Decreto Ministeriale
26 luglio 2016
n. 594
Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma
1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto
legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5,
dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero
dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato" (Legge finanziaria 2003) e ss.mm.ii, e in particolare
l'articolo 72;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in
particolare l'articolo 1, comma 870, recante l'istituzione del
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica,
la cui autorizzazione di spesa è stata successivamente ridotta dal
comma 49, dell'art. , della legge 24 dicembre 2012, n.
228 e dalla lett. f), del comma 2, dell'art. 27, del
decreto legge 12 settembre 2013, n. 104;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli
articoli 20 e 21, che regolamentano le procedure di valutazione in
materia di progetti di ricerca fondamentale, secondo le prassi
internazionali della "peer review";
VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
recante misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare
l'articolo 62, comma 2, che prevede che con uno o più decreti di
natura non regolamentare il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, in conformità con le procedure di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca le
spese ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attività e
degli strumenti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure
delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed
erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole
fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia
di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca, dello
sviluppo e dell'innovazione;
VISTA il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n° 35, di
conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, , recante
misure di semplificazione in materia di ricerca fondamentale, ed in
particolare l'articolo 31, che stabilisce le modalità di
effettuazione delle verifiche scientifiche, amministrative e
contabili relative ai progetti di ricerca fondamentale;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2013 n. 115,
recante le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli
investimenti nella Ricerca Scientifica e tecnologica (FIRST) nonché
disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a
valere sulle relative risorse, a norma degli artt. 60, 61, 62 e 63
del Decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i cui interventi
sono dichiarati compatibili con il mercato comune a norma del
Regolamento (CE) n. 800/2008;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modifiche e integrazioni, recante "Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea ("TFUE" e/o "Trattato di Lisbona"), come pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ("GUUE") il 9 maggio
2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che
istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)
- Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20/12/2013;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1290/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che
stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione
nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione
(2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n.
1906/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
del 20/12/2013;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione
per categoria);
VISTE le comunicazioni della Commissione europea
2014 C/198/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
VISTA la Decisione del Consiglio n. 2013/743/UE
del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di
attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione
(2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE,
2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20/12/2013;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante il Codice dell'Amministrazione Digitale;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Ricerca e Innovazione approvato dalla Commissione europea il 14
luglio 2015;
VISTO il Programma Nazionale di Ricerca ("PNR")
2015/2020, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti
finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema
nazionale della ricerca;
VISTO il Programma Quadro europeo
Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i
Progetti per la Ricerca e l'Innovazione;
RAVVISATA la necessità di individuare nuove
procedure per disciplinare gli interventi volti a sostenere e
garantire le attività di ricerca fondamentale, con conseguente
abrogazione del decreto 115/2013 innanzi citato;
DECRETA
ART. 1
(Ambito di applicazione e definizioni)
- 1. Il presente decreto disciplina le modalità procedurali di
selezione, gestione e controllo dei progetti di ricerca
fondamentale ammessi a valere sul Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
- 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
- a)Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'articolo 61 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e ss.mm.ii.;
- c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- d) università: le università, statali e non statali, e gli
istituti universitari a ordinamento speciale;
- e) enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca
vigilati dal MIUR;
- f) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti
soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
- g) CdS: i Comitati di Selezione di cui all'articolo 20 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall'art. 63
del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
- h) ERC: l'European Research Council;
- i) unità operativa: l'insieme delle persone fisiche costituenti
un gruppo di ricerca guidato da un responsabile scientifico locale,
con sede operativa presso una università o istituzione
universitaria italiana, statale o non statale, o presso un ente
pubblico di ricerca vigilato dal MIUR;
- j) responsabile scientifico del progetto: il coordinatore
nazionale del progetto, articolato in una o più unità
operative;
- k) organismi di ricerca: tutti i soggetti pubblici o privati,
esclusi gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal
MIUR, le cui finalità principali consistano nello svolgere in
maniera indipendente attività di ricerca e nel garantire un'ampia
diffusione dei risultati di tale attività mediante l'insegnamento,
la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; qualora tali
soggetti svolgano anche attività economiche, il finanziamento, i
costi e i ricavi di tali attività devono formare oggetto di
contabilità separata; le imprese in grado di esercitare
un'influenza decisiva su tali soggetti, ad esempio in qualità di
azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso
preferenziale ai risultati generati.
ART. 2
(Norme generali)
- 1. Tutti gli interventi diretti al sostegno delle attività di
ricerca fondamentale di cui al presente decreto sono realizzati a
valere sulle complessive disponibilità del FIRST che, ai sensi
dell'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
- 2. Gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati
secondo modalità procedurali di tipo valutativo, attraverso
l'ausilio di strumenti informatizzati.
- 3. I progetti, presentati in risposta ad appositi bandi,
possono riguardare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca
nell'ambito dei macrosettori di ricerca e dei relativi settori come
determinati dall'ERC.
- 4. I singoli bandi indicano il costo massimo che può essere
previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile
per ciascuno dei macrosettori ERC, ed eventualmente per ciascuno
dei relativi settori.
- 5. Il finanziamento dei progetti di ricerca fondamentale è
previsto interamente nella forma di contributo nella spesa, nella
misura stabilita dai singoli bandi.
ART. 3
(Modalità procedurali di valutazione)
- 1. Il Ministero con propri avvisi invita i soggetti ammissibili
a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i
criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti
temporali e i limiti di costo.
- 2. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20 e 21
della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss. mm. e ii., le modalità di
valutazione e selezione dei progetti di ricerca fondamentale
seguono le prassi internazionali della "peer review", e si
articolano nelle seguenti fasi:
- a) definizione, da parte del CNGR, dei criteri di valutazione
dei progetti (che saranno riportati nei singoli bandi), compresi
quelli relativi ad una eventuale fase di pre-selezione, ove
prevista nei bandi;
- b) individuazione, da parte del CNGR, dei nominativi degli
esperti chiamati a far parte dei Comitati di Selezione (CdS),
successivamente nominati con apposito decreto ministeriale;
- c) individuazione, per ogni progetto, da parte del competente
CdS, di tre esperti esterni, scelti, mediante procedura telematica
in grado di garantirne l'anonimato, dall'albo di esperti
scientifici del MIUR nel rispetto del criterio della competenza
scientifica;
- d) individuazione, per ogni progetto, da parte del competente
CdS, di un esperto detto "rapporteur", cui viene affidato il
compito di redigere, sulla base dei pareri rilasciati dagli altri
esperti, un dettagliato Rapporto di Valutazione (Evaluation Summary
Report - ESR) provvisorio, riportante un giudizio qualitativo e un
punteggio numerico, sul quale dovrà essere acquisito il consenso
degli altri esperti;
- e) a seguito di consenso degli altri esperti, l'ESR provvisorio
diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato
raggiungimento del consenso spetta al CdS, collegialmente, la
stesura dell'ESR definitivo, tenendo conto del parere di tutti gli
esperti da esso stesso incaricati;
- f) acquisiti tutti gli ESR definitivi, il CdS competente, nel
rigoroso rispetto dei punteggi ricevuti da ogni progetto
nell'ESR definitivo, completa il proprio lavoro stilando la
graduatoria dei progetti, e analizza il budget richiesto da
ogni progetto, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite
nei singoli bandi, il costo congruo ed il relativo
finanziamento;
- g) con proprio decreto, nel rispetto della graduatoria stilata
dal competente CdS ed entro 30 giorni dal completamento delle
procedure di valutazione e selezione, il MIUR ammette a
finanziamento i progetti fino all'esaurimento delle risorse
disponibili; a tale scopo, i singoli bandi possono prevedere che,
nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per
garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati "pari
merito" in base al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, un
ulteriore criterio di valutazione, relativo esclusivamente a tali
progetti, sia riservato alla scelta del CdS;
- h) nei successivi 60 giorni, il MIUR eroga i relativi
contributi, nella misura e con le modalità stabilite dal decreto di
ammissione a finanziamento.
ART. 4
(Modalità di gestione e controllo)
- 1. Nella fase di esecuzione dei progetti, le varianti alla sola
articolazione economica non sono soggette ad approvazione
preventiva da parte del MIUR. Le varianti scientifiche relative
alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto
previa approvazione del MIUR.
- 2. Il MIUR assicura, secondo modalità procedurali previste dai
singoli bandi, la portabilità dei progetti conseguente
all'eventuale trasferimento di sede o di ente del responsabile
scientifico del progetto o del responsabile locale.
- 3. Le rendicontazioni contabili sono effettuate da ciascun
responsabile locale, mediante apposita procedura telematica,
entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la
possibilità, da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali
per eventuali spese relative alla diffusione dei risultati.
- 4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto
legge 9 febbraio 2012, n° 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n° 5, le
verifiche scientifiche, amministrative e contabili dei progetti di
ricerca fondamentale sono effettuate dal MIUR, anche mediante
apposite commissioni, esclusivamente al termine dei progetti e
previa acquisizione di idonea documentazione che illustri i
risultati di appositi audit interni effettuati
dall'ente beneficiario.
- 5. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di
legge, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta
la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del
responsabile dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque
anni dalla data dell'accertamento.
- 6. Nei casi in cui dalle verifiche amministrative e contabili
si evidenzi un ammontare di spese ammissibili che, nel rispetto
delle regole stabilite nei singoli bandi, dia luogo ad un
contributo MIUR inferiore rispetto a quanto già erogato, ovvero nei
casi in cui, per qualsiasi motivo, si debba procedere alla revoca
del finanziamento, il MIUR procede al recupero delle somme già
erogate in eccesso anche mediante compensazione con ogni altra
erogazione o contributo da assegnare agli enti responsabili.
- 7. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva
la possibilità, da definire nei singoli bandi, di dilazioni
temporali per eventuali attività relative alla diffusione dei
risultati, il responsabile scientifico di ogni progetto trasmette
al MIUR, con modalità telematica, una relazione scientifica
conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati
ottenuti.
- 8. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di
valutazione del sistema universitario e della ricerca, la
valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di
competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione
dell'Università e della Ricerca (ANVUR)
ART. 5
(Soggetti ammissibili)
- 1. Possono presentare i progetti di cui al presente decreto le
università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non
statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad
ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati
dal MIUR.
- 2. I finanziamenti sono assegnati alle
università/enti sedi delle unità operative.
- 3. I singoli bandi possono definire le modalità per l'eventuale
partecipazione ai progetti di organismi di ricerca, senza che
questi possano costituire unità operative autonome; in ogni caso,
l'impegno finanziario di tali soggetti non potrà mai superare la
percentuale del 10% del costo del progetto.
Art. 6
(Costi Ammissibili)
- 1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
- a) personale: sono considerati ammissibili i costi
relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti
di ricerca da professori, ricercatori, tecnologi, assegnisti,
dottorandi, e qualunque altra figura professionale individuata
dall'articolo 18, comma 5, della legge 240/2010 e successive
modifiche e integrazioni; resta ferma la possibilità, per il MIUR,
di escludere dai costi rendicontabili, con specifiche disposizioni
dei singoli bandi, particolari categorie professionali tra quelle
indicate dal citato articolo 18, comma 5, della legge 240/2010;
- b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e
per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il
progetto, applicando il criterio dell'ammortamento con le
modalità stabilite nei singoli bandi, nel rispetto dei
principi della buona prassi contabile;
- c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza
tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del
progetto;
- d) altri costi di esercizio (quali, a titolo esemplificativo,
ma non esaustivo: materiali di consumo; pubblicazione di libri;
missioni all'estero e partecipazione a eventi formativi e/o
divulgativi all'estero purché sostenuti espressamente per il
progetto e ad esso strettamente riconducibili; costi per
l'acquisizione e l'utilizzo di brevetti);
- e) spese generali, secondo quanto stabilito nel successivo
articolo 7.
Art. 7
(Spese generali)
- 1. Le spese generali sono ammissibili nella misura forfettaria
del 60% dei costi del personale, e non sono soggette a
rendicontazione.
- 2. Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma
non esaustivo, ai seguenti costi:
- a) personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretari
e simili);
- b) funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia,
riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas
vari);
- c) funzionalità operativa (es. posta, telefono, fax,
cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti,
biblioteca);
- d) assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti,
previdenze interne, antinfortunistica, coperture
assicurative);
- e) funzionalità organizzativa (es. attività direzionale non
tecnico‐scientifica, contabilità generale, acquisti);
- f) missioni, viaggi e partecipazione a eventi formativi e/o
divulgativi in Italia;
- g) costi generali inerenti ad immobili ed impianti
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assicurazioni), nonché alla manutenzione (ordinaria e
straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di
ricerca;
- h) costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse
le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi e per la
pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche e
di settore e degli oneri relativi a open access e open data;
- i) eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze
legali e/o amministrative;
- j) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non
esposti nelle voci di spesa di cui al precedente articolo 5.
ART. 8
(Disposizioni transitorie e finali )
- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
progetti presentati a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
- 2. Per il completamento degli adempimenti connessi alla
realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti
disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali
stabilite dalle disposizioni stesse.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.