Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 6 luglio 2016 n. 552

Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2016 pari ad  € 6.919.317.619, comprensivo dei seguenti finanziamenti:

  • € 6.000.000 di cui all'art. 1, comma 206, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)  per il finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia ai sensi degli articoli 18, comma 1 e 29, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inclusi coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 ripartiti secondo le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale (MIUR - MEF) 8 aprile 2016, n. 242 che, dall'esercizio 2017, si consolidano in € 10.000.000;
  • € 47.000.000 di cui all'art. 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia ripartiti tra le Università ripartiti secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 18 febbraio 2016, n. 78 e al Decreto Ministeriale n. 289 del 29 aprile 2016 che, dall'esercizio 2017, si consolidano in € 50.500.000;
  • € 25.000.000 di cui all'art. 1, comma 261, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) al fine di incrementare la quota premiale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università che, dall'esercizio 2017, si consolidano in € 30.000.000;
  • € 850.000 di cui all'art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, al fine di contribuire alle spese sostenute dalle Università per lo svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione mediche;
  • € 150.000.000 di cui art. 1, comma 172 , della legge 23 dicembre 2014, n. 147 (legge di stabilità 2015) a decorrere  dal 2015, al fine di incrementare la quota premiale di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito  con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
  • € 5.000.000 di cui all'art. 1 comma 348, della legge 23 dicembre 2014, n. 147 (legge di stabilità 2015), per  il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2015, 2016 e 2017, ripartiti secondo le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale (MIUR - MEF) 10 dicembre 2015, n. 924;
  • € 500.000.000 di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), di cui a regime € 173.000.000 destinati per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240;€ 80.000.000 destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • € 41.952.375 destinati alle finalità di cui all'articolo 3, comma 53, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  • €. 3.500.000 di cui all'articolo 29, comma 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, destinati agli oneri per il periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca, quale integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, in applicazione dell'articolo 22, comma 6, della medesima legge;
  • € 1.237.000 importo massimo destinato agli oneri sostenuti dalle università per la stabilizzazione del personale ex ETI ai sensi dell'art. 9, comma 25 del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge 122/2010;
  • € 251.135.762 di cui all'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha stabilito che "Al fine  di  semplificare  il  sistema  di  finanziamento  delle università  statali  e  non  statali,  a  decorrere   dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari  destinati  dallo  Stato  per  le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge  24 dicembre 1993, n. 537, ((e  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  245,)) concernenti   la   programmazione   dello   sviluppo   del    sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma  1,  del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.  170,  concernente  il  Fondo  per  il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la  quota  di rispettiva  competenza,  calcolata  sulla  base  delle   assegnazioni relative al triennio 2010-2012,  rispettivamente  nel  Fondo  per  il finanziamento ordinario delle università statali  e  nel  contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991,  n.  243,  alle università non statali legalmente riconosciute";

 

VISTO l'articolo 1, commi 628, 629, 630 delle Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in cui si prevede che:

628. "Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016".

629. "Con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro. Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul «Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari» per l'esercizio finanziario 2016".

630. "Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 629 all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato".

TENUTO CONTO che le risorse effettivamente disponibili dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2016 a valere sul FFO per il sistema universitario, al netto della somma di cui sopra, risultano pari a € 6.889.317.619;

CONSIDERATO che il sopraindicato importo tiene conto della riduzione di 2 milioni di euro disposta dall'art. 3, comma 2, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, a parziale copertura dell'onere relativo all'istituzione della Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute);

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 212 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede "La quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università" e che si rende pertanto opportuno definire un criterio per il riparto delle eventuali disponibilità finanziarie a valere su tali risorse;

VISTO l'art. 1 comma 339 della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui il Fondo di finanziamento ordinario a favore delle Università e dei Consorzi Interuniversitari, di cui all'articolo 5 legge 537/1993, è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle istituzioni universitarie secondo gli indirizzi definiti con DM 28 dicembre 2015 n. 961;

CONSIDERATO che la riduzione di cui al punto precedente si è ulteriormente incrementata per l'esercizio 2016 dell'importo di 20 milioni di euro come previsto dall'articolo 1, comma 494 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 e in particolare l'articolo 2, comma 5 in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009 e l'articolo 5, comma 2 in cui si prevede che "alle  medesime  condizioni  di parità con gli altri Atenei italiani, l'Università può  concorrere all'assegnazione dei fondi statali di  incentivazione,  ivi  compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti";

VISTO l'articolo 60, comma 01, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è intervenuta sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che "la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente";

TENUTO CONTO che è necessario provvedere alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale a carico del Fondo di finanziamento ordinario;

VISTO l'articolo 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui si prevede che  "a decorrere dall'anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 e il DM 17 dicembre 2013, n. 1044 con il quale sono stati definiti i criteri di riparto di specifiche risorse agli Atenei statali per il sostegno dei tirocini curricolari;

VISTO il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827 "Programmazione triennale del sistema universitario 2013 - 2015" e in particolare l'articolo 4, comma 6 in cui si prevede che "Il Ministero entro il 30 giugno 2016 verifica quanto realizzato da ogni Università o gruppo di Università relativamente a ciascun programma e, conseguentemente, procede a:
a) consolidare a decorrere dall'anno 2016 e a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 gli importi relativi ai programmi che hanno ottenuto nel triennio un finanziamento complessivo pari almeno al 90% rispetto a quanto attribuito all'atto della valutazione di cui al comma 3;
b) recuperare integralmente e in quote costanti annuali a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 nel corso del triennio 2016 - 2018 le somme precedentemente assegnate per i programmi che hanno ottenuto nel triennio un finanziamento complessivo inferiore al 60% rispetto a quanto attribuito all'atto della valutazione;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle risorse disponibili per l'anno in corso, al fine di assicurare la sostenibilità dei bilanci degli atenei, si ritiene di contenere la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università per le voci quota base, quota premiale e intervento perequativo nella misura massima del - 2,25% rispetto all'anno precedente;

CONSIDERATO che i risultati della VQR 2011-2014 saranno disponibili successivamente al 31 ottobre 2016 e che al momento non è pertanto possibile assegnare agli Atenei la quota premiale del FFO né prevedere l'ammontare delle risorse che saranno necessarie a contenere la riduzione dell'assegnazione complessiva spettante a ciascuna Università entro i limiti sopraindicati;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ….. omissis" e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d) che prevede "l'introduzione del costo standard unitario di  formazione  per studente in corso …omissis… a  cui  collegare  l'attribuzione  di  una percentuale della parte del FFO non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del  decreto-legge  10  novembre  2008,  n.  180,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1" e l'articolo 8, comma 2 in cui si prevede che "La determinazione del costo standard per studente  è  definita, secondo quanto previsto al comma 1,  con  decreto  del  Ministro,  di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita l'ANVUR";

VISTO il Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014 n. 893 "Costo standard unitario di formazione per studente in corso" le cui disposizioni sono riferite al triennio 2014-2016 e confermate anche per gli anni successivi fino all'emanazione del decreto di modifica delle medesime;

CONSIDERATO che ai fini dell'attribuzione del FFO per l'anno in corso, anche tenendo conto delle specificità delle attività didattiche e di ricerca delle Università, il costo standard unitario di formazione per studente in corso rappresenta un parametro non utilizzabile per le Istituzioni ad ordinamento speciale, per l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e per le Università per stranieri di Siena e di Perugia;

CONSIDERATO che è in corso di adozione il Decreto Ministeriale "Linee generali di indirizzo della programmazione 2016-2018" ai sensi dell'art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2017 approvato dal CIPE in data 1 maggio 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2013, registrato alla Corte dei Conti il 1/10/2013 reg. 13 fg. 107 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'articolo 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la fusione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze ed altresì approvati gli Accordi di programma sottoscritti il 20 dicembre 2012 e l'8 agosto 2013 con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca;

VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2015;

VISTA la disponibilità di bilancio a valere sull'esercizio corrente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sul "Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano di debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto legge 66/2014", pari a € 6.000.000, che sono state attribuite al capitolo 7266 per essere  destinate integralmente a copertura di accordi di programma per edilizia universitaria già esistenti.

VISTO che ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" il finanziamento ministeriale dei corsi di dottorato è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, sulla base dei criteri indicati nel medesimo articolo;

ACQUISITI i pareri del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 25 maggio 2016, del Consiglio Universitario Nazionale del   25 maggio 2016, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 30 maggio 2016 e dell'Agenzia nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca del  31 maggio 2016;

 

D E C R E T A

Per il corrente esercizio finanziario 2016 le assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari, sono attribuite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati.

Art. 1  - Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi e per interventi specifici

1. € 41.110.986 sono disposti interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali:

  • a) € 39.545.015 per la copertura delle quote relative agli accordi di programma con le Istituzioni universitarie, al netto delle somme a valere sul "Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano di debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto legge 66/2014", che sono state interamente attribuite per il 2016 al pertinente capitolo per l'edilizia universitaria;
  • b) € 1.400.000 per le attività, sottoposte a specifica verifica e monitoraggio da parte del Ministero, previste negli Accordi di programma relativi alla Fusione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze;
  • c) € 165.971 quale quota da versare, per il corrente esercizio, all'ARAN.

Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare con riferimento alle lettera a) e b) sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3.    

Art. 2 - Interventi quota base FFO

  • 1. €    4.725.922.155 vengono destinati come di seguito indicato.
    • a) €   4.579.222.094 sono assegnati a ciascuna Università in proporzione al relativo peso come di seguito indicato:
      • 28% in proporzione al peso di ciascuna università come risultante dal modello del Costo standard di formazione per studente in corso prendendo a riferimento per ogni ateneo il numero di studenti in corso dell'a.a. 2014/15 e comunque entro un intervallo massimo e minimo del +/-2% rispetto a quelli considerati per il riparto del FFO 2015;
      • 72% in proporzione al peso di ciascuna università riferito alla somma algebrica delle seguenti voci:
        • Quota base 2015;
        • Intervento perequativo 2015, di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
        • Ulteriori interventi consolidabili.

      • b) € 900.061 sono assegnati, in relazione al personale ancora in servizio, alle università interessate dalla stabilizzazione del personale ex ETI ai sensi dell'art. 9, comma 25 del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge 122/2010.
      • c) € 99.800.000 sono assegnati alle Istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca, IUSS di Pavia), all'Università per Stranieri di Perugia, all'Università per Stranieri di Siena e all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
        • Quota base 2015;
        • Intervento perequativo 2015, di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
        • Ulteriori interventi consolidabili.
      • d) € 46.000.000 quale importo massimo da ripartire tra le Università e le Istituzioni Universitarie ad ordinamento speciale in relazione ai risultati della programmazione 2013-2015 ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera b) e comma 6 lettera a) del DM 15 ottobre 2013, n. 827. Eventuali somme che si rendano disponibili all'esito del monitoraggio dei risultati sono attribuite alle Istituzioni in proporzione alle assegnazioni disposte ai sensi della sopraindicate lettere a) e c).

  • 2. Le risorse non utilizzate ai sensi del DM 17 dicembre 2013, n. 1044 sono recuperate  e riassegnate per essere destinate a tirocini curriculari, nel limite massimo dell'assegnazione iniziale, a valere sull'importo di cui al comma 1, lettere a) e c). I predetti importi sono riassegnati in proporzione al numero di iscritti con almeno 6 CFU per tirocinio (peso 0,6) e in proporzione alla realizzazione delle risorse assegnate in precedenza (peso 0,4).

Art. 3 - Assegnazioni destinate per le finalità premiali e perequative (quota premiale e intervento perequativo)

€ 1.605.000.000 sono complessivamente assegnati a fini premiali ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e a fini perequativi per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale somma viene suddivisa tra le due sopraindicate finalità e assegnata alle Università e agli Istituti ad ordinamento speciale secondo criteri e modalità da definire con successivo decreto, tenuto conto che  l'intervento perequativo è prioritariamente destinato a ricondurre l'entità del FFO 2016 di ogni università entro la soglia minima del -2,25% rispetto al FFO 2015. A tal fine il riferimento è alla somma del FFO composta da quota base, quota premiale e intervento perequativo.

Art. 4 - Recupero risorse edilizia universitaria

€ 30.000.000 sono prelevati dalle assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 628, 629, 630 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo modalità definite con successivo Decreto del Ministro. Le relative somme sono versate dal Ministero all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5 - Incentivi per chiamate dirette ai sensi della Legge 230/2005 e di docenti esterni all'ateneo

€ 10.000.000 vengono destinati a copertura, in regime di cofinanziamento e secondo il seguente ordine di priorità di:

  • a) chiamate dirette di professori o ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni fino a un importo massimo di € 3.000.000. Sono escluse dal presente intervento le chiamate per "chiara fama";
  • b) assunzioni di professori non già appartenenti ai ruoli dell'ateneo ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le procedure di cui all'articolo 18, comma 1 della medesima legge;
  • c) assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non già in servizio nell'ateneo ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con esclusione di quelli già finanziati a valere sui piani straordinari ministeriali;
  • d) trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

Gli interventi di cofinanziamento di cui al presente articolo sono pari al 50% del valore medio nazionale della qualifica corrispondente, con esclusione delle chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del 20.3.2003, n. 18 del 1.2.2005, n. 230 del 27.11.2009, n. 486 del 11.11.2011, n. 539 del 27.11.2012, n. 1060 del 23 dicembre 2013 e n. 975 del 29 dicembre 2014, per le quali il cofinanziamento è elevato fino a concorrenza del 95%. Con riferimento alle chiamate dirette, l'inquadramento da parte dell'università potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito. Per i ricercatori di tipo b) il relativo cofinanziamento sarà reso consolidabile esclusivamente all'atto dell'eventuale chiamata nel ruolo di professore ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente articolo le assunzioni già cofinanziate a valere sui Piani straordinari di cui all'articolo 10.

Gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel triennio 2013 - 2015 o nel quadriennio 2012 - 2015, tenendo in ogni caso conto delle assunzioni in servizio fino alla data del 30 aprile 2016, abbiano impiegato almeno il 20% dei Punti Organico destinati all'assunzioni di Professori a soggetti esterni all'ateneo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Per gli interventi di cofinanziamento per la chiamata diretta di cui alla lettera a), la cui assunzione dovrà avvenire entro cinque mesi dall'autorizzazione ministeriale e comunque non oltre l'inizio dell'anno accademico successivo, ogni università può formulare al Ministero entro il 22 settembre 2016 per via telematica, nell'ambito di una proposta unitaria di ateneo, i nominativi dei soggetti per i quali chiede la chiamata diretta, indicando per ciascuno la qualifica proposta per l'inquadramento e il livello di cofinanziamento richiesto (rispettivamente 50% o 95% a seconda della tipologia di intervento). Per i restanti interventi di cofinanziamento, di cui alle lettere b), c), d), si fa riferimento alle prese di servizio effettive dell'anno 2016 rilevate nella procedura PROPER.

Qualora le proposte accolte di cui alla lettera a) superino le disponibilità di cui al presente articolo e fissando come criterio prioritario il cofinanziamento di almeno una proposta per ciascun ateneo richiedente, si procederà ad attribuire a ciascun ateneo un cofinanziamento massimo pari a quello risultante dal peso dell'ateneo rispetto all'entità del FFO 2016. Per le assunzioni di cui alle lettere b), c), d) gli importi di cofinanziamento saranno eventualmente rimodulati in modo lineare. 
Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3.

Nei casi di cessazione dei professori o dei ricercatori a tempo indeterminato nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio per passaggio ad altra Università o cessazione per altra causa, che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

Art. 6 - Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"

€ 5.000.000 vengono destinati per la prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro. A tal fine alle Università sarà richiesto di assicurare la propria disponibilità ad accogliere i vincitori prima della pubblicazione del bando.

Art. 7 - Consorzi interuniversitari

€ 33.250.000 sono destinati come importo massimo ai Consorzi interuniversitari sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 1. Eventuali disponibilità non attribuite sono destinate alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3.

Art. 8 - Interventi a favore degli studenti

€ 6.500.000 sono destinati secondo i criteri riportati nell'allegato 2, di cui:

  • € 6.000.000 per interventi di sostegno agli studenti diversamente abili di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17;
  • € 500.000 per interventi di sostegno agli studenti dislessici di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n.170.

 

Art. 9 - Interventi specifici a favore dell'ANVUR

€ 1.300.000 sono destinati all'ANVUR ai sensi dell'art.12, comma 7 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76 per lo svolgimento delle attività istituzionali di valutazione.

Art. 10 - Interventi previsti da disposizioni legislative

1. € 486.234.478 vengono destinati come di seguito indicato.

  • a) € 6.000.000, ai sensi dell'articolo 1, comma 206 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per il finanziamento del Piano straordinario 2016 per la chiamata di Professori di I fascia secondo le modalità definite dal Decreto Interministeriale (MIUR - MEF)  n. 242 del 8 aprile 2016;
  • b) € 47.000.000, ai sensi dell'articolo 1, comma 247 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per il finanziamento del Piano straordinario 2016 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) secondo le modalità definite dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2016, n. 78 e, con riferimento all'Università di Trento, dal Decreto Ministeriale n. 289 del 29 aprile 2016;
  • c) € 171.748.716 per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 relativi al consolidamento del piano straordinario per le chiamate di professori di seconda fascia finanziate negli esercizi finanziari 2011 - 2012 - 2013.
  • d) € 5.000.000 per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'art. 1 comma 348, della legge 23 dicembre 2014, n. 147 (legge di stabilità 2015)  sulla base delle modalità definite con il Decreto Interministeriale (MIUR - MEF) 10 dicembre 2015, n. 924;
  • e) € 251.135.762 destinati agli interventi di cui all'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare:
    • €  135.435.762 per le Borse post lauream, di cui non più del 10% per assegni di ricerca, secondo i criteri di cui all'allegato 3, di cui:
      • a. €  128.435.762 da suddividere tra le Istituzioni universitarie;
      • b. €  7.000.000 da suddividere tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale.

      Tali importi dovranno essere utilizzati per almeno il 60% dalle Università nell'ambito di percorsi che possano essere progressivamente adeguati alle finalità del PNR 2015 - 2017 con riferimento ai dottorati innovativi.

    • €  59.200.000 per il Fondo per  il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti da ripartire secondo i criteri definiti con il DM 29 dicembre 2014, n. 976, di cui almeno il 10%  destinati alla mobilità internazionale dei dottorati innovativi nell'ambito di percorsi che possano essere progressivamente adeguati  alle finalità del PNR 2015 - 2017;
    • € 56.500.000, per la quota dell'anno 2016 riferita alla Programmazione triennale delle Università 2016 - 2018, secondo quanto previsto dal relativo Decreto Ministeriale da adottare ai sensi dell'art. 1- ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43;
  • f) € 1.000.000 per gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale;
  • g) € 3.500.000 ad integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5, del decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca. L'integrazione verrà disposta agli atenei proporzionalmente al numero di assegniste di ricerca in servizio al 1/1/2016. Eventuali quote assegnate non utilizzate saranno utilizzate dagli Atenei per le finalità di cui alla lettera e) punto 1;
  • h) € 850.000 ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 come contributo alle spese sostenute dalle Università per lo svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione mediche.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 212, della L. 28 dicembre  2015, n. 208, la quota parte delle risorse di cui all'art. 1 comma 207, della stessa legge eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 e che confluisce nell'esercizio finanziario 2016 nel Fondo per il finanziamento ordinario viene destinata alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3.

Art. 11 - Ulteriori interventi

€ 5.000.000 vengono riservati per interventi straordinari a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria a seguito di richiesta inviata al Ministro entro il 30 settembre 2016; detti interventi devono assumere una valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo ed essere connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell'internazionalizzazione.

Eventuali disponibilità non utilizzate a valere sul presente intervento sono destinate alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

(Il presente decreto è stato trasmesso in data 7 luglio 2016 alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale di
Bilancio per i rispettivi controlli preventivi e la registrazione).

Registrato alla Corte dei Conti il 02/08/2016 - Foglio n.3197
Roma, 6 luglio 2016

Il Ministro
f.to Prof.ssa Stefania Giannini