare le Università sedi per le
procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale;
VISTO il decreto direttoriale n. 1531 del 29
luglio 2016, con il quale è stata avviata la procedura per la
formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore
universitario di prima e seconda fascia;
DECRETA
ART. 1
(Oggetto della procedura)
- 1. Ai sensi degli articoli 3 e 9 del D.P.R. 95/2016, è indetta
la procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica
Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e
seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al D.M.
855/2015 come da Allegato 1 al presente decreto.
ART. 2
(Domanda di partecipazione)
- 1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui
all'articolo 1, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 95/2016, durante tutto
l'anno e secondo i termini di seguito indicati:
- a) I quadrimestre: a decorrere dalla data della pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro e non oltre
le ore 15.00 (ora italiana) del 2 dicembre 2016;
- b) II quadrimestre: a decorrere dal 3 dicembre 2016 ed entro e
non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 3 aprile 2017;
- c) III quadrimestre: a decorrere dal 4 aprile 2017 ed entro e
non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 4 agosto 2017;
- d) IV quadrimestre: a decorrere dal 5 agosto 2017 ed entro e
non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 5 dicembre 2017;
- e) V quadrimestre: a decorrere dal 6 dicembre 2017 ed entro e
non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 6 aprile 2018.
- 2. La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere
presentata esclusivamente mediante la procedura telematica validata
dal Comitato Tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.P.R.
95/2016, accessibile dal sito http://abilitazione.miur.it.
La domanda è compilata in lingua italiana o in lingua inglese ed è
presentata con le seguenti modalità:
- a) per i professori e ricercatori in servizio presso le
università italiane, mediante l'apposita sezione presente nel "sito
docente" (https://loginmiur.cineca.it/).
In tal caso saranno altresì utilizzate le informazioni già presenti
con riferimento a ciascun candidato;
- b) per i soggetti non ricompresi nella categoria di cui
alla lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione
presente nel "sito docente" (https://loginmiur.cineca.it/).
- 3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:
- a) nome e cognome;
- b)luogo e data di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) indirizzo di residenza;
- e) indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle
comunicazioni relative alla presente procedura;
- f) per i professori e i ricercatori in servizio presso le
università italiane il settore concorsuale e il settore scientifico
disciplinare di afferenza;
- g) indicazione del settore concorsuale nell'ambito di quelli di
cui all'Allegato 1 al presente decreto, e della fascia dei
professori universitari per cui si presenta la domanda di
partecipazione.
- 4. La domanda è corredata dai seguenti elementi:
- a) indicazione di eventuali periodi di congedo obbligatorio con
la relativa certificazione;
- b) elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione ai
sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 120/2016, nel numero massimo
previsto all'Allegato B del medesimo decreto, riportato
all'Allegato 2 del presente decreto, con l'indicazione di quelle
soggette a copyright ; le pubblicazioni, a pena di
esclusione, devono essere caricate in formato elettronico
(.pdf);
- c) elenco delle pubblicazioni rilevanti ai fini della
valutazione dell'impatto della produzione scientifica (Allegato A
del D.M. 120/2016 - titolo numero 1) misurato attraverso gli
indicatori di cui agli Allegati C e D del D.M. 120/2016 e con
riferimento esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti,
tenuto conto che:
- i. per i settori concorsuali bibliometrici, l'elenco include
esclusivamente le pubblicazioni correttamente associate e
convalidate, a cura del candidato, ai codici WOS e/o SCOPUS; non
sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta
associazione;
- ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, l'elenco deve
essere integrato dalla copia anastatica caricata in formato
elettronico (.pdf) delle pagine della pubblicazione o di altra
documentazione (es. scheda OPAC) attestanti, per gli articoli su
rivista scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice
ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le
curatele) l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISBN o
ISMN; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della
suddetta attestazione.
- d) elenco dei titoli posseduti di cui all'Allegato A del D.M.
120/2016 (titoli dal numero 2 al numero 11), eventualmente
integrato dalla documentazione attestante gli stessi, da caricare
in formato elettronico (.pdf);
- e) a pena di esclusione, dal consenso al trattamento dei dati
personali e alla pubblicazione sul sito del Ministero nella parte
riservata alle procedure di abilitazione dell'elenco dei titoli e
delle pubblicazioni scientifiche, degli atti relativi alla
procedura di Abilitazione, del giudizio collegiale e dei giudizi
individuali espressi dalla competente Commissione nazionale, dei
pareri pro veritate secondo quanto previsto dal presente decreto,
nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003; dalla dichiarazione di
essere a conoscenza che, in caso di accertamento da parte
dell'Amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati
in domanda e rilevanti ai fini dell'Abilitazione, il candidato
potrà essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura e
l'Abilitazione eventualmente conferita potrà essere revocata.
- 5. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere
perfezionata attraverso l'invio della relativa scheda di sintesi,
generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in
lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per
coloro che optano per la compilazione della domanda in lingua
inglese), secondo una delle seguenti modalità:
- a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico
software in grado di supportare tale modalità; in questo
caso la predetta scheda di sintesi dovrà essere firmata e poi
caricata per l'invio elettronico in formato ".p7m" tramite
l'apposita sezione della procedura telematica;
- b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della
domanda da parte del candidato, cui deve essere allegata copia in
formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identità;
entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite
l'apposita sezione della procedura telematica.
- Non sono ammessi alla procedura i
candidati le cui domande siano state redatte e presentate in
modalità diverse da quelle indicate.
- 6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione
allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Il Ministero si riserva la
facoltà di verificare la correttezza di quanto riportato in domanda
in qualsiasi momento della procedura, con conseguente esclusione
del candidato in caso di dichiarazioni non veritiere fino alla
revoca dell'eventuale abilitazione.
- 7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per
più di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a
presentare una domanda distintamente per ogni fascia e settore
concorsuale.
- 8. Dalla scadenza del termine di ciascun quadrimestre per la
presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del
D.P.R. 95/2016, decorre il termine di venti giorni entro il quale,
tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella domanda ai
sensi del comma 4, lettera c), sono calcolati i valori degli
indicatori dell'attività scientifica di ciascuno dei candidati che
hanno presentato domanda nel corso del quadrimestre e che sono resi
noti ai candidati attraverso la pubblicazione sul sito docente (https://loginmiur.cineca.it/)
di ciascun candidato. Il candidato è tenuto a collegarsi al
predetto sito docente con le stesse credenziali utilizzate per la
registrazione e la presentazione della domanda, al fine di prendere
visione del valore dei propri indicatori di impatto della
produzione scientifica. Nessun avviso sarà inviato
dall'Amministrazione al candidato. I suindicati indicatori relativi
a ciascun candidato devono essere confrontati con i valori-soglia
riferiti al settore concorsuale per il quale è stata presentata
domanda, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, del
presente decreto.
- 9. Il candidato può ritirare la propria domanda di
partecipazione entro e non oltre i dieci giorni dalla pubblicazione
degli indicatori di cui al comma 8. L'eventuale ritiro della
domanda può essere presentato dal candidato esclusivamente con le
stesse modalità telematiche previste per la presentazione della
stessa.
- 10. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande di cui al comma 1 decorre il termine previsto dall'articolo
7, comma 6 del D.P.R. 95/2016 per la presentazione, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei
commissari.
ART. 3
(Prodotti ammissibili e calcolo degli
indicatori
per i candidati all'Abilitazione Scientifica
Nazionale)
- 1. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati
all'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'Allegato C,
comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori
concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli
intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2,
comma 1, e 4, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016.
- 2. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati
all'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'Allegato D,
comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori
concorsuali non bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli
intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2,
comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016.
- 3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei
candidati e ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 1
e 2 si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.M.
602/2016.
ART. 4
(Sedi delle procedure)
- 1. Le università sedi delle procedure per il conseguimento
dell'Abilitazione, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
del D.P.R. 95/2016, sono indicate, per ciascun settore concorsuale,
nell'Allegato 1 al presente decreto. Con motivata richiesta della
Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della
procedura, possono essere disposte modifiche della sede ospitante
la procedura.
- 2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le
strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle
procedure.
- 3. Per ciascuna procedura di Abilitazione l'università nomina,
ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne assicura il
regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi
comprese le forme di pubblicità relative alle fasi della procedura
successiva alla scelta della sede.
- 4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna Commissione
sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per
l'attribuzione dell'Abilitazione. Di tali oneri si tiene conto
nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle
università statali e del contributo di funzionamento delle
Università non statali legalmente riconosciute.
ART. 5
(Lavori delle Commissioni)
- 1. Ciascuna Commissione si insedia entro quindici giorni dal
decreto di nomina presso l'università in cui si espletano le
procedure di Abilitazione, ed elegge tra i propri componenti il
presidente e il segretario. Nella stessa riunione, la Commissione,
prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalità
organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e
dei titoli per l'espletamento delle procedure di Abilitazione,
distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal D.M.
120/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del predetto
decreto, la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in
relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente
per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli
di cui all'allegato A, del D.M. 120/2016, ai numeri da 2 a 11 e ne
definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Tale delibera
ha validità per l'intera durata dei lavori della Commissione, anche
nel caso in cui uno o più commissari siano sostituiti e può essere
rivista solo nel caso in cui la Commissione decada per il mancato
rispetto dei termini di conclusione delle valutazione dei
candidati. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine
massimo di due giorni al Responsabile Unico del Procedimento
individuato ai sensi dell' articolo 4, comma 3, il quale,
coaudiuvato dal Ministero, ne assicura la pubblicità sul sito
dedicato alle procedure di abilitazione per tutta la durata dei
lavori. La predetta pubblicazione, in ogni caso, è effettuata entro
cinque giorni dalla comunicazione al Responsabile Unico del
Procedimento delle determinazioni deliberate dalla
Commissione.
- 2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1 e scaduto il
termine del quadrimestre di presentazione delle domande, la
Commissione accede per via telematica alle domande dei candidati
contenenti l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
nonché la relativa documentazione, presentati ai sensi
dell'articolo 2. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso
avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal
Ministero a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione
delle pubblicazioni soggette a copyright da parte dei
commissari avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela
dell'attività editoriale e del diritto d'autore.
- 3. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una
fascia e un settore concorsuale per i quali sono stati individuati
valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico
disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.M. 602/2016,
si prevede:
- a) per i candidati afferenti al settore scientifico
disciplinare per cui sono stati individuati valori-soglia
differenziati, l'applicazione di tali valori-soglia;
- b) per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un
settore scientifico disciplinare per il quale non sono stati
individuati valori-soglia differenziati, l'applicazione dei
valori-soglia del settore concorsuale;
- c) per i restanti candidati, l'applicazione dei valori-soglia
del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di
cui alla lettera a) nel caso in cui il candidato presenti un
profilo coerente con la declaratoria del settore scientifico
disciplinare. La valutazione di detta coerenza è di competenza
della Commissione che, entro i dieci giorni successivi al termine
di ciascun quadrimestre di presentazione della domanda, indica,
dandone sintetica motivazione, nell'apposita piattaforma telematica
i valori-soglia da applicare che sono resi noti ai candidati
contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui
all'articolo 2, comma 8.
- 4. La Commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi
della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da
parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
lettera i), della legge n. 240 del 2010. La facoltà è esercitata,
su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei
componenti della Commissione. Il parere è obbligatorio nel caso in
cui si proceda alla valutazione di candidati afferenti ad un
settore scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al settore
concorsuale oggetto della procedura, non è rappresentato nella
Commissione. Anche per gli esperti revisori si applica quanto
previsto dal comma 2, ultimo periodo.
- 5. La Commissione attribuisce l'Abilitazione con motivato
giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori
differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti
dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 120/2016, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 95/2016, e fondato sulla
valutazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche
pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, previa
sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di
ricerca e sviluppo svolte. Posto che all'art. 6, lettera a), del
D.M. 120/2016 è prescritta come condizione necessaria la
valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica,
attestata dal possesso da parte del candidato di parametri almeno
pari al valore-soglia in almeno due indicatori, la Commissione può
motivare il diniego di Abilitazione limitatamente all'assenza di
tale requisito. L'eventuale dissenso dal parere pro
veritate di cui al comma 4 è adeguatamente motivato.
- 6. La Commissione attribuisce l'Abilitazione con almeno tre
voti favorevoli su cinque.
- 7. La Commissione è tenuta a concludere la valutazione di
ciascuna domanda entro tre mesi decorrenti dalla scadenza di ogni
singolo quadrimestre nel corso del quale è presentata la
candidatura. Decorso tale termine, è avviata la procedura di
sostituzione della Commissione, con le modalità di cui all'articolo
7 del D.P.R. 95/2016 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi
dell'articolo 6 dello stesso D.P.R., con l'assegnazione alla nuova
Commissione di un termine non superiore a tre mesi per la
conclusione dei lavori. È facoltà della nuova Commissione, nella
prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto
motivato gli atti compiuti dalla Commissione sostituita.
Nell'ipotesi di modifica dei criteri di valutazione di cui al comma
1, i candidati possono ritirare la propria candidatura nei dieci
giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri.
- 8. La Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro
collegiale. In relazione alla procedura di Abilitazione per
ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni
contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali
espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli
esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di
dissenso da essi, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti
costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro
dieci giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e
sottoscritti dalla Commissione sono trasmessi tramite procedura
informatizzata al Ministero, in modo da cosentirne la pubblicazione
entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il termine di
cui all'art. 16, comma 3, lettera e) primo periodo della legge n.
240 del 2010.
- 9. Gli atti relativi alla procedura di Abilitazione, i giudizi
individuali espressi da ciascun commissario e i pareri pro
veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo
di sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati
per settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul
medesimo sito per l'intera durata dell'Abilitazione.
- 10. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 240 del
2010 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 3, comma
3 del D.P.R. 95/2016, la durata dell'Abilitazione è pari a sei anni
decorrenti dalla data di pubblicazione dei risultati.
- 11. Il mancato conseguimento dell'Abilitazione comporta la
preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore
concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel
corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della
domanda. In caso di conseguimento dell'Abilitazione è preclusa la
presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la
stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento
della stessa.
ART. 6
(Trattamento dei dati personali)
- 1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, sono
titolari del trattamento dei dati personali forniti dai candidati
all'Abilitazione il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca-Direzione generale per la programmazione, il
coordinamento, e il finanziamento delle istituzioni della
formazione superiore, via Michele Carcani n. 61, 00153 Roma, e le
università sedi delle procedure di Abilitazione, come individuate
dall'Allegato 1. Tali dati sono raccolti, per le finalità di
gestione delle procedure di Abilitazione, dai titolari del
trattamento, secondo le modalità previste dal presente decreto, per
il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033,
Casalecchio di Reno, Bologna. Il responsabile del trattamento dei
dati personali è individuato nel Direttore del CINECA.
- 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione
dei candidati ai fini del conseguimento dell'Abilitazione
scientifica nazionale e per la gestione delle relative
procedure.
- 3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei
casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. 95/2016.
- 4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti
ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana nonché sui siti del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea e di tutte le
Università italiane.