Decreto Ministeriale
26 luglio 2016
n. 593
Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX “Misure per la ricerca scientifica e tecnologica” del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma
1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto
legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5,
dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero
dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241,
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 27 dicembre 2002, n. 289,
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2003) e ss.mm.ii.,
e in particolare l'articolo 72 recante disposizione sui "Fondi
rotativi per le imprese";
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296,
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in
particolare l'articolo 1, comma 870, recante l'istituzione del
Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e tecnologica
(FIRST) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di
contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazione
Centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati
dall'Unione europea e degli interventi complementari alla
programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità
speciale - IGRUE;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
"Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto-Legge 22
giugno 2012, n. 83, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto
2012, n. 134, "Misure urgenti per la crescita del Paese" e
ss.mm.ii., e in particolare l'articolo 62, comma 2, recante la
previsione che con uno o più decreti di natura non regolamentare il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in
conformità con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo
1998, n. 123 recante "Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59", definisca tutti gli aspetti ivi
indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in
materia di aiuti di Stato a Ricerca, Sviluppo e Innovazione;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2013 n. 115,
recante le modalità di utilizzo e gestione del FIRST nonché
disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a
valere sulle relative risorse, a norma degli artt. 60, 61, 62 e 63
del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
esentato a norma del Regolamento (CE) 800/2008, vigente fino al 31
dicembre 2013;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea ("TFUE"), come modificato dall'articolo 2 del Trattato di
Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla Legge 2 agosto
2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;
VISTO il Regolamento (UE) 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e
ss.mm.ii.;
VISTO in particolare, l'articolo 65 comma 1 del
Regolamento (UE) 1303/2013 che sancisce "l'ammissibilità delle
spese è determinata in base a norme nazionali" e che,
pertanto, le specifiche disposizioni circa l'ammissibilità delle
spese, saranno definite con successivo decreto analogo al D.P.R.
196/2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE)
n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di
sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione", a cui devono conformarsi gli avvisi cofinanziati
con risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Ricerca e
Innovazione 2014-2020 (di seguito "PON RI
2014-2020") in attuazione del presente Decreto;
VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 della
Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis";
VISTA la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione;
VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici
e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
VISTA la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
Direttiva 2004/17/CE;
VISTO il Regolamento (UE) 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento
generale di esenzione per categoria) e in particolare l'articolo 59
che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a
partire dal giorno 1 luglio 2014;
VISTO il Regolamento (UE) 1011/2014 della
Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate
concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità
di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi;
VISTA la Comunicazione 2014/C 198/01 della
Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
il 27 giugno 2014 recante "Disciplina degli aiuti di stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione", che prevede, tra
l'altro, il paragrafo 2.1.1. "Finanziamento pubblico di
attività non economiche";
VISTA la Decisione del Consiglio 2013/743/UE
del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di
attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione
(2014-2020) - Horizon 2020 e abroga le
decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e
2006/975/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione
Europea del 20 dicembre 2013;
VISTO il Regolamento (UE) 1291/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che
istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)
- Horizon 2020 e abroga la decisione n.
1982/2006/CE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione
Europea del 20 dicembre 2013;
VISTO il Regolamento (UE) 1290/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che
stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione
nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione
(2014-2020) - Horizon 2020 e che abroga
il Regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione Europea del 20 dicembre 2013;
VISTO il Modello di Contratto per i progetti
Eranet Cofund e il correlato modello commentato dalla
Commissione europea;
VISTO il Piano di Rafforzamento Amministrativo,
predisposto in osservanza alla nota ARES(2014)969811 del 28 marzo
2014, con la quale la Commissione europea ha richiesto a ciascuna
amministrazione titolare di programmi operativi di recepire
l'adozione del medesimo piano;
VISTO il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005,
n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e
ss.mm.ii.;
VISTO il PON RI 2014-2020
approvato dalla Commissione europea il 14 luglio 2015;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile
2016, n. 50 "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016 n. 91;
VISTO il Programma Nazionale di Ricerca
2015-2020 ("PNR" 2015-2020), approvato dal CIPE
nella seduta del 1 maggio 2016, che individua gli obiettivi, le
azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e
l'efficacia del sistema nazionale della ricerca nonché
l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio
"Ricerca e Innovazione" di integrazione del PNR per
il periodo 2015-2017 a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020;
VISTO il Programma Quadro europeo
Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i
Progetti per la Ricerca e l'Innovazione;
PRESO ATTO della cessazione della vigenza, in
conformità con gli articoli 1 e 2 del Regolamento (UE) 1224/2013
della Commissione del 29 novembre 2013 che modifica il Regolamento
(CE) 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea L320 del
30 novembre 2013, delle disposizioni contenute nel citato Decreto
Ministeriale del 19 febbraio 2013 n. 115, a far data dal 30 giugno
2014;
RITENUTA la necessità di procedere alla
emanazione delle nuove disposizioni procedurali per la concessione
delle agevolazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel
Regolamento 651/2014 al fine di istituire un nuovo regime di aiuti
in esenzione;
DECRETA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Definizioni e ambito di applicazione)
- 1. Ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti
definizioni:
- a) Soggetto Proponente: ogni soggetto di natura giuridica
pubblica e privata che propone una domanda, singolarmente o
congiuntamente ad altri soggetti, partecipando ad un bando/avviso
emesso dal Ministero;
- b) Soggetto Beneficiario: ogni soggetto di natura giuridica
pubblica e privata titolare di agevolazioni su Progetti di Ricerca
finanziati dal Ministero;
- c) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- d) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui
all'articolo 21 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
ss.mm.ii.;
- e) Università: le università, statali e non statali e gli
istituti universitari a ordinamento speciale;
- f) Enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca di
cui all'articolo 6 del contratto collettivo quadro per la
definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio
2006-2009, nonché l' Agenzia spaziale
italiana - ASI, gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico - IRCCS e l'Istituto
italiano di studi germanici;
- g) Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza:
un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie
incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari
dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate
alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico
(costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di
finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere
in maniera indipendente attività di Ricerca fondamentale, di
Ricerca industriale o di Sviluppo sperimentale o nel garantire
un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.
Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche
devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado
di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in
qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso
preferenziale ai risultati generati;
- h) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'articolo 61 del
Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e
ss.mm.ii;
- i) FSC: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, strumento
finanziario principale, congiuntamente ai Fondi strutturali
europei, attraverso cui vengono attuate le politiche per lo
sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la
rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione
dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e
dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
- j) Intensità di aiuto:importo lordo dell'aiuto espresso come
percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri
oneri, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 punto 26) del Regolamento
651/2014;
- k) Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per
sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un
notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti,
comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale
ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in
particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- l) Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti
di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo
allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o
migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività
destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla
documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;
- m) Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti
soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
- n) Social Innovation: azioni di sostegno
all'innovazione sociale, ovvero al collaudo e alla proiezione su
scala di soluzioni innovative mirate a soddisfare esigenze sociali,
occupazionali e formative;
- o) Appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e sviluppo:
appalti finalizzati alla conclusione di contratti di servizi di
ricerca e sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei
benefici alle condizioni di mercato e in cui un certo numero di
imprese sviluppano in concorrenza tra di loro nuove soluzioni per
le esigenze a medio e a lungo termine del settore pubblico, come da
Comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14
dicembre 2007;
- p) Progetto di Ricerca o Progetto: ogni progetto finanziato dal
Ministero, nel quale risultino coinvolti, come beneficiari delle
agevolazioni, soggetti di natura giuridica pubblica e privata;
- q) Progetti Internazionali: progetti nazionali di Ricerca
fondamentale, Ricerca industriale e/o Sviluppo sperimentale,
nell'ambito di progetti transnazionali inseriti in accordi e
programmi europei e internazionali;
- r) Conto IGRUE: conto di contabilità speciale, aperto ai sensi
del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30
maggio 2014, sul quale transitano i fondi comunitari;
- s) ex ante: il periodo a far data dalla presentazione
della domanda da parte del Soggetto Proponente all'adozione del
decreto di concessione del Ministero;
- t) in itinere: il periodo a valere dall'accettazione
del decreto di concessione da parte del Soggetto Beneficiario alla
data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
- u) ex post: il periodo successivo alla conclusione
della fase in itinere;
- v) TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 2. Ai fini del presente Decreto, si applicano altresì, ove non
espressamente richiamate, anche le definizioni previste
dall'articolo 2 del Regolamento 651/2014 e dalla Comunicazione UE
2014/C 198/01.
- 3. Il presente Decreto, in attuazione del Decreto Legislativo
n. 83/2012, disciplina le modalità di utilizzo e gestione del FIRST
con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attività
di Ricerca industriale, estese a non
preponderanti processi di sviluppo
sperimentale e delle connesse attività di
formazione del capitale umano nonché di Ricerca fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali.
- 4. Il presente Decreto si applica solo agli aiuti trasparenti,
intesi come quelli per i quali è possibile calcolare con
precisione l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza
dover effettuare una valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo
5, commi 1 e 2 di cui al Regolamento 651/2014.
- 5. Le tipologie di intervento di Ricerca industriale, ai fini
del presente Decreto, sono quelle indicate dalla norma di cui
all'articolo 60, comma 4, lettere b), c), d), e), f),
f-bis) del Decreto-Legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.
134.
- 6. Il presente Decreto si applica anche agli interventi di
Ricerca fondamentale inseriti in accordi e programmi europei e
internazionali.
- 7. Il presente Decreto si applica anche agli interventi del PON
RI 2014-2020 e del PNR 2015-2020 ove applicabile.
ART. 2
(Strumenti di sostegno. Forme, misure e modalità di
assegnazione)
- 1. Ai sensi dell'articolo 60, comma 5, del decreto legge 22
giugno 2012, n. 83, citato in premessa, sono strumenti a sostegno
degli interventi: i contributi a fondo perduto, il credito
agevolato, il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del
Decreto-Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, la prestazione di
garanzie, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7, commi 1 e
4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, i voucher
individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per
progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli
organismi di ricerca e diffusione della conoscenza presenti nel
territorio nazionale.
- 2. Le misure degli strumenti di sostegno degli interventi di
cui al precedente comma sono fissate nei singoli bandi/avvisi
secondo percentuali e modalità di intervento compatibili con i
limiti previsti dalla disciplina comunitaria in tema di aiuti di
Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, conformemente a quanto
stabilito dal Regolamento 651/2014.
- 3. L'agevolazione nella forma del credito agevolato è soggetta
ad un tasso di interesse determinato con apposito provvedimento del
Ministero dell'Economia e delle Finanze -MEF,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La
durata del finanziamento è stabilita in un periodo compreso tra i
dieci e i quindici anni, comprensivo di un periodo di
preammortamento per un periodo di durata non eccedente i cinque
anni.
ART. 3
(Risorse e Fondi)
- 1. Gli interventi di sostegno di cui al presente Decreto sono
realizzati a valere sulle complessive disponibilità del FIRST che,
ai sensi dell'articolo 1, comma 872, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e ss.mm.ii. sono annualmente ripartite con Decreto del
Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, nonché a valere sulle risorse stanziate nelle forme
di cofinanziamento su Fondi gestiti dal Ministero e sulle
disponibilità delle risorse derivanti da altri Fondi
nazionali.
- 2. Le disponibilità del FIRST sono alimentate in via ordinaria
dai conferimenti annualmente disposti dalla Legge di stabilità, dai
rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e,
per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse
assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.
- 3. Il Ministero può procedere, con onere a carico del FIRST, a
specifiche attività di studio, analisi e monitoraggio per le quali
può avvalersi di soggetti individuati ai sensi delle vigenti
normative in materia di appalti pubblici di servizi.
ART. 4
(Linee di intervento del FIRST e modalità procedurali di
carattere generale)
- 1. Le linee di intervento del FIRST, in generale, si articolano
in:
a) linea di intervento 1: interventi di cui alle lettere
a), b), e) ed f)bis del comma 4
dell'articolo 60 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e
ss.mm.ii;
b) linea di intervento 2: interventi di cui alla lettera
c) del comma 4 dell'articolo 60 del
Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e
ss.mm.ii;
c) linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale di cui
alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 60 del
Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii,
prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di
partecipazione sono definiti nei singoli bandi/avvisi;
d) linea di intervento 4: interventi di cui alla lettera f) del
comma 4 dell'articolo 60 del Decreto-Legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7
agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.
- 2. Ai fini del presente Decreto, gli specifici interventi di
cui al precedente comma 1 sono realizzati secondo modalità
procedurali di carattere valutativo e negoziale, in conformità alle
previsioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di
strumenti informatizzati e comunque nel rispetto delle modalità
procedurali disciplinate dal presente Decreto e dai singoli
bandi/avvisi.
ART. 5
(Soggetti ammissibili)
- 1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente
Decreto i soggetti previsti dall'articolo 60, comma 3, del
Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83.
- 2. Il bando/avviso può prevedere il numero minimo e massimo di
composizione dei Soggetti Proponenti il Progetto.
- 3. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di
gestione di ciascun Progetto e programma di ricerca di cui al
presente Decreto, nel caso di presentazione della domanda da parte
di più soggetti, gli stessi individuano tra di loro, mediante
procura speciale notarile, un Soggetto Capofila, il quale assolve i
seguenti compiti:
a) rappresenta i Soggetti Proponenti nei rapporti con il
Ministero;
b) presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del
mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri
soggetti partecipanti, la proposta o Progetto di ricerca e le
eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti
partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del
Progetto di ricerca;
e) sottoscrive, in nome e per conto di altro/i Soggetto/i
Proponente/i e/o Beneficiario/i, il capitolato tecnico, lo schema
di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti
previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal
Ministero;
f) presenta la richiesta di rimodulazione di cui al successivo
articolo 14.
I singoli bandi/avvisi possono prevedere eventuali ulteriori
compiti e poteri da conferire al medesimo Soggetto Capofila.
- 4. Non sono in ogni caso ammesse alla valutazione le domande
proposte da soggetti che risultino, all'atto della presentazione
della medesima domanda, in una delle seguenti condizioni:
- a) in situazione di morosità, nei confronti del Ministero,
all'atto della presentazione della domanda;
- b) sottoposti ad una delle situazioni di cui al Regio Decreto
16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm.ii, o di cui al Decreto Legislativo 8
luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii.
- 5. La regolarizzazione delle condizioni previste alle lettere
a) e b) del precedente comma 4, entro e non oltre 15 giorni dalla
scadenza della presentazione della domanda, consente
l'ammissibilità della medesima domanda alla valutazione, previa
esibizione della documentazione attestante l'avvenuta
regolarizzazione.
- 6. Le imprese tra i soggetti ammissibili di cui al comma 1del
presente articolo devono inoltre essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali
o incompatibili dalla Commissione europea;
b) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in
difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento 651/2014
e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui
alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.
ART. 6
(Costi ammissibili)
- 1. Ferma restando l'applicazione delle specifiche disposizioni
contenute nei successivi articoli del presente Decreto, ove
previste per ciascuna delle linee di intervento, sono considerati
ammissibili i costi che rientrano nelle categorie indicate nel
Regolamento 651/2014, così come specificato nell'Allegato I della
Comunicazione UE 2014/C 198/01, in coerenza e nel rispetto dei
principi e delle norme dettate in materia di contabilità pubblica
generale.
- 2. Nel rispetto dei limiti della normativa di cui al precedente
comma 1, sono ammissibili i costi espressamente specificati nei
singoli bandi/avvisi.
- 3. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa di cui al
precedente comma 2 sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale
imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di
dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel
caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
- 4. In nessun caso è riconosciuto il rimborso dell'IRAP.
ART. 7
(Appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e
sviluppo)
- 1. Per le iniziative di ricerca e sviluppo, rispondenti alla
finalità di fronteggiare le grandi sfide attuali riferite a settori
strategici per il Paese e aventi rilevanti impatti
socio-economici a carico dello Stato, il Ministero procede
all'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo mediante
appalti pubblici pre-commerciali ai sensi dell'articolo 158 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché in coerenza con
gli orientamenti della Comunicazione della Commissione europea COM
799 (2007) del 14 dicembre 2007.
- 2. Per i servizi di cui al precedente comma 1 sono esclusi i
provvedimenti di concessione di finanziamento e di aiuti di
Stato.
- 3. Il Ministero non avoca a sé lo sfruttamento esclusivo, a
fini propri, dei risultati e dei benefici di ricerca e sviluppo
derivanti dall'appalto pubblico pre-commerciale avviato. I
diritti di proprietà intellettuale spettano interamente agli
operatori economici partecipanti alla gara di appalto pubblico
pre-commerciale, affinché possano sfruttarli commercialmente,
vendendo la soluzione ad acquirenti terzi. Le singole procedure di
appalto possono prevedere forme di condivisione, tra acquirente
pubblico e soggetti appaltatori, della proprietà intellettuale dei
risultati conseguiti dalla ricerca.
- 4. Tra i soggetti appaltatori sono ammessi le imprese, in forma
singola o associata, nonché le università, gli enti pubblici di
ricerca e gli altri organismi di ricerca e diffusione della
conoscenza. Al fine di assicurare che le invenzioni industriali o
comunque i brevetti scaturiti dall'attività di ricerca espletata
nell'ambito dell'appalto pubblico pre-commerciale non rimangano
inutilizzati, i bandi/avvisi prevedono, tra i requisiti di
ammissione, che il soggetto che intenda concorrere sia dotato di
strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento
commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e alla loro
gestione.
- 5. Il Ministero può stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 9, commi 1 e 2
del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n.70 convertito con modificazioni
dalla Legge 12 luglio 2011, n.106, con altre pubbliche
amministrazioni, aventi ad oggetto la condivisione della gestione
di procedure di appalti pubblici pre-commerciali destinati a
soddisfare specifici fabbisogni di innovazione. Negli accordi è
determinato l'onere finanziario a carico di ciascuna delle parti
titolari della procedura. Il responsabile del procedimento è
nominato in ogni caso dal Ministero.
ART. 8
(Social Innovation)
- 1. Nel caso di interventi diretti al sostegno delle azioni di
Social Innovation di cui ai precedenti articolo 1, comma 1, lett.
n) e articolo 4, comma 1, lett. c), del presente Decreto, si rinvia
alle disposizioni dei singoli bandi/avvisi.
ART. 9
(Spin off per attività di ricerca)
- 1. I Soggetti Proponenti di cui al comma successivo possono
presentare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della
Ricerca una domanda di agevolazione per specifici progetti per la
realizzazione delle attività di cui all'articolo 60, comma 4, lett.
f-bis) del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83. A tal fine
l'intervento del Ministero opera secondo i criteri e le modalità
procedurali stabiliti nel presente Decreto e negli appositi
bandi/avvisi ministeriali.
- 2. Le domande possono essere presentate da professori e
ricercatori universitari e dagli enti pubblici di ricerca e da
dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui
all'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997 n.
449.
- 3. I Soggetti Proponenti di cui al precedente comma 2 possono
presentare le domande anche congiuntamente ad uno o più dei
soggetti previsti all'articolo 5 del presente Decreto, che saranno
specificati negli appositi bandi/avvisi ministeriali, comprese le
società di assicurazione, le banche iscritte all'albo di cui
all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui
all'articolo 106 e nell'albo di cui all'articolo 107 del Decreto
Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i fondi mobiliari chiusi
istituiti con Legge 14 agosto 1993, n. 344, le società finanziarie
per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della
Legge 5 ottobre 1991, n. 317, i fondi mobiliari chiusi di cui
all'articolo 36del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
ss.mm.ii.
- 4. Alla presentazione della domanda, i Soggetti Proponenti
devono contestualmente allegare alla medesima formale dichiarazione
di impegno a costituirsi in società entro e non oltre la data di
decretazione di concessione dell'agevolazione, e comunque entro e
non oltre 30 giorni da una formale richiesta da parte del
Ministero.
- 5. I Soggetti Proponenti di cui al precedente comma 2 sono
ammissibili agli interventi del presente decreto solo ove i
relativi regolamenti universitari o degli enti di appartenenza ne
abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e il collocamento
in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di
studio, e abbiano definito le questioni relative ai diritti di
proprietà intellettuale nonché le limitazioni volte a prevenire i
conflitti di interesse con le società costituite o da
costituire.
- 6. I Soggetti Proponenti devono presentare una descrizione
dettagliata del Progetto di ricerca, unitamente alle informazioni
relative al mercato di riferimento, nonché ad un piano di sviluppo
e ad un piano finanziario della nuova società. I Soggetti
Proponenti si impegnano, altresì, a fornire tutti gli elementi
complementari necessari alla valutazione della domanda.
- 7. Le modalità di presentazione delle domande, le modalità ed i
criteri di valutazione, i costi ammissibili, le forme ed i limiti
di aiuto concedibili, le modalità di rendicontazione e di
erogazione e ogni altra condizione inerente la concessione
dell'aiuto saranno disciplinate da appositi bandi/avvisi.
ART. 10
(Garanzie)
- 1. Per gli interventi a valere su risorse nazionali, all'esito
negativo della valutazione dell'esperto economico-finanziario di
cui al successivo articolo 12 comma 3, sia essa nella fase ex
ante che in itinere, il Ministero rispettivamente
ammette il Progetto alle agevolazioni previste o consente la
prosecuzione delle attività progettuali in presenza di idonea
garanzia fideiussoria o assicurativa di un importo pari al 100%
dell'importo totale di agevolazione concessa, rilasciata al
soggetto interessato secondo lo schema approvato dal Ministero con
specifico provvedimento.
- 2. Nei casi di concessione delle anticipazioni, ove richieste
dal Soggetto Beneficiario privato, secondo le misure stabilite nei
singoli bandi/avvisi, le stesse dovranno essere garantite da
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al
soggetto interessato secondo lo schema approvato dal Ministero con
specifico provvedimento.
- 3. Come previsto dall'articolo 9 comma 5 del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge
15 marzo 1997, n. 59" i crediti nascenti dal recupero delle
agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su
ogni altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, a
eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli
previsti dall'articolo 2751-bis del
codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione
spettanti a terzi.
TITOLO II
MODALITA' E TEMPISTICHE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE EX
ANTE E DI CONTRATTUALIZZAZIONE PER I PROGETTI APPROVATI
ART. 11
(Modalità generali di presentazione e valutazione dei progetti
ed elenco esperti)
- 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4
comma 1, lettere a), c) e d) del presente Decreto e in attuazione
delle indicazioni contenute nel Decreto di ripartizione del FIRST,
il Ministero con propri bandi/avvisi invita i soggetti ammissibili
a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i
criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti
temporali e limiti di costo.
- 2. Nei bandi/avvisi, ove non espressamente stabilito, i
requisiti e/vincoli si intendono richiesti per tutta la durata di
svolgimento delle attività di Progetto.
- 3. Nei bandi/avvisi sono definite le modalità per la
presentazione delle domande con specifica descrizione della
modulistica da produrre e sono definiti i termini per la
conclusione delle attività di valutazione finalizzate alla
selezione delle proposte progettuali. All'atto della presentazione
della domanda i soggetti ammissibili devono in ogni caso presentare
il Progetto di ricerca, un capitolato tecnico dettagliato
sottoscritto, nonché accettare lo schema di disciplinare o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo
bando/avviso, nella forma predisposta dal Ministero, contenente le
regole e le modalità per la corretta gestione delle attività
contrattuali.
- 4. Ferme restando le specifiche disposizioni di carattere
procedurale contenute nei successivi articoli, la valutazione dei
progetti il Ministero è effettuata da esperti
tecnico-scientifici, anche internazionali,
nominati dal Ministero e individuati dal CNGR di cui all'art.1
comma 1 lett. d), nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e
dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo i
criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di
conflitti di interesse.
- 5. Oltre ai criteri di cui al comma 4, è comunque previsto che
ciascuno degli esperti tecnico-scientifici
inseriti nell'elenco non possa essere destinatario, salvo eccezioni
adeguatamente motivate, di più di cinque incarichi per anno
solare.
- 6. Gli esperti tecnico-scientifici effettuano la propria
valutazione sulla base di criteri espressi nel successivo articolo.
Il bando/avviso può prevedere ulteriori modalità operative relative
all'attività dell'esperto
tecnico-scientifico.
- 7. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero
adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme
previste dalla Legge.
- 8. Il Ministero iscrive i progetti approvati e i soggetti
fruitori degli interventi, di cui al presente articolo,
nell'Anagrafe nazionale della ricerca.
ART. 12
(Valutazione ex ante tecnico-scientifica ed
economico-finanziaria)
- 1. Gli esperti tecnico-scientifici di cui al precedente
articolo 11 comma 4 effettuano la propria valutazione, entro il
termine indicato nella lettera di incarico e secondo le modalità
ivi indicate dal conferimento dell'incarico, sulla base di criteri
concernenti la qualità della proposta, la qualità delle competenze
coinvolte e le relative modalità organizzative, l'impatto dei
risultati attesi nonché, per le imprese, l'effetto di
incentivazione dell'aiuto pubblico così come definito ai sensi del
Regolamento 651/2014, fatta salva l'individuazione di ulteriori
criteri ovvero l'articolazione in più dettagliati sotto-criteri nel
singolo bando/avviso.
- 2. Il Ministero, per ogni bando/avviso, per gli aspetti di
natura economico-finanziaria può avvalersi di un gruppo di
esperti composto da un numero adeguato di soggetti, individuati ai
sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di
servizi oppure di esperti di settore nell'ambito di un apposito
elenco ministeriale e dell'albo di esperti della Commissione
europea.
- 3. Sui progetti valutati positivamente dagli esperti
tecnico-scientifici, i soggetti di cui al precedente comma 2
effettuano la propria valutazione
economico-finanziaria sulla base di elementi
concernenti la solidità e l'affidabilità
economico-finanziaria dei Soggetti Proponenti, in ordine
alla capacità di sviluppare economicamente l'investimento proposto
e di restituire l'agevolazione, ove concessa nella forma del
credito agevolato, secondo i criteri stabiliti nel
bando/avviso.
- 4. La valutazione di carattere
tecnico-scientifico si conclude con una specifica
motivata relazione dell'esperto
tecnico-scientifico incaricato e, ove positiva,
con la contestuale sottoscrizione, da parte del medesimo esperto,
del capitolato tecnico. Nel caso in cui l'esperto
tecnico-scientifico modifichi il capitolato tecnico, lo stesso deve
essere inviato, per il tramite del Ministero, al Soggetto
Proponente e/o al Soggetto Capofila per l'accettazione ed eventuale
previa rimodulazione dello stesso. Nel caso in cui all'esito della
valutazione di Progetto uno o più Soggetti Proponenti siano stati
esclusi dalle attività previste dal relativo capitolato, i medesimi
Soggetti Proponenti si intendono inammissibili.
- 5. La valutazione di carattere
economico-finanziaria si conclude con una
specifica motivata relazione dell'esperto incaricato, contenente,
ove necessario, condizioni specifiche cui subordinare l'efficacia
del conseguente provvedimento ministeriale di concessione delle
agevolazioni.
- 6. Per i Progetti già selezionati nel quadro di programmi
dell'Unione Europea o di accordi internazionali, a seguito di
bandi/avvisi internazionali di ricerca, l'esperto
tecnico-scientifico valuta la coerenza del capitolato tecnico con
il Progetto Internazionale cui si riferisce e la relativa congruità
dei costi. Ove la valutazione si concluda con esito positivo,
l'esperto tecnico-scientifico procede all'approvazione del
capitolato tecnico.
- 7. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero
adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme
previste dalla Legge.
ART. 13
(Procedure di contrattualizzazione dei progetti
approvati)
- 1. Per i Progetti di ricerca per i quali le valutazioni di cui
al precedente articolo abbiano dato esito positivo, il Ministero
adotta il conseguente decreto di concessione delle agevolazioni
spettanti, di cui forma parte integrante il capitolato tecnico, lo
schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le
parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal
Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta
gestione delle attività contrattuali e le eventuali
condizioni di cui al precedente articolo 12 comma 5.
- 2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente
registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla
documentazione di cui al precedente comma 1, è trasmesso al
Soggetto Proponente e/o al Soggetto Capofila per la successiva
formale accettazione da acquisirsi nei successivi 30 giorni.
- 3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata
alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti
all'adozione del decreto di concessione.
- 4. Il provvedimento ministeriale di diniego è comunicato
tempestivamente ai Soggetti Proponenti e/o Soggetto Capofila
corredato delle relative motivazioni.
- 5. I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel
decreto di concessione e comunque non prima del novantesimo giorno
successivo alla data di presentazione delle domande di cui al
precedente articolo 11 comma 3.
ART. 14
(Variazioni soggettive e/o oggettive)
- 1. In caso di variazioni, siano esse di natura soggettiva che
oggettiva, il Soggetto Capofila è obbligato a darne tempestiva
comunicazione al Ministero, il quale procederà per la necessaria
preventiva autorizzazione. Le variazioni soggettive sono comunque
consentite esclusivamente qualora intervengano tra i Soggetti
Beneficiari del Progetto.
- 2. Nella fase di valutazione ex ante del Progetto, è
consentita la variazione non rilevante dei Progetti di ricerca in
termini soggettivi nel limite del 20% dei soggetti che
rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma
giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in
termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite
del 20% del valore del progetto, ai fini dell'ammissione al
finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla
compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o
escluso per motivazioni di carattere
economico-finanziario senza alterare la qualità e
il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli
obiettivi dichiarati.
- 3. Nella fase di valutazione in itinere del Progetto,
l'esperto tecnico-scientifico di cui all'articolo 12 comma 4 può
valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni
rilevanti, superiori al predetto limite del 20% e non eccedenti il
50%, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o
economico-finanziarie di carattere straordinario.
- 4. Nella fase di valutazione internazionale di Progetti
partecipanti a bandi internazionali, si applicano le regole
previste da questi ultimi, ove consentite dai bandi/avvisi
nazionali integrativi.
- 5. Il Ministero, nel caso di richieste di rimodulazione di
elementi o contenuti progettuali non rientranti nelle ipotesi di
cui ai precedenti commi 2 e 3, provvede direttamente, fatta
eccezione dei casi complessi, per i quali è comunque richiesto il
parere dell'esperto incaricato.
- 6. La domanda di rimodulazione del Progetto, nel caso in cui
contenga una sostituzione nelle attività relative al soggetto
rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere
economico-finanziario, è presentata dal Soggetto
Capofila entro e non oltre 30 giorni dall'accertamento formale
della rinuncia o esclusione.
ART. 15
(Revoca e interruzione)
- 1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con
provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e
delle valutazioni effettuate, in caso di:
- a) perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ivi
compreso il fallimento del Soggetto Beneficiario ovvero l'apertura,
nei confronti del medesimo, di altra procedura concorsuale;
- b) morosità e mancata restituzione degli interessi di
preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
- c) mancata realizzazione del Progetto o mancato raggiungimento
degli obiettivi previsti dal Progetto di ricerca, fatti salvi i
casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi
sopravvenuti e non prevedibili; mancato avvio del Progetto nei
termini indicati dal bando/avviso; mancato rispetto dei termini
massimi previsti dal bando/avviso per la realizzazione del
Progetto; mancata trasmissione della documentazione finale di spesa
nei termini prescritti, salvo proroghe e in tutti gli altri casi di
inadempienza contrattuale;
- d) tutti gli altri casi previsti dal bando/avviso e successivi
atti collegati.
- 2. Nei casi di morosità del Soggetto Beneficiario, alla prima
rata scaduta e non pagata, il Ministero procede con una richiesta
di ripianamento dell'insoluto da effettuarsi entro 30 giorni a far
data dalla medesima richiesta ministeriale. In caso di mancato
pagamento, il Ministero si riserva l'adozione dei più opportuni
provvedimenti, al fine di recuperare il credito vantato. Nel caso
di Progetto concluso, il Ministero dispone la revoca parziale del
provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di
credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli
interessi di revoca). Resta acquisito al Soggetto Beneficiario il
contributo alla spesa erogato. Nel caso di Progetto in corso, il
Ministero dispone la revoca totale del provvedimento di concessione
con disimpegno delle somme non erogate e contestuale recupero
dell'intero finanziamento, oltre interessi di revoca.
- 3. Con riguardo alle procedure fallimentari e alle altre
procedure concorsuali, fatte salve le previsioni di dettaglio di
cui ai commi successivi, nel caso di Progetto concluso, il
Ministero dispone la revoca parziale del provvedimento di
concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato
(recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca).
Resta acquisito al Soggetto Beneficiario il contributo alla spesa
erogato. Nel caso di Progetto in corso, il Ministero dispone la
revoca totale del provvedimento di concessione con disimpegno delle
somme non erogate e contestuale recupero dell'intero finanziamento,
oltre interessi di revoca.
- 4. Nei casi di cui al precedente comma 3, nel caso di Progetto
concluso, il Soggetto Beneficiario avrà diritto, altresì, alla
parte di contributo alla spesa autorizzato, ma non erogato all'atto
della revoca, laddove la mancata erogazione sia stata determinata
da perenzione amministrativa e/o carenza di liquidità di cassa e/o
qualsiasi altra motivazione imputabile al Ministero.
- 5. Resta fermo che per conclusione di Progetto si intende il
compimento di tutte le attività progettuali, ivi incluse le
relazioni dell'esperto tecnico-scientifici e
economico-finanziari che confermino il buon esito
della ricerca finanziata. Nei casi in cui sia prevista un'attività
di verifica finale da parte di un'apposita commissione, il
Ministero riterrà concluso il Progetto all'esito della medesima
verifica.
- 6. In caso di azienda in concordato preventivo o
amministrazione straordinaria le cui attività progettuali si siano
concluse positivamente prima dell'avvio della procedura, se il
piano di ristrutturazione/concordatario prevede l'oggettiva
continuazione delle attività imprenditoriali con salvaguardia e
mantenimento dei posti di lavoro, non si procede alla revoca della
concessione. Il credito vantato, oggetto della dichiarazione del
credito, sarà riferito al solo debito residuo, oltre interessi
contrattualmente previsti. Nei casi di azienda in liquidazione
volontaria le cui attività si siano concluse positivamente, si può
procedere chiedendo l'estinzione anticipata del finanziamento entro
30 giorni e, in caso di mancato pagamento, adottando il
provvedimento di revoca, limitatamente alla parte di agevolazione
concessa sotto forma di credito agevolato, prevedendo il
contestuale recupero del debito residuo maggiorato degli interessi
di revoca. Nei casi di concordato in bianco non viene meno, durante
la pendenza del termine per la presentazione del piano, il
requisito di qualificazione.
- 7. In presenza di interruzione della ricerca per motivi
tecnici, l'Amministrazione si avvarrà della valutazione
dell'esperto tecnico-scientifico di settore che dovrà esprimersi in
merito alla tipologia di interruzione, in particolare se la stessa
sia stata determinata da motivi tecnici indipendenti dalla volontà
del Soggetto Beneficiario. In tale caso il Soggetto Beneficiario
avrà diritto al valore della ricerca eseguito, così come valutato
dall'esperto tecnico-scientifico e dall'esperto
economico-finanziario, sino al momento dell'interruzione.
TITOLO III
MODALITA' E TEMPISTICHE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO ED EROGAZIONE
DELLE AGEVOLAZIONI
ART. 16
(Modalità di valutazione e controllo)
- 1. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, i
Soggetti Beneficiari, mediante il Soggetto Capofila, entro 30
giorni dall'effettuazione della singola spesa progettuale,
producono, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità
esclusivamente di tipo telematico ed aperto, la complessiva
documentazione relativa alla spesa predetta completa di avvenuta
effettiva quietanza.
- 2. Nei 15 giorni successivi alla produzione della
documentazione di cui al precedente comma 1, gli esperti
tecnico-scientifici producono, mediante l'utilizzo di strumenti e
modalità esclusivamente di tipo telematico ed aperto, la relativa
valutazione di congruità e pertinenza.
- 3. Nei 15 giorni successivi alla valutazione di cui al
precedente comma 2, gli esperti economico-finanziari producono,
mediante l'utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo
telematico e aperto, la relativa valutazione di ammissibilità
amministrativa.
- 4. Con cadenza quadrimestrale, decorrente dalla data di avvio
delle attività progettuali, il Ministero effettua le erogazioni di
quanto spettante sulla base degli esiti delle valutazioni di cui ai
precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.
- 5. Ulteriori specifiche disposizioni tecnico-operative saranno
definite in apposito documento a cura della Direzione Generale per
il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
del Ministero, da adottarsi entro i 60 giorni successivi alla
entrata in vigore del presente Decreto.
ART.17
(Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post)
- 1. Con periodicità annuale gli esperti
tecnico-scientifici e economico-finanziari relazionano al
Ministero, ognuno per quanto di competenza, in ordine alla
correttezza delle attività progettuali svolte, ai risultati
conseguiti rispetto a quanto preventivato e al mantenimento delle
condizioni di solidità e affidabilità del Soggetto Beneficiario
privato.
- 2. Eventuali esiti negativi delle valutazioni di cui al
precedente comma 1 determineranno l'adozione da parte del Ministero
di opportuni provvedimenti.
- 3. I Soggetti Beneficiari sono obbligati a rispondere a tutte
le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici
periodici disposte dal Ministero.
ART. 18
(Progetti Internazionali)
- 1. Le modalità di partecipazione, valutazione e selezione dei
Progetti Internazionali sono stabilite nei bandi/avvisi europei o
negli accordi bilaterali o multilaterali, che a quest'ultimi
afferiscono.
- 2. Le modalità di finanziamento dei soggetti partecipanti ai
Progetti Internazionali sono regolate dal presente Decreto, dai
bandi/avvisi di cui al comma 1 e/o da appositi bandi/avvisi
nazionali integrativi.
- 3. Nel caso in cui la valutazione e la selezione dei Progetti
siano effettuate direttamente in sede europea, il Ministero prende
atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie
adottate in tale sede e dispone il relativo finanziamento dei soli
soggetti eleggibili ai sensi del presente Decreto.
- 4. Per i programmi che prevedono un cofinanziamento europeo dei
Progetti, il finanziamento di cui al comma 2 verrà effettuato
utilizzando risorse disponibili sul FIRST e tenendo conto che la
parte di finanziamento europeo dovrà essere disposta, per ciascun
Progetto, con risorse a valere sul Conto IGRUE, quando queste si
rendano disponibili in accordo con le regole di funzionamento dei
programmi internazionali. L'allocazione delle risorse disponibili
sui progetti vincitori dovrà essere effettuata di norma
suddividendo le risorse nazionali e comunitarie in proporzione
eguale su tutti i progetti vincitori.
- 5. Per i progetti ove è previsto un cofinanziamento europeo
sotto forma di rimborso dei contributi erogati dagli Stati Membri,
il finanziamento di cui al comma 2 verrà effettuato utilizzando
risorse disponibili sul FIRST. I rimborsi dei contributi erogati a
valere sul FIRST ed accreditati sul Conto IGRUE potranno essere
utilizzati per il finanziamento di successive iniziative.
- 6. Ove previsto nei bandi/avvisi nazionali integrativi dei
bandi/avvisi internazionali, i Progetti di cui al presente articolo
possono essere totalmente finanziati a valere sui fondi presenti
sul Conto IGRUE.
- 7. In tutti gli altri casi, il Ministero adotta per i Progetti
Internazionali le procedure di cui al presente Decreto, tenendo
conto della tipologia della ricerca, fondamentale, industriale o
sperimentale e delle relative norme stabilite nel presente
Decreto.
- 8. Per i Progetti Internazionali, i costi ammissibili decorrono
dalla data di avvio del progetto internazionale.
- 9. Le intensità di aiuto previste per i Progetti Internazionali
vengono stabilite nei bandi/avvisi internazionali e/o in appositi
bandi/avvisi nazionali integrativi, nel rispetto dei valori massimi
qui riportati:
a) per le imprese, gli enti di ricerca privati (che non
abbiano i requisiti di organismo di ricerca) e tutti gli altri
soggetti privati, tranne quelli individuati nella successiva
lettera b) del presente comma:
a.1) Ricerca fondamentale:
- Contributo in conto capitale: 20% dei costi
ammissibili;
- Credito agevolato: 75% dei costi
ammissibili.
a.2) Ricerca industriale:
- Contributo in conto capitale: 20% dei costi
ammissibili;
- Credito agevolato: 75% dei costi
ammissibili.
a.3) Sviluppo sperimentale:
- Contributo in conto capitale: 10% dei costi
ammissibili;
- Credito agevolato: 70% dei costi
ammissibili.
Per i Progetti Internazionali presentati da piccole e medie
imprese, l'intensità del contributo in conto capitale è aumentata
del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.
Contemporaneamente l'intensità del credito agevolato è diminuita
dello stesso ammontare.
E' data facoltà di rinunciare alla quota di credito agevolato.
Tale rinuncia non dà diritto ad alcuna variazione della quota di
contributo in conto capitale.
b) Per le Università, gli Enti pubblici di ricerca, gli
Organismi di ricerca (pubblici e privati) e gli altri soggetti
pubblici:
b.1) Ricerca fondamentale:
- Contributo in conto capitale: 70% dei costi
ammissibili;
- Credito agevolato: 0% dei costi
ammissibili;
b.2) Ricerca industriale:
- Contributo in conto capitale: 50% dei costi
ammissibili;
- Credito agevolato: 0% dei costi
ammissibili;
b.3) Sviluppo sperimentale;
- Contributo in conto capitale: 25% dei costi
ammissibili;
- Credito agevolato: 0% dei costi
ammissibili.
- 10. Ove previsto negli atti costitutivi delle iniziative
internazionali e/o nelle convenzioni stipulate tra il Ministero e
gli organi gestionali di dette iniziative, il Ministero può
affidare agli organi gestionali delle iniziative internazionali la
gestione della fase in itinere dei progetti, inclusa l'erogazione
dei fondi nazionali ai beneficiari italiani. In tal caso, il
Ministero potrà trasferire agli organi gestionali delle iniziative
internazionali i fondi necessari per il finanziamento dei
beneficiari italiani.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART.19
(Disposizioni transitorie e finali)
- 1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano ai
progetti presentati a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, ovvero a quelli presentati prima della sua
entrata in vigore qualora soddisfino tutte le condizioni di cui al
presente Decreto.
- 2. Per gli accordi di programma già stipulati alla data di
entrata in vigore del presente Decreto e/o in regime di proroga
(adottata o da adottarsi), con riguardo alle domande presentate a
far data dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 19
febbraio 2013 n. 115 in poi, si applica il regime di aiuti di cui
al regolamento comunitario vigente al momento della presentazione
dell'istanza. Restano, invece, ferme le modalità di finanziamento e
procedure operative di cui alla normativa richiamata
dall'accordo.
- 3. Per il completamento degli adempimenti connessi alla
realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti
disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità
procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.
- 4. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla
ricerca, sviluppo ed innovazione è fissata al 31 dicembre 2020 in
coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 59 del Regolamento
651/2014.
Il presente Decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.