VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma
1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto
legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5,
dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero
dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni
e integrazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante
"Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate" e successive modificazioni e
integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante
"Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante
"Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante
"Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive
modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1,
comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero" e successive modificazioni e integrazioni, e, in
particolare, l'articolo 39, comma 5;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"
e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, concernente "Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
18 ottobre 2004, n. 334, concernente "Regolamento recante modifiche
e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, in materia di immigrazione";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente
"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 7 dicembre 2006, n. 305,
concernente "Regolamento recante identificazione dei dati sensibili
e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal
Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli
20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali »";
VISTO il decreto del Ministro dell'Università e
della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi
di laurea universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2007, n. 155;
VISTO il decreto del Ministro dell'Università e
della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi
di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio
2007, n. 157;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante
"Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 20 giugno 2016, n. 487, con il
quale è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di
definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti
delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale
a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L.
n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione
Europea;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 30 giugno 2016, n. 546, recante
"Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea
e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato
nazionale per l'anno accademico 2016/2017";
VISTE le disposizioni interministeriali del 22
marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti
"Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto
ai corsi di formazione superiore del 2016-2017", in cui, tra
l'altro, nell'ambito dell'offerta formativa per l'anno accademico
2016/2017, è prevista una riserva di posti per i candidati non
comunitari residenti all'estero;
VISTO lo "Schema tipo di regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema
universitario in attuazione del D.L.gs. n. 196/2003" adottato dalla
CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali
in data 17 novembre 2005;
VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016
dal Garante per la protezione dei dati personali;
VISTA la mozione presentata dalla Conferenza
Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità (CNUDD) del 16
maggio 2016;
CONSIDERATE la specificità didattica del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua
inglese e la necessità di definire regole di accesso e di
valutazione per l'ammissione degli studenti che consentano
un'adeguata omogeneità a livello internazionale e la tempestiva
disponibilità della graduatoria finale;
RITENUTA la necessità di individuare sedi estere
per lo svolgimento della prova, anche al fine di favorire la
partecipazione degli studenti, in un'ottica di promozione del
processo di internazionalizzazione delle Università italiane;
VISTO il protocollo d'intesa tra il MIUR e
Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012, con specifico
riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di
ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle
università italiane;
VISTO l'accordo quadro tra il MIUR e Cambridge
Assessment ESOL del 2 luglio 2012, con specifico riferimento alla
collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli
studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;
VALUTATA l'opportunità di avvalersi del CINECA
Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico
connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle
graduatorie;
SENTITE le Università interessate;
RAVVISATA la necessità di determinare in via
provvisoria il numero di posti disponibili per le singole
Università per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico al
fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli
Atenei;
CONSIDERATO che con successivi decreti e comunque
in data antecedente a quella stabilita per l'iscrizione dei
candidati alla prova di ammissione sarà stabilito il numero
definitivo di posti disponibili a livello di singolo Ateneo;
RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio
delle attività didattiche del corso di laurea magistrale a ciclo
unico di cui al presente decreto contestualmente all'inizio
dell'anno accademico 2016/2017;
RITENUTO di definire, per l'anno accademico
2016/2017, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione al
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in
lingua inglese
DECRETA
Articolo 1
(Disposizioni generali)
Per l'anno accademico 2016/2017, l'ammissione dei candidati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese avviene, previo accreditamento dei corsi ai sensi del D.M. n. 47/2013 citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
Articolo 2
(Prova di ammissione)
1. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, alla quale
partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di
cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998
citato in premessa e i candidati non comunitari residenti
all'estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di
prova. Essa è predisposta dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge
Assessment.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta
quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il
candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni
errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura
generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e
matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, vengono
predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di
ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di
chimica; otto (8) di fisica e matematica.
3. La prova di ammissione si svolge il giorno 14 settembre 2016
presso gli Atenei italiani nonché nelle sedi estere indicate nel
comma 4 del presente articolo. Le iscrizioni alla prova vengono
effettuate dal 15 luglio 2016 alle ore 15:00 (GMT + 1) del 4 agosto
2016 nelle modalità indicate dall'Allegato 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Il giorno 1 settembre 2016 saranno
pubblicate sui siti internet del MIUR e degli Atenei interessati
gli indirizzi delle sedi in cui si svolgerà la prova con
l'indicazione delle aule.
4. La prova nelle sedi estere ha inizio alle ore riportate nella
seguente tabella:
Country |
City |
Centre name |
Start time (local time) |
Argentina |
Buenos Aires |
Buenos Aires Open Centre 1 |
09:00 |
Brazil |
Sao Paolo |
Winner Idiomas |
09:00 |
China |
Beijing |
School of International Education, BFSU |
19:00 |
Cyprus |
Nicosia |
Pascal Education Ltd |
15:00 |
Country |
City |
Centre name |
Start time (local time) |
Germany |
Munich |
Muenchner Volkshochschule |
14:00 |
Spain |
Barcelona |
Exams Catalunya S.L |
14:00 |
France |
Paris |
British School of Paris |
14:00 |
Greece |
Athens |
Hellenic English Council |
15:00 |
Israel |
Tel Aviv |
British Council, Tel Aviv |
15:00 |
India |
Gurgaon |
Planet EDU - ExtraExams |
UTC + 5:30 |
Italy |
Bari |
Università degli Studi di Bari |
14:00 |
Italy |
Milan |
Università degli Studi di Milano |
14:00 |
Italy |
Pavia |
Università degli Studi di Pavia |
14:00 |
Italy |
Rome |
Università degli Studi di Roma "Sapienza" |
14:00 |
Italy |
Rome |
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
14:00 |
Italy |
Naples |
Seconda Università degli Studi di Napoli |
14:00 |
Italy |
Naples |
Università di Napoli Federico II |
14:00 |
Poland |
Warsaw |
Lang LTD SP. ZO. O. SP. K. |
14:00 |
Portugal |
Lisbon |
International House, Lisbon |
14:00 |
Qatar |
Doha |
British Council, Doha |
15:00 |
Saudi Arabia |
Riyadh |
TETEC English |
15:00 |
UAE |
Dubai |
British Council, Dubai |
16:00 |
UK |
London |
London Metropolitan University |
13:00 |
USA |
New York |
International House New York |
09:00 |
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100
minuti.
5. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova
sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Articolo 3
(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione
delle prove)
1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni,
sono ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia in lingua inglese i candidati comunitari e non
comunitari di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo
n. 286/1998 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i
candidati non comunitari residenti all'estero utilmente collocati
nella graduatoria di cui all'Allegato 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. Sono idonei all'ammissione al corso di laurea di cui al
presente decreto i candidati comunitari e non comunitari di cui
all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 e i
candidati non comunitari residenti all'estero che abbiano ottenuto
alla prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti. I candidati
non idonei non sono inseriti in graduatoria.
3. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei
cittadini extracomunitari residenti all'estero non potranno essere
utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di
cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n.
286/1998.
4. Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo
novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
5. Il CINECA, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun
candidato, calcolato da Cambridge Assessment secondo i criteri di
cui al comma 4, redige una graduatoria unica nazionale per i
candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 39, comma
5, del decreto legislativo n. 286/1998, secondo le procedure di cui
all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
6. La graduatoria dei candidati non comunitari residenti
all'estero è definita dalle Università.
7. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti
criteri:
8. La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale da
emanarsi entro e non oltre la conclusione delle attività didattiche
del primo semestre accademico, al fine di consentire agli studenti
di raggiungere la frequenza obbligatoria minima per poter sostenere
i singoli esami. Gli eventuali posti che alla data della chiusura
delle graduatorie dovessero risultare non coperti anche a seguito
di rinunce successive all'immatricolazione non vengono
riassegnati.
9. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola
procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto
in relazione all'accesso al corso di cui al presente decreto in
anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.
Articolo 4
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di
DSA)
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli
Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con
disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992.
2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa devono
presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da
strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo
stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30%
in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione dal
precedente articolo 2.
3. Cambridge Assessment organizza la prova presso le sedi estere
tenendo conto delle eventuali situazioni dei candidati con handicap
o con DSA segnalate dagli Atenei interessati.
Articolo 5
(Trasparenza delle fasi del procedimento)
1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto
rettorale 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono
le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi
del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per
l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli
stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
Articolo 6
(Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in
materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa di cui all'Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tale informativa è inserita nel portale Universitaly in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'iscrizione alla prova prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell'Allegato 2 al presente decreto.
Articolo 7
(Posti disponibili)
1. I posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale
a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'anno
accademico 2016/2017, destinati ai candidati comunitari e non
comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 39, comma 5, del
decreto legislativo n. 286/1998, sono ripartiti tra le Università
secondo la tabella dell'Allegato 5, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Ai candidati stranieri residenti
all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel
contingente di cui alle disposizioni interministeriali del 22 marzo
2016 citate in premessa.
2. Fermo restando il contingente minimo dei posti disponibili di
cui al comma 1, con successivo decreto sarà determinata la
programmazione in via definitiva.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini