Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 26 luglio 2016 n. 594

Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2003) e ss.mm.ii, e in particolare l'articolo 72;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, la cui autorizzazione di spesa è stata successivamente ridotta dal comma 49, dell'art. , della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dalla lett. f), del comma 2, dell'art. 27, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli articoli 20 e 21, che regolamentano le procedure di valutazione in materia di progetti di ricerca fondamentale, secondo le prassi internazionali della "peer review";

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'articolo 62, comma 2, che prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca le spese ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;

VISTA il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n° 35, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, , recante misure di semplificazione in materia di ricerca fondamentale, ed in particolare l'articolo 31, che stabilisce le modalità di effettuazione delle verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca fondamentale;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2013 n. 115, recante le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e tecnologica (FIRST) nonché disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli artt. 60, 61, 62 e 63 del Decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i cui interventi sono dichiarati compatibili con il mercato comune a norma del Regolamento (CE) n. 800/2008;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE" e/o "Trattato di Lisbona"), come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ("GUUE") il 9 maggio 2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20/12/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20/12/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTE le comunicazioni della Commissione europea 2014 C/198/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTA la Decisione del Consiglio n. 2013/743/UE del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20/12/2013;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale;

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Ricerca e Innovazione approvato dalla Commissione europea il 14 luglio 2015;

VISTO il Programma Nazionale di Ricerca ("PNR") 2015/2020, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca;

VISTO il Programma Quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l'Innovazione;

RAVVISATA la necessità di individuare nuove procedure per disciplinare gli interventi volti a sostenere e garantire le attività di ricerca fondamentale, con conseguente abrogazione del decreto 115/2013 innanzi citato;

 

DECRETA

ART. 1
(Ambito di applicazione e definizioni)

  • 1. Il presente decreto disciplina le modalità procedurali di selezione, gestione e controllo dei progetti di ricerca fondamentale ammessi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
  • 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
    • a)Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
    • b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ss.mm.ii.;
    • c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    • d) università: le università, statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
    • e) enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;
    • f) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
    • g) CdS: i Comitati di Selezione di cui all'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall'art. 63 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
    • h) ERC: l'European Research Council;
    • i) unità operativa: l'insieme delle persone fisiche costituenti un gruppo di ricerca guidato da un responsabile scientifico locale, con sede operativa presso una università o istituzione universitaria italiana, statale o non statale, o presso un ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR;
    • j) responsabile scientifico del progetto: il coordinatore nazionale del progetto, articolato in una o più  unità operative;
    • k) organismi di ricerca: tutti i soggetti pubblici o privati, esclusi gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, le cui finalità principali consistano nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca e nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tale attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; qualora tali soggetti svolgano anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività devono formare oggetto di contabilità separata; le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tali soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

ART. 2
(Norme generali)

  • 1. Tutti gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilità del FIRST che, ai sensi dell'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
  • 2. Gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati secondo modalità procedurali di tipo valutativo, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati.
  • 3. I progetti, presentati in risposta ad appositi bandi, possono riguardare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei macrosettori di ricerca e dei relativi settori come determinati dall'ERC.
  • 4. I singoli bandi indicano il costo massimo che può essere previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per ciascuno dei macrosettori ERC, ed eventualmente per ciascuno dei relativi settori.
  • 5. Il finanziamento dei progetti di ricerca fondamentale è previsto interamente nella forma di contributo nella spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi.

ART. 3
(Modalità procedurali di valutazione)

  • 1. Il Ministero con propri avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali e i limiti di costo.
  • 2. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss. mm. e ii., le modalità di valutazione e selezione dei progetti di ricerca fondamentale seguono le prassi internazionali della "peer review", e si articolano nelle seguenti fasi:
    • a) definizione, da parte del CNGR, dei criteri di valutazione dei progetti (che saranno riportati nei singoli bandi), compresi quelli relativi ad una eventuale fase di pre-selezione, ove prevista nei bandi;
    • b) individuazione, da parte del CNGR, dei nominativi degli esperti chiamati a far parte  dei Comitati di Selezione (CdS), successivamente nominati con apposito decreto ministeriale;
    • c) individuazione, per ogni progetto, da parte del competente CdS, di tre esperti esterni, scelti, mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato, dall'albo di esperti scientifici del MIUR nel rispetto del criterio della competenza scientifica;
    • d) individuazione, per ogni progetto, da parte del competente  CdS, di un esperto detto "rapporteur", cui viene affidato il compito di redigere, sulla base dei pareri rilasciati dagli altri esperti, un dettagliato Rapporto di Valutazione (Evaluation Summary Report - ESR) provvisorio, riportante un giudizio qualitativo e un punteggio numerico, sul quale dovrà essere acquisito il consenso degli altri esperti;
    • e) a seguito di consenso degli altri esperti, l'ESR provvisorio diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento del consenso spetta al CdS, collegialmente, la stesura dell'ESR definitivo, tenendo conto del parere di tutti gli esperti da esso stesso incaricati;
    • f) acquisiti tutti gli ESR definitivi, il CdS competente, nel rigoroso rispetto dei punteggi  ricevuti da ogni progetto nell'ESR definitivo, completa il proprio lavoro stilando la graduatoria dei progetti, e analizza il  budget richiesto da ogni progetto, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, il costo congruo ed il relativo finanziamento;
    • g) con proprio decreto, nel rispetto della graduatoria stilata dal competente CdS ed entro 30 giorni dal completamento delle procedure di valutazione e selezione, il MIUR ammette a finanziamento i progetti fino all'esaurimento delle risorse disponibili; a tale scopo, i singoli bandi possono prevedere che, nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati "pari merito" in base al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, un ulteriore criterio di valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti, sia riservato alla scelta del CdS;
    • h) nei successivi 60 giorni, il MIUR eroga i relativi contributi, nella misura e con le modalità stabilite dal decreto di ammissione a finanziamento.

ART. 4
(Modalità di gestione e controllo)

  • 1. Nella fase di esecuzione dei progetti, le varianti alla sola articolazione economica non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR. Le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR.
  • 2. Il MIUR assicura, secondo modalità procedurali previste dai singoli bandi, la portabilità dei progetti conseguente all'eventuale trasferimento di sede o di ente del responsabile scientifico del progetto o del responsabile locale.
  • 3. Le rendicontazioni contabili sono effettuate da ciascun responsabile locale,  mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilità, da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali spese relative alla diffusione dei risultati.
  • 4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legge 9 febbraio 2012, n° 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n° 5, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili dei progetti di ricerca fondamentale sono effettuate dal MIUR, anche mediante apposite commissioni, esclusivamente al termine dei progetti e previa acquisizione di idonea documentazione che illustri i risultati  di appositi  audit interni effettuati dall'ente beneficiario.
  • 5. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del finanziamento  e l'automatica esclusione del responsabile dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.
  • 6. Nei casi in cui dalle verifiche amministrative e contabili si evidenzi un ammontare di spese ammissibili che, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, dia luogo ad un contributo MIUR inferiore rispetto a quanto già erogato, ovvero nei casi in cui, per qualsiasi motivo, si debba procedere alla revoca del finanziamento, il MIUR procede al recupero delle somme già erogate in eccesso anche mediante compensazione con ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli enti responsabili.
  • 7. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilità, da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali attività relative alla diffusione dei risultati, il responsabile scientifico di ogni progetto trasmette al MIUR, con modalità telematica, una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti.
  • 8. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR)

ART. 5
(Soggetti ammissibili)

  • 1. Possono presentare i progetti di cui al presente decreto le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR.
  • 2. I finanziamenti  sono  assegnati alle università/enti sedi delle unità operative.
  • 3. I singoli bandi possono definire le modalità per l'eventuale partecipazione ai progetti di organismi di ricerca, senza che questi possano costituire unità operative autonome; in ogni caso, l'impegno finanziario di tali soggetti non potrà mai superare la percentuale del 10% del costo del progetto.

Art. 6
(Costi Ammissibili)

  • 1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
  • a) personale: sono considerati ammissibili i costi  relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da professori, ricercatori, tecnologi, assegnisti, dottorandi, e qualunque altra figura professionale individuata dall'articolo 18, comma 5, della legge 240/2010 e successive modifiche e integrazioni; resta ferma la possibilità, per il MIUR, di escludere dai costi rendicontabili, con specifiche disposizioni dei singoli bandi, particolari categorie professionali tra quelle indicate dal citato articolo 18, comma 5, della legge 240/2010;
    • b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il progetto, applicando il criterio dell'ammortamento con le modalità  stabilite nei singoli bandi, nel rispetto dei principi della buona prassi contabile;
    • c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
    • d) altri costi di esercizio (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; pubblicazione di libri; missioni all'estero e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi all'estero purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili; costi per l'acquisizione e l'utilizzo di brevetti);
    • e) spese generali, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 7.

Art. 7
(Spese generali)

  • 1. Le spese generali sono ammissibili nella misura forfettaria del 60% dei costi del personale, e non sono soggette a rendicontazione.
  • 2. Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai seguenti costi:
    • a) personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretari e simili);
    • b) funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari);
    • c) funzionalità operativa (es. posta, telefono, fax, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca);
    • d) assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative);
    • e) funzionalità organizzativa (es. attività direzionale non tecnico‐scientifica, contabilità generale, acquisti);
    • f) missioni, viaggi e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi in Italia;
    • g) costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;
    • h) costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi e per la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche e di settore e degli oneri relativi a open access e open data;
    • i) eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative;
    • j) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non esposti nelle voci di spesa di cui al precedente articolo 5.

 

 

ART. 8
(Disposizioni transitorie e finali )

  • 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
  • 2. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

IL MINISTRO
Prof. Stefania Giannini