Decreto Direttoriale
29 luglio 2016
n. 1540
Dottorati di ricerca innovativi a caratterizzazione industriale
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n.
215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il
sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n.
821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n.
1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità
di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la
presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le
norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra
beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di certificazione,
Autorità di audit e Organismi Intermedi;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n.
2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione
sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a
un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di
attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di
gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione
di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione
dell'analisi costi-benefici e, a norma del Regolamento (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le
relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014
della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e
d'investimento europei;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca;
Visto l'Accordo di Partenariato (AdP) di cui
all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla
Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione CCI
2014IT16M8PA001;
Visto il documento EGESIF_14-0017 - Guida alle
opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi strutturali
e di investimento europei (Fondi SIE);
Vista la Strategia Nazionale di Specializzazione
Intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla Commissione europea
in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera
dell'innovazione e della competitività capace di trasformare i
risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema
Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;
Visto il Programma Operativo Nazionale Ricerca e
Innovazione 2014-2020 approvato con decisione della Commissione
europea del 14 luglio 2015 CCI 2014IT16M20P005,
C(2015)4972final;
Visti i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PON Ricerca e
Innovazione 2014-2020 (Programma Operativo nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione") con procedura scritta in data 30 marzo 2016 per
la selezione delle operazioni a valere sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di rotazione nazionale a sostegno dell'Asse I del
Programma e, in particolare, dell'Azione I.1 (Dottorati innovativi
con caratterizzazione industriale);
Visto il Programma Nazionale della Ricerca (PNR)
2015-2020 approvato dal CIPE (Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica) con Delibera n. 2 del 1 maggio
2016;
Vista la legge del 7 agosto 1990
n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
Vista la legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante
"Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo" ed in particolare l'art. 4 ("Dottorato di
ricerca") e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, "Aumento
dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di
ricerca";
Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca del 8 febbraio 2013 n. 45
"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei
corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di
dottorato da parte degli enti accreditati";
Visto il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo
2012 recante la "Revisione della normativa di principio in materia
di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
Visto il DPCM dell'11 febbraio
2014 n. 98 "Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", entrato in
vigore il 29 luglio 2014;
Visto il Decreto Ministeriale del 26 settembre
2014 n. 753 "Individuazione di livello dirigenziale non generale
dell'Amministrazione centrale del MIUR" con cui è stata disposta
l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale;
Considerato che, a seguito del richiamato D.M.
di riorganizzazione degli Uffici come previsto dal D.P.C.M. n.
98/2014, l'Ufficio IV della Direzione Generale per il
Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca è
l'Ufficio preposto alla gestione dei Programmi operativi comunitari
finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e
interventi relativi al Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e l'Ufficio
III della medesima Direzione Generale è preposto alla
incentivazione della ricerca pubblica e alla valorizzazione dei
ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca.
DECRETA
Articolo 1
CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ
- 1. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR
Ricerca e Innovazione (di seguito, "PON RI 2014-2020" o Programma )
e in particolare, in riferimento all'Azione I.1 - "Dottorati
Innovativi con caratterizzazione industriale", il Ministero intende
sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e
la specializzazione post laurea di livello dottorale assicurando la
coerenza con i bisogni del sistema produttivo nazionale e con la
Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014/2020,
approvata dalla Commissione europea, includendovi gli specifici
fabbisogni relativi alla strategia di trasformazione del
manifatturiero di Industria 4.0 e dei temi della formazione e delle
competenze nel settore dei "big data", per quelle aree disciplinari
a forte vocazione scientifico-tecnologica, ovvero di maggiore
rilievo rispetto ai fabbisogni, in termini di figure ad alta
qualificazione, del mercato del lavoro nelle regioni in ritardo di
sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e delle
regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), contribuendo al
conseguimento di una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva. In tale contesto, con il presente decreto, il Ministero
promuove le iniziative di formazione dottorale caratterizzate dal
forte interesse industriale e dal coinvolgimento delle
aziende.
- 2. Tale area di intervento trova accoglienza nell'ambito del
PON RI 2014-2020 - Asse prioritario I "Investimenti in Capitale
Umano", Azione I.1 "Dottorati innovativi con caratterizzazione
industriale".
- 3. In particolare, è previsto il finanziamento di borse di
dottorato di ricerca (di seguito, anche borse o borse di dottorato)
di durata triennale, per la frequenza, a partire dall'Anno
Accademico (A.A.) 2016/2017, di percorsi di dottorato (di seguito,
anche corsi) nell'ambito dei quali è fatto obbligo al dottorando di
svolgere un periodo di studio e ricerca presso imprese e un periodo
di studio e ricerca all'estero per qualificare "in senso
industriale" le proprie esperienze formative e di ricerca, con
previsione di ricadute sia sul tessuto produttivo dei territori
interessati dal programma sia occupazionali, successive al
conseguimento del dottorato.
- 4. Il presente decreto definisce le modalità di presentazione
di domande di finanziamento per borse di dottorato aggiuntive
rispetto a quelle già finanziate dalle Università con altre
modalità per l'A.A. 2016/2017 - Ciclo XXXII.
Articolo 2
RISORSE FINANZIARIE
- 1. Le risorse, a valere sull'Asse I "Investimenti in Capitale
Umano" - Azione I.1 "Dottorati innovativi con caratterizzazione
industriale" del PON RI 2014-2020, finalizzate al sostegno dei
percorsi di dottorato di ricerca, destinate al presente decreto,
con riferimento all'A.A. 2016/2017- Ciclo XXXII, ammontano
complessivamente a euro 20.000.000 (Fondo Sociale Europeo e Fondo
di Rotazione) da utilizzare nei limiti finanziari previsti dal
Programma per le due diverse aree, in ritardo di sviluppo e in
transizione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 70 del Reg.
(UE) n.1303/2013 e dall'art. 13 del Reg. (UE) n.1304/2013.
- 2. Il Ministero si riserva la facoltà di rimodulare la
dotazione di cui al punto 1 sulla base delle domande pervenute e
degli esiti della valutazione delle proposte progettuali.
Articolo 3
SOGGETTI PROPONENTI
- 1. Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente
le Università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito,
"Università"), con sede amministrativa ed operativa nelle Regioni
oggetto dell'intervento, di cui all'art. 1, i cui corsi di
dottorato sono accreditati alla data di presentazione della domanda
ai sensi del D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013 del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Regolamento
recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da
parte degli enti accreditati".
Articolo 4
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA DI
FINANZIAMENTO
- 1. Il presente decreto finanzia, nell'ambito di corsi di
dottorato accreditati ai sensi del D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013,
borse di dottorato aggiuntive che, sulla base delle domande di
finanziamento presentate dalle Università, rispondono a quanto
indicato all'art. 1.
- 2. Le borse di dottorato di cui si chiede il finanziamento
devono, a pena di non ammissione al finanziamento stesso:
- a) riguardare aree disciplinari e tematiche
coerenti con le traiettorie di sviluppo individuate dalla SNSI
2014/2020 e con i fabbisogni, in termini di figure ad alta
qualificazione, del mercato del lavoro delle Regioni interessate
dal programma;
- b) avere una durata complessivamente pari a 3
anni;
- c) prevedere l'attuazione dell'intero percorso di
dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi
amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria, site
nelle Regioni obiettivo del programma, fatti salvi i periodi di
studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, programmati
coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste
presso le sedi del soggetto proponente;
- d) prevedere periodi di studio e ricerca in impresa
da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18)
mesi;
- e) prevedere periodi di studio e ricerca all'estero
da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18)
mesi;
- f) assicurare che il dottorando possa
usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e
scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e
ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso)
laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.;
- g) prevedere l'attuazione di attività didattiche
per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione
della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed
internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e
della proprietà intellettuale;
- h) prevedere il coinvolgimento delle imprese nella
definizione del percorso formativo anche nell'ambito di
collaborazioni più ampie con l'Università;
- i) garantire il rispetto dei principi
orizzontali (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile; pari
opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone
disabili).
Articolo 5
INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE
PROPOSTE
- 1. Ciascuna Università, a pena di inammissibilità, può
presentare domanda di finanziamento unicamente per corsi di
dottorato accreditati ai sensi del D.M. n. 45 del 08/02/2013.
- 2. L'accreditamento dei percorsi di dottorato di ricerca e
delle sedi di svolgimento ai sensi del D.M. n. 45/2013 costituisce
condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento e dovrà
essere posseduto alla data di presentazione della domanda.
- 3. Coerentemente con quanto indicato all'art. 4, nella domanda
di finanziamento, compilata secondo il formulario predisposto dal
MIUR e dal CINECA, disponibile sul sito CINECA all'indirizzo http://dottorati.miur.it, a far
data dal 29 agosto 2016, l'Università deve indicare, per ciascun
corso di dottorato, il numero di borse di dottorato di ricerca
aggiuntive, nel numero massimo di TRE (3).
- 4. Per ciascuna borsa di dottorato aggiuntiva l'Università
proponente deve indicare:
A. RICERCA PROPOSTA
- a) Tema della ricerca e coerenza con la Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente (SNSI) approvata dalla Commissione
europea
- b) Attività di ricerca proposta, metodologie e contenuti
- c) Grado di innovazione della ricerca proposta per il settore
di intervento
- d) Coerenza del tema di ricerca con l'ambito disciplinare del
dottorato e con la composizione del Collegio dei docenti
- e) Fattibilità tecnica della proposta e cronoprogramma di
attuazione
- f) Sinergie rispetto all'eventuale successivo impiego dei
dottori di ricerca (in rapporto al mondo del lavoro).
B. ATTIVITA' DA SVOLGERE PRESSO L'IMPRESA con sede
nell'intero territorio nazionale
- a) Attività di ricerca da svolgere presso l'impresa
- b) Denominazione dell'impresa presso cui verrà svolta
l'attività relativa al tema di ricerca
- c) Settore e attività di ricerca dell'impresa
- d) Sede legale dell'impresa (Città, Provincia, indirizzo)
- e) Sede operativa principale (e se pertinente unità
organizzativa) presso cui è svolta l'attività di ricerca del
dottorando
- f) Nome, cognome e riferimenti del tutor aziendale
- g) Contributo dell'impresa all'attività di ricerca
- h) Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi
- i) Durata di permanenza in impresa del dottorando titolare
della borsa aggiuntiva PON (minimo 6 mesi, massimo 18)
- j) Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di
ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con
riferimento al settore di intervento
- k) Lettera di intenti da parte dell'impresa con l'impegno a
garantire la disponibilità della sede operativa per l'attività di
ricerca indicata e la supervisione tutoriale del dottorando (su
carta intestata dell'impresa, firmata dal legale rappresentante o
suo delegato).
C. ATTIVITA' ALL'ESTERO
- a) Attività di ricerca da svolgere all'estero
- b) Denominazione del soggetto ospitante all'estero (università,
ente di ricerca pubblico o privato, impresa)
- c) Sede legale del soggetto ospitante all'estero
- d) Sede operativa principale (e se pertinente unità
organizzativa) presso cui è svolta l'attività di ricerca
all'estero
- e) Nome, cognome, ruolo e contatti del tutor del soggetto
ospitante
- f) Durata della permanenza all'estero (minimo 6 mesi, massimo
18 mesi)
- g) Programmazione e finalità relative allo svolgimento del
periodo all'estero
- h) Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di
ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con
riferimento al settore di intervento
- i) Lettera di intenti da parte del soggetto ospitante con
l'impegno a garantire la disponibilità della sede operativa per
l'attività di ricerca indicata e la supervisione tutoriale del
dottorando (su carta intestata del soggetto ospitante, firmata dal
legale rappresentante o suo delegato).
D. ATTIVITA' FORMATIVA PRESSO L'UNIVERSITA'
- a) Modalità di svolgimento e contenuti delle attività
integrative di formazione destinate al dottorando (oltre a quelle
già previste dal corso di dottorato) rilevanti per il percorso
individuato
- b) Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte
dell'impresa
- c) Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di
alta formazione per garantire le adeguate competenze richieste dal
tessuto produttivo.
E. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI
- a) Eventuali iniziative che si intende mettere in atto per
assicurare i principi di pari opportunità, antidiscriminazione,
parità di genere ed accessibilità per le persone disabili sia in
fase di accesso che di attuazione dei percorsi di dottorato
- b) Presenza di soluzioni ecocompatibili nella realizzazione e
gestione dei percorsi di dottorato, includendo ad esempio la
presenza di moduli specifici o contenuti formativi nel campo della
green e/o blue economy.
Articolo 6
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 1. Ai fini della partecipazione alla presente selezione, i
soggetti proponenti devono predisporre l'istanza attraverso la
piattaforma online CINECA (all'indirizzo http://dottorati.miur.it),
accedendo online con le credenziali delle Università già rilasciate
dal CINECA agli Uffici di Dottorato, e compilare i campi
corrispondenti a quanto richiesto all'art. 5. Per il punto B. e C.
deve essere prodotta e inserita (upload) nella piattaforma
online una lettera di intenti che specifichi la
disponibilità dell'impresa (punto B. k) e del soggetto ospitante
estero (punto C. i) ad ospitare presso la propria sede il candidato
per il periodo previsto e a fornire la disponibilità di strutture e
supervisione adeguate alla tematica di ricerca indicata nella
proposta.
- 2. A pena di inammissibilità, le domande devono pervenire entro
e non oltre le ore 12.00 del 14 ottobre 2016.
- 3. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali
ritardi o malfunzionamenti dipendenti dalla qualità della
connessione utilizzata dal soggetto proponente.
- 4. Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti
del decreto devono essere inoltrate a partire dal 29 agosto 2016
tramite il sito CINECA all'indirizzo http://dottorati.miur.it, con
le modalità ivi specificate; le risposte alle richieste più
frequenti saranno fornite sul sito a cadenza settimanale attraverso
FAQ (frequently asked questions).
- 5. Il termine ultimo per presentare le richieste di chiarimento
di cui al punto 4) è fissato entro e non oltre dieci giorni
lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di
presentazione.
- 6. A partire dal 29 agosto 2016 è attivo un servizio di
assistenza tecnica informatica (help desk) al numero 051 6171691 e
all'indirizzo email: dottorati@cineca.it.
Articolo 7
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ, CRITERI E VALUTAZIONE DELLE
PROPOSTE
- 1. Le proposte progettuali sono ritenute non ammesse alla
valutazione, se:
- a) trasmesse con modalità diverse da quanto
indicato all'art. 6;
- b) pervenute oltre i termini previsti;
- c) presentate da un soggetto proponente non
ricompreso tra i soggetti proponenti di cui all'art. 3 del presente
decreto.
- 2. La verifica di ammissibilità viene eseguita a cura del MIUR
- Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca -
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la
Valorizzazione della ricerca - Ufficio III "Incentivazione della
ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello
Spazio europeo della ricerca".
- 3. Completata la verifica di ammissibilità, è data
comunicazione - da parte dell'Ufficio III, mediante pubblicazione
su sito CINECA all'indirizzo http://dottorati.miur.it - ai
soggetti proponenti provvisoriamente non ammessi.
- 4. Il MIUR, tenuto conto delle osservazioni eventualmente
ricevute da parte dei soggetti provvisoriamente non ammessi,
completa la verifica di ammissibilità e avvia, tramite l'Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
(ANVUR), la successiva fase di valutazione di merito delle proposte
progettuali ammissibili, che nella piena responsabilità dell'ANVUR,
è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.
L'ANVUR, trasmette al Responsabile del Procedimento individuato
nell'ambito del presente decreto, le risultanze delle valutazioni
effettuate corredate da un'attestazione di regolare svolgimento
delle attività stesse.
- 5. Le proposte progettuali ritenute ammissibili sono sottoposte
a valutazione di merito da parte dell'ANVUR sulla base dei criteri
riportati di seguito:
Criteri di valutazione
|
Indicatore
|
Punteggio massimo
|
- RICERCA PROPOSTA
|
A.1. Tema della ricerca e sua coerenza con la Strategia
Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) - Metodologie e
contenuti
|
Max 20 punti
|
A.2. Grado di innovazione e fattibilità tecnica della ricerca
proposta per la competitività del settore di intervento
|
Max 15 punti
|
A.3. Sinergie rispetto all'eventuale successivo impiego dei
Dottori di ricerca
|
Max 5 punti
|
- ATTIVITÀ PRESSO L'IMPRESA
|
Attività di ricerca da svolgere presso l'impresa. Modalità di
supervisione tutoriale dei dottorandi. Impiego dei risultati e
delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle
abilità del dottorando con riferimento al settore di
intervento.
|
Max 20 punti
|
- ATTIVITÀ ALL'ESTERO
|
Attività di ricerca da svolgere all'estero. Programmazione e
finalità. Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività̀ di
ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con
riferimento al settore di intervento.
|
Max 20 punti
|
- ATTIVITÀ FORMATIVA PRESSO
L'UNIVERSITA'
|
Modalità di svolgimento e contenuti delle attività integrative
di formazione destinate al dottorando. Elementi di co-progettazione
o intervento diretto da parte dell'impresa. Grado di rispondenza
della proposta rispetto alla domanda di alta formazione per
garantire le adeguate competenze richieste dal tessuto
produttivo.
|
Max 15 punti
|
- CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI
ORIZZONTALI
|
Iniziative per assicurare il perseguimento dei principi
orizzontali sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi
di dottorato
|
Max 5 punti
|
Max 100 punti
|
TOTALE
|
100
|
- 6. Sono finanziate esclusivamente le proposte progettuali il
cui punteggio di valutazione ottenuto non sia inferiore a 65/100,
secondo i criteri di valutazione stabiliti al precedente punto
5.
- 7. La graduatoria è articolata, all'esito della valutazione, in
relazione al punteggio totale ottenuto.
- 8. In caso di parità di punteggio, qualora non vi siano risorse
sufficienti a finanziare le proposte progettuali aventi identico
punteggio, è finanziata la proposta che ha ottenuto un punteggio
complessivamente più alto con riferimento al criterio "A. RICERCA
PROPOSTA".
- 9. Ove le domande ammissibili risultino superiori alla
dotazione finanziaria, il Ministero può procedere alla
rimodulazione della dotazione finanziaria iniziale, nel rispetto di
quanto previsto dal Programma.
- 10. Il finanziamento delle proposte approvate è subordinato
all'esito positivo dei controlli, ai sensi di legge, delle
autodichiarazioni presentate dalle Università.
- 11. A conclusione delle fasi di verifica di ammissibilità e di
valutazione, il Ministero predispone la graduatoria composta dagli
elenchi di seguito indicati:
- a) ammessi a finanziamento;
- b) ammessi ma non finanziati per incapienza della
dotazione finanziaria di cui al presente decreto e per i quali è
prevista la possibilità di estendere i finanziamenti nei limiti
della capacità dell'Azione I.1 del PON RI 2014-2020;
- c) esclusi dal finanziamento per punteggio
insufficiente;
- d) non ammessi a valutazione.
- 12. Gli esiti della valutazione sono assunti dal MIUR con
apposito decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (GURI) e sul sito internet del MIUR.
- 13. Successivamente è predisposto il Decreto di approvazione
delle graduatorie definitive, finanziamento e impegno, che è
pubblicato sul sito internet del MIUR e, dopo il visto di
conformità della Corte dei Conti, in GURI ai fini della notifica ai
soggetti risultati beneficiari del finanziamento.
- 14. Le risorse finanziarie che si renderanno eventualmente
disponibili, potranno essere destinate dall'Amministrazione ad
avvisi successivi nel rispetto di quanto previsto dal
Programma.
Articolo 8
AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ
- 1. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si
svolgono secondo i termini previsti dai regolamenti delle
Università.
- 2. In ogni caso, le attività devono essere completate entro e
non oltre i termini ultimi di ammissibilità al PON RI previsti
dalla normativa comunitaria, tenuto conto dei vincoli per le
attività di espletamento dei controlli e di ogni altra attività
prevista per la chiusura del Programma.
Articolo 9
DESTINATARI DELLE BORSE DI DOTTORATO
- 1. I destinatari delle borse di dottorato aggiuntive, di cui
alle domande di finanziamento presentate dalle Università a valere
sul presente decreto, sono i laureati utilmente classificati nella
graduatoria di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per
l'Anno Accademico 2016/2017, ciclo XXXII.
- 2. Tali destinatari devono:
- a) dichiarare formalmente la propria disponibilità
ad effettuare:
- i.) periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 18
mesi) in imprese attive che svolgono attività economiche coerenti
con le aree e le traiettorie di sviluppo di cui alla SNSI;
- ii.) periodi di studio e ricerca all'estero per il
periodo previsto dal percorso di dottorato di ricerca (minimo 6
mesi, massimo 18 mesi) secondo quanto previsto dall'Università
nella proposta progettuale presentata a valere sul presente
decreto;
- b) essere consapevoli che la mancata effettuazione
di uno o di entrami i periodi di cui sopra al comma 2.a) se al
disotto della tempistica minima richiesta comporta la revoca
dell'intera borsa di studio;
- c) dichiarare formalmente di non beneficiare al
momento di altre borse a qualsiasi titolo conferite durante il
periodo di godimento della borsa di dottorato, e di impegnarsi a
non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della
normativa nazionale vigente.
- 3. L'Università garantisce procedure di selezione dei
dottorandi che assicurano la massima trasparenza, imparzialità e
pubblicità presso i potenziali destinatari.
- 4. L'Università è tenuta a verificare, sotto la propria
responsabilità, il possesso dei requisiti e le condizioni di cui ai
precedenti punti 1, 2 e 3 prima dell'assegnazione della borsa di
dottorato.
Articolo 10
GESTIONE FINANZIARIA, PARAMETRI AMMISSIBILI E
CONTROLLI
- 1. Le operazioni di cui al presente decreto sono gestite
mediante l'applicazione di quanto previsto dal paragrafo 1
dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 attraverso
l'adozione di apposito atto delegato in corso di approvazione da
parte dell'UE.
- 2. L'Università è tenuta ad esibire in fase di controllo tutta
la documentazione indicata dal presente decreto, dalla normativa
comunitaria e nazionale.
- 3. Le verifiche sono svolte da parte dell'Amministrazione e dai
soggetti da essa incaricati con le modalità previste dai
regolamenti comunitari applicabili, recepite nel Sistema di
Gestione e Controllo del Programma.
- 4. Sono costi ammissibili al finanziamento esclusivamente i
costi standard di cui alla procedura in corso di approvazione da
parte della Commissione europea con atto delegato presentato dal
MIUR in data 27 giugno 2016 nel rispetto di quanto previsto dalle
normative nazionali vigenti in materia di dottorato.
Articolo 11
NORME PER LA GESTIONE, L'ATTUAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE
ATTIVITÀ
- 1. Per disciplinare la gestione del finanziamento, le modalità
di rendicontazione e di pagamento, il MIUR renderà pubblico,
successivamente all'emanazione del decreto di ammissione a
finanziamento un apposito disciplinare di attuazione, a cui ogni
Università dovrà attenersi nella fase di gestione delle attività di
propria competenza.
- 2. Il soggetto attuatore deve comunicare:
- a) l'inizio delle attività con almeno 10 giorni lavorativi
prima dell'effettivo avvio;
- b) l'elenco dei soggetti assegnatari delle borse di cui al
presente decreto;
- c) le sedi amministrative in cui sono conservati i documenti
amministrativi relativi alle borse di dottorato, anche ai fini di
eventuali verifiche in loco;
- d) all'Ufficio III - DGRIC il termine delle attività entro 5
giorni dalla conclusione del percorso di dottorato
- e) alle scadenze previste i dati del monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale, secondo la normativa comunitaria e le
indicazioni fornite dal MIUR. Tali adempimenti sul monitoraggio
sono condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
- f) ogni altro dato informativo richiesto dall'Amministrazione
anche ai sensi del sopracitato disciplinare.
- 3. Il soggetto attuatore è tenuto a far compilare ai dottorandi
assegnatari ogni necessaria documentazione prevista dal
disciplinare di attuazione.
- 4. Per quanto attiene possibili interruzioni e sospensioni a
norma di legge, rinunce e revoche delle borse, l'Università opera
secondo i termini previsti dal Regolamento dell'Università stessa
fatto salvo il rispetto di quanto indicato nel disciplinare di
attuazione e nei regolamenti comunitari di riferimento.
- 5. Tutti i documenti giustificativi delle attività realizzate
devono essere conservati ai sensi di quanto disposto dall'art. 140
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.
- 6. La rendicontazione delle attività da parte dell'Università
avviene sulla base delle disposizioni del disciplinare sul sistema
informatico reso disponibile sul sito CINECA.
Articolo 12
OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL
FINANZIAMENTO
- 1. L'Università ammessa al finanziamento è tenuta, a pena di
revoca dello stesso a:
- a) realizzare i percorsi previsti conformemente alla proposta
progettuale approvata e nel rispetto delle indicazioni contenute
nel decreto, nel disciplinare e nella normativa di
riferimento;
- b) accettare il controllo dello Stato Italiano e dell'Unione
Europea e dai soggetti terzi da essi delegati;
- c) redigere le relazioni periodiche secondo la tempistica
stabilita nel disciplinare di attuazione
- d)fornito dall'Amministrazione di cui all'art. 11;
- e) esibire la documentazione originale su richiesta
dell'Amministrazione;
- f) mantenere una contabilità separata o un sistema contabile
adeguato;
- g) garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle
verifiche assicurando la presenza del personale interessato al fine
di agevolare l'effettuazione dei controlli;
- h) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui al successivo art. 14 del presente decreto.
Articolo 13
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
- 1. I pagamenti da parte dell'Amministrazione nei riguardi
dell'Università sono effettuati secondo tempi e modalità definite
in dettaglio nel disciplinare di attuazione, nel rispetto dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale.
- 2. In caso di erogazione di anticipi a soggetti privati il
pagamento è subordinato alla presentazione di idonea garanzia
fideiussoria.
- 3. L' erogazione dei pagamenti intermedi e del saldo è comunque
subordinata:
- a) all'inserimento telematico da parte del soggetto attuatore
di tutta la documentazione prevista nel disciplinare, comprovante
l'avanzamento richiesto;
- b) all'inserimento e alla validazione sul sistema informativo
dei dati di monitoraggio fisici e finanziari relativi
all'avanzamento delle operazioni da parte dell'Università, secondo
le scadenze previste;
- c) ai controlli positivi da parte del servizio competente
dell'Amministrazione sulla documentazione presentata;
- d) alla presentazione di apposita richiesta da parte
dell'Università.
Articolo 14
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- 1. Ad approvazione della singola operazione, il soggetto
proponente ammesso a finanziamento, assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e
s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al governo in materia di normativa antimafia", incluso quello della
richiesta del CUP - Codice Unico Progetto e dell'inserimento del
medesimo nel sistema di monitoraggio degli interventi
finanziati.
Articolo 15
PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
- 1. Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i
dati e i risultati, sono di proprietà degli autori, tuttavia
l'Amministrazione può esercitare il diritto di utilizzare prodotti,
strumenti, dati e risultati citati per i fini legati alle attività
di comunicazione e disseminazione degli interventi realizzati
nell'ambito del PON RI 2014-2020.
Articolo 16
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
- 1. L'avviso pubblico emanato dall'Università per l'ammissione
alla borsa di dottorato di cui al presente finanziamento deve
prevedere modalità di comunicazione e pubblicizzazione trasparenti
ed essere in grado di garantire parità di accesso a tutte le
potenziali categorie di destinatari.
- 2. Le Università, in quanto beneficiarie di risorse a valere
sul PON RI, hanno specifiche responsabilità in materia di
informazione e comunicazione e sono tenute ad attuare una serie di
misure in grado di far riconoscere il sostegno del PON RI apponendo
il logo dell'Unione e dei Fondi che sostengono le operazioni alle
quali hanno accesso, nel rispetto del Reg. (UE) n.1303/2013,
allegato XII, sezione 2.2 "Responsabilità dei beneficiari".
Articolo 17
CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY
- 1. Tutti i dati forniti a qualsiasi titolo nell'ambito della
presente procedura sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003
e s.m.i., recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali", esclusivamente ai fini della procedura stessa.
Articolo 18
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- 1. Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Mauro Massulli,
Dirigente dell' Ufficio III "Incentivazione della ricerca pubblica
e valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo
della ricerca" della Direzione Generale per il Coordinamento, la
Promozione e la Valorizzazione della ricerca - Dipartimento per la
Formazione Superiore e per la Ricerca.