Decreto Direttoriale
29 luglio 2016
n. 1531
Procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia
IL DIRETTORE
GENERALE
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni,
recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica";
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni, concernente "Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, concernente "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L.
15 marzo 1997, n. 59.";
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121,
recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1,
istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
1 febbraio 2010, n. 76, recante "Regolamento concernente la
struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286";
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modificazioni, recante "Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, gli
articoli 15 e 16;
VISTO l'art. 14 del Decreto Legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014,
n. 114;
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210,
convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e
in particolare l'articolo 1, comma 10 sexies ai sensi del quale, ai
fini della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l'emanazione
dei decreti previsti dall'articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera
a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre
2016;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 4 ottobre 2000 e successive
modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione
delle relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale 23 dicembre 1999;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante
"Rideterminazione dei macrosettori e dei settori
concorsuali";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 2 maggio 2011, prot. n. 236,
concernente "Definizione della tabella di corrispondenza tra le
posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo
18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
4 aprile 2016, n. 95, "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14
settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei
professori universitari, a norma dell'articolo 16 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, "Regolamento
recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai
fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per
l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori
universitari, nonché le modalità di accertamento della
qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.
95";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 19 giugno 2012, con il quale è
stato approvato lo Statuto del Consorzio CINECA;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il
quale è stato costituito il Comitato Tecnico per la validazione
delle procedure informatizzate da utilizzare ai fini
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale;
VISTO l'esito delle riunioni del 15, 22 e 29
luglio 2016 del predetto Comitato Tecnico, nelle quali è stata
effettuata la validazione delle menzionate procedure
informatizzate;
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante
"Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di
protezione dei dati personali";
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni recante "Codice dell'amministrazione
digitale";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 29 luglio 2016, n. 602, recante
"Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli
allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120";
DECRETA
ART. 1
(Oggetto della procedura)
- 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 95 del
2016, è avviata la procedura per la formazione delle Commissioni
nazionali per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica
Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di
seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all'allegato
A del D.M. 30 ottobre 2015, prot. n. 855. Le Commissioni hanno
durata biennale e sono composte da cinque Commissari.
- 2. I cinque componenti di ciascuna Commissione sono sorteggiati
all'interno di una lista, per ciascun settore concorsuale, di
professori ordinari predisposta ai sensi dell'articolo 6, commi 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. 95/2016, e dell'articolo 8, del D.M.
120/2016.
ART. 2
(Partecipazione dei professori ordinari delle
università italiane alla procedura di formazione delle
Commissioni)
- 1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura
di formazione delle liste di cui all'articolo 1, comma 2, i
professori ordinari in servizio nelle università italiane.
- 2. Sono inseriti nelle liste coloro che sono in possesso di una
qualificazione scientifica, nel settore concorsuale di
appartenenza, coerente con i criteri e i parametri stabiliti
dall'articolo 8 e dall'Allegato E del D.M. 120/2016 e attestata dal
raggiungimento dei valori-soglia di cui all'articolo 3, del D.M.
602/2016, secondo quanto previsto dal D.P.R. 95/2016, articolo 6,
commi 4 e 5.
- 3. Non possono in ogni caso essere ammessi a fare parte delle
liste, né essere nominati in Commissione:
- a) coloro che hanno fatto parte delle Commissioni per
l'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi del decreto
direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 e per i quali non siano
trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del mandato, fatta
eccezione per i commissari che siano stati nominati per
l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
- b) i professori ordinari in quiescenza all'atto della domanda o
all'atto della eventuale nomina, anche se titolari dei contratti di
cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n.
230.
ART. 3
(Domanda di partecipazione)
- 1. La domanda per la partecipazione alla procedura di cui
all'articolo 2, a pena di esclusione, è presentata a decorrere
dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero ed
entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 15 settembre
2016, utilizzando le informazioni presenti nel "sito docente" (https://loginmiur.cineca.it/),
esclusivamente mediante la procedura telematica ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del D.P.R. 95/2016, accessibile dal sito
http://abilitazione.miur.it,
e a pena di esclusione deve contenere:
- a) nome e cognome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) l'indirizzo di residenza;
- e) l'indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle
comunicazioni relative alla presente procedura;
- f) l'indicazione dell'università, del macrosettore concorsuale,
del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare di
afferenza;
- g) la dichiarazione di essere in servizio quale professore
ordinario;
- h) la dichiarazione di eventuale disponibilità a far parte di
Commissioni di settori concorsuali diversi da quello di
appartenenza, ricompresi nel macrosettore di afferenza.
- 2. La domanda è corredata dai seguenti elementi:
- a) elenco delle pubblicazioni rilevanti ai fini della
valutazione dell'impatto della produzione scientifica (articolo 8,
comma 1, lettera c), del D.M. 120/2016) misurato attraverso gli
indicatori di cui all'Allegato E del D.M. 120/2016 e con
riferimento esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti,
tenuto conto che:
- i. per i settori concorsuali bibliometrici, l'elenco include
esclusivamente le pubblicazioni correttamente associate e
convalidate, a cura dell'aspirante Commissario, ai codici WOS e/o
SCOPUS; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della
suddetta associazione;
- ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, l'elenco deve
essere integrato dalla copia anastatica caricata in formato
elettronico (.pdf) delle pagine della pubblicazione o di altra
documentazione (es. scheda OPAC) attestanti, per gli articoli su
rivista scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice
ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le
curatele) l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISBN o
ISMN; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della
suddetta attestazione;
- b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni attestanti la
complessiva attività scientifica utili esclusivamente ai fini del
curriculum vitae secondo il modello allegato al presente
decreto ai fini degli oneri di pubblicità, di cui all'articolo 6,
comma 5, del D.P.R. 95/2016 e all'articolo 8, comma 1, lettera d) e
comma 2, lettera b), del D.M. 120/2016, sul sito del
Ministero;
- c) a pena di esclusione, dichiarazione attestante l'impegno a
non richiedere il passaggio di settore concorsuale per tutto il
periodo di vigenza delle Commissioni, pena la decadenza dalle
stesse;
- d) a pena di esclusione, dichiarazione di non essere in
situazioni che determinino la sospensione dall'esercizio di
pubbliche funzioni o dal servizio;
- e) a pena di esclusione, dichiarazione di non essere in una
delle situazioni di incompatibilità con la partecipazione alle
Commissioni per il reclutamento dei professori universitari
derivanti dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13
del D.P.R. n. 382 del 1980 o da altre specifiche ed espresse
disposizioni normative;
- f) a pena di esclusione, consenso al trattamento dei dati
personali e alla pubblicazione del curriculum vitae
secondo quanto previsto dal presente decreto e nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003.
- g) a pena di esclusione, dichiarazione di essere a consocenza
che, in caso di accertamento da parte dell'Amministrazione di
informazioni/dati non veritieri riportati in domanda e rilevanti ai
fini della presente procedura, l'aspirante Commissario potrà essere
escluso in qualsiasi momento dalla procedura.
- 3. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere
perfezionata attraverso l'invio della relativa scheda di sintesi,
generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in
lingua italiana, secondo una delle seguenti modalità:
- 4. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione
allegata da parte degli aspiranti Commissari sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare la
correttezza di quanto riportato in domanda in qualsiasi momento
della procedura, con conseguente esclusione dell'aspirante
Commissario in caso di dichiarazioni non veritiere.
ART. 4
(Prodotti ammissibili e calcolo degli
indicatori
per gli aspiranti Commissari per le procedure di
Abilitazione Scientifica Nazionale)
- 1. Ai fini del calcolo degli indicatori per gli aspiranti
Commissari per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale
di cui all'Allegato E, comma 1, lettere a), b) e c), del D.M.
120/2016, per i settori concorsuali bibliometrici, si applicano le
disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati
agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, lettere a), b) e c) del
D.M. 602/2016.
- 2. Ai fini del calcolo degli indicatori per gli aspiranti
Commissari per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale
di cui all'Allegato E, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M.
120/2016, per i settori concorsuali non bibliometrici, si applicano
le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati
agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del
D.M. 602/2016.
ART. 5
(Adempimenti preliminari della Direzione
Generale)
- 1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, il Direttore Generale della Direzione
per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle
istituzioni della formazione superiore, di seguito denominato
Direttore Generale:
- a) accerta che gli aspiranti Commissari appartengano al
medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato
domanda;
- b) accerta che sia stato reso pubblico per via telematica il
curriculum vitae, redatto secondo il modello allegato al
presente decreto;
- c) redige la lista degli aspiranti Commissari che hanno
soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) e b) e la trasmette
all'ANVUR per l'accertamento della qualificazione scientifica ai
sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.M. 120/2016.
ART. 6
(Accertamento della qualificazione scientifica degli
aspiranti Commissari
e formazione delle liste per i
sorteggi)
- 1. Entro quaranta giorni dalla ricezione della lista di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c), l'ANVUR, ai sensi
dell'articolo 8, commi 3 e 4, del D.M. 120/2016, procede
all'accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti
Commissari. Il predetto accertamento è effettuato tenuto conto dei
criteri, parametri e indicatori di cui all'Allegato E del D.M.
120/2016 e dei valori-soglia di cui all'articolo 3 del D.M.
602/2016.
- 2. Se l'ANVUR reputa che dal curriculum vitae e dalla
documentazione allegati alla domanda non risulti attestato il
rispetto dei predetti requisiti, ne informa per iscritto il
Direttore Generale, il quale entro dieci giorni comunica
all'aspirante Commissario l'esclusione dalle liste per il sorteggio
all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda.
- 3. Entro quindici giorni dal completamento dei predetti
accertamenti, il Direttore Generale costituisce, per ciascun
settore concorsuale, la lista prevista dall'articolo 6, comma 2,
del D.P.R. 95/2016, con i nominativi dei professori ordinari che
hanno presentato domanda per esservi inclusi e per i quali sia
stata accertata la qualificazione scientifica ai sensi e con le
modalità di cui al comma 1.
- 4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.P.R. 95/2016, se il
numero di professori ordinari inseriti nella lista di cui al comma
precedente è inferiore a dieci, la stessa è integrata fino al
raggiungimento di tale numero previo sorteggio tra coloro che,
all'atto della presentazione della domanda, hanno manifestato la
disponibilità a far parte di Commissioni relative a settori
concorsuali diversi da quello indicato ma appartenenti allo stesso
macrosettore concorsuale. Se il sorteggio effettuato ai sensi del
periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero
di dieci unità, la lista è integrata fino a raggiungere il predetto
numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al
settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore
concorsuale, che non si sono candidati. Tali professori sono
tenuti, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa
comunicazione inviata dal Ministero, a presentare la domanda di cui
all'articolo 3 con la documentazione e secondo le modalità ivi
previste. Entro cinque giorni la Direzione Generale procede agli
adempimenti preliminari di cui all'articolo 5 ed entro i successivi
quindici giorni l'ANVUR provvede agli accertamenti di cui ai commi
1 e 2. Se il professore appartiene ad un settore concorsuale
diverso da quello per il quale si sta procedendo alla formazione
della lista, la qualificazione dello stesso è valutata in relazione
al settore concorsuale di appartenenza. Nell'ambito delle
operazioni di cui al presente comma non si procede al sorteggio
quando il numero dei professori disponibili è pari o inferiore a
quello occorrente per formare la lista.
ART. 7
(Operazioni di sorteggio per la formazione delle
Commissioni)
- 1. Le operazioni di sorteggio avvengono tramite le procedure
informatizzate, validate dal Comitato tecnico di cui all'articolo
7, comma 5, del D.P.R. 95/2016.
- 2. Formata la lista ai sensi dell'articolo 6, per ogni settore
concorsuale, si procede:
- a) alla collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome
(con ordine di priorità dal più giovane nei casi di omonimia), di
tutti i componenti della lista;
- b) all'attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un
numero d'ordine progressivo;
- c) al sorteggio di una sequenza casuale senza ripetizioni dei
numeri da 1 a N max, dove N max è pari al numero dei componenti la
lista più numerosa tra quelle partecipanti alla procedura di
sorteggio.
- 3. Terminate le operazioni di cui al comma 2 si procede
all'applicazione della sequenza casuale di cui al comma 2, lettera
c) alle liste di tutti i settori concorsuali tenendo conto
dell'esigenza di assicurare, per quanto possibile, la presenza in
ciascuna Commissione, di almeno un componente per ciascun settore
scientifico-disciplinare di cui all'allegato A del D.M. 855/2015,
ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno
dieci professori ordinari, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del
D.P.R. 95/2016 e, nel rispetto dei principi di rappresentatività e
di proporzionalità, secondo i criteri, le casistiche e le modalità
previste dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. 95/2016 e le
procedure informatizzate validate dal Comitato tecnico di cui
all'articolo 7, comma 5, del D.P.R. 95/2016.
- 4. Le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate in
seduta pubblica a seguito di avviso della Direzione Generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle
istituzioni della formazione superiore pubblicato sul sito http://abilitazione.miur.it.
- 5. Al fine di assicurare il rispetto di cui all'articolo 6,
comma 7, primo periodo, del D.P.R. 95/2016, nel caso di sorteggio
di due o più professori ordinari in servizio presso la stessa
università prevale il primo sorteggiato. Ai sensi dell'articolo 7,
comma 3, del D.P.R. 95/2016, nel caso in cui un professore
ordinario sia sorteggiato quale componente di due o più
Commissioni, il professore deve optare per una sola di esse entro
dieci giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dei
risultati del sorteggio all'indirizzo di posta elettronica indicato
in domanda. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine
di cui al periodo precedente, la Commissione di appartenenza del
professore estratto è individuata tramite sorteggio e si procede
alla sostituzione del medesimo Commissario nell'altra o nelle altre
Commissioni mediante apposito sorteggio.
ART. 8
(Nomina della Commissione)
- 1. Ciascuna Commissione, composta dai professori estratti
mediante il sorteggio di cui all'articolo 7, è nominata con decreto
del Direttore Generale pubblicato sul sito del Ministero dedicato
alle procedure per l'Abilitazione Scientifica Nazionale e resta in
carica due anni a decorrere dalla data di nomina.
- 2. Le dimissioni da componente della Commissione per
sopravvenuti impedimenti devono essere motivate e comunicate al
Direttore Generale. Le stesse hanno effetto a decorrere
dall'adozione dell'eventuale decreto di accettazione da parte del
Direttore Generale.
- 3. In tutti i casi in cui occorra sostituire un Commissario si
procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui
all'articolo 7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.P.R.
95/2016, sono fatti salvi i criteri di valutazione adottati dalla
Commissione nonché gli atti dalla stessa compiuti prima della
sostituzione, ad eccezione di quelli che sono espressione di un
giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente
sostituito. Le valutazioni ancora in corso all'atto della
sostituzione possono essere convalidate dal Commissario subentrante
entro venti giorni dalla nomina.
- 4. Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi,
emolumenti o indennità. I Commissari in servizio presso atenei
italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla
ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
ART. 9
(Trattamento dei dati personali)
- 1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, sono
titolari del trattamento dei dati personali forniti dagli aspiranti
Commissari il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca -Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento
e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore,
Via Michele Carcani n. 61, 00153 Roma, e l'Agenzia Nazionale di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca - Direzione
Generale, Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma. Tali dati sono
raccolti, per le finalità di gestione della procedura di formazione
delle Commissioni, dai titolari del trattamento, secondo le
modalità previste dal presente decreto, per il tramite del
Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033 Casalecchio di Reno,
Bologna. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è
individuato nel Direttore del CINECA.
- 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione
dei requisiti necessari alla formazione delle Commissioni per
l'Abilitazione Scientifica Nazionale e per la gestione delle
relative procedure.
- 3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei
casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. 95/2016.
- 4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti
ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1.
Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.