Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 8 luglio 2016 n. 556

Definizione Paesi in via di Sviluppo ai fini delle disposizioni art. 3 comma 5 DPCM 9 aprile 2001

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,    n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,    n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge  14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO l'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, inoltre, l'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, riguardante "Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001 e, in particolare, l'articolo 13, comma 5, in forza del quale l'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, è definito annualmente con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6." e, in particolare, l'articolo 4, comma 4, e l'art. 8 comma 5;

ACQUISITA l'intesa del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale, come si evince dalla nota del medesimo Dicastero - Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo  -  Ufficio VIII - prot. MAE00395062016-02-26, trasmessa in data 26 febbraio 2016, con la quale è stata confermata l'efficacia e la validità anche per l'anno accademico 2016/2017, della la lista dei Paesi in via di sviluppo beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per gli anni 2014-2016, definita dall'OCSE - DAC;


D E C R E T A :

Art.1

  1. Per l'anno accademico 2016/2017, sono da intendere particolarmente poveri e in via di sviluppo i paesi di cui al seguente elenco:

 

Afganistan

Angola

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Central African Republic

Chad

Comoros

Congo Democratic Republic

Djibouti

Equatorial Guinea

Eritrea

Ethiopia

Gambia

Guinea

Guinea Bissau

Haiti

Kenya

Kiribati

Korea Dem. Rep.

Lao People's Democratic Republic

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritania

Mozambique

Myanmar

Nepal

Niger

Rwanda

Sao Tome & Principe

Senegal

Sierra Leone

Solomon Islands

Somalia

South Sudan

Sudan

Tajikistan

Tanzania

Timor-Leste

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Yemen

Zambia

Zimbabwe

 

Art.2

  1. Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi regionali di gestione e le università, per l'erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art.13, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse.

 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli previsti dalla vigente normativa ed è pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 8 luglio 2016

IL  MINISTRO
Prof.ssa  Stefania Giannini