Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 18 luglio 2016 n. 579

Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2016/2017

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e, in particolare, l'articolo 6-ter;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e l'articolo 4, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, recante "Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 giugno 2016, n. 546 recante "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2016/2017";

VISTE le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017";

VISTO il contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l'anno accademico 2016/2017 riferito alle predette disposizioni;

VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2016/2017 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter del D.L.gs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;

VISTO l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 giugno 2016, n. 105;

CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire la pubblicazione dei bandi di concorso di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli Atenei, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 264/1999;

VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;

VALUTATA la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa deliberata dagli Atenei con il fabbisogno professionale;

TENUTO CONTO altresì del fabbisogno professionale per le esigenze organiche delle Forze Armate per l'anno accademico 2016/2017, di cui alla comunicazione SSMD REG 2016 0072009 del 19 maggio 2016;

VISTE le proposte formulate in data 13 luglio 2016 dal tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, dell'Osservatorio delle Professioni sanitarie, della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

TENUTO conto dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

RITENUTO, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di accogliere integralmente l'offerta formativa definita dalle Università per le professioni per le quali questa risulti inferiore al fabbisogno professionale e di ridurre la stessa offerta per le professioni per le quali questa risulti superiore al fabbisogno nazionale, anche con riferimento agli sbocchi occupazionali di ogni singola professione;

RITENUTO di definire la programmazione dei posti anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province Autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;

RITENUTO di determinare, per l'anno accademico 2016/2017, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione dei posti tra le Università

 

DECRETA:

Articolo 1

1. Per l'anno accademico 2016/2017, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è definito, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Classe SNT/1
Corsi di laurea in

Infermieristica

n.

14.968

Ostetricia

n.

763

Infermieristica pediatrica

n.

283

Classe SNT/2
Corsi di laurea in:

Podologia

n.

111

Fisioterapia

n.

2.172

Logopedia

n.

744

Ortottica e assistenza oftalmologica n.

225

Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva n.

352

Tecnica della riabilitazione psichiatrica n.

335

Terapia occupazionale n.

233

Educazione professionale n.

687

Classe SNT/3
Corsi di laurea in:

Tecniche audiometriche

n.

60

Tecniche di laboratorio biomedico

n.

800

Tecnica di radiologia per immagini e radioterapia

n.

800

Tecniche di neurofisiopatologia n.

136

Tecniche ortopediche n.

141

Tecniche audioprotesiche n.

306

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare n.

195

Igiene dentale n.

641

Dietistica n. 355

Classe SNT/4
Corsi di laurea in:

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

n.

601

Assistenza sanitaria

n.

332

Ai candidati non comunitari residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 citate in premessa.

Articolo 2

Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dal D.M. n. 546/2016 citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente a essi riservato definito nelle disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 luglio 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini