VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni, con la quale è stato istituito il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
21 febbraio 2014, con il quale la Senatrice prof.ssa Stefania
Giannini è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa
alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59", il quale
stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi
provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca
sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed
affluiscono ad apposito "Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca" finanziati dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
VISTO, in particolare, il comma 2 del citato
articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che prevede
che il predetto fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le
istituzioni finanziati con decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla richiesta;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.
213, concernente il "Riordino degli enti di ricerca in attuazione
dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";
VISTO in particolare l'articolo 13 del predetto
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante disposizioni
relative al "Riconoscimento e valorizzazione del merito
eccezionale", in base al quale gli enti di ricerca "possono
assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato,
nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e
tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con
inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di
ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o
tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione
scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono
distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di
alti riconoscimenti scientifici in ambito
internazionale";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 28 dicembre 2015, n. 963,
concernente l' "Identificazione dei programmi di ricerca di alta
qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e
successive modificazioni";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 10 agosto 2015, n. 599, concernente
il riparto delle disponibilità finanziarie del "Fondo ordinario per
gli enti e le istituzioni di ricerca" (FOE) per l'anno 2015,
registrato dalla Corte dei conti in data 15 settembre 2015, reg.ne
provv. n. 3857;
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 3,
lettera h), del predetto decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 10 agosto 2015, n. 599, che destina
la somma di € 791.024 all'assunzione per chiamata diretta ai sensi
dell'articolo 13 del d.lgs. n. 213/2009, secondo modalità definite
con apposito regolamento ministeriale;
VISTA la Circolare n. 35 del 9 novembre 2015,
emanata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
Pubblica Amministrazione, concernente l'interpretazione e
l'applicazione dell'articolo 13 "Riconoscimento e valorizzazione
del merito eccezionale" del decreto legislativo 31 dicembre 2009,
n. 213 e, in particolare, il paragrafo 2.2 "Chiamata diretta a
valere su quota riservata del FOE con Avviso MIUR" e 2.3
"Chiamata diretta a valere su risorse proprie con Avviso
MIUR";
D E C R E T A
Art. 1
Ambito di applicazione
Art.
2
Modalità attuative
Art.
3
Procedura di valutazione delle candidature proposte
dagli enti
Art.
4
Stipula del contratto di assunzione
Art.
5
Norme finali
IL MINISTRO
prof.ssa Stefania Giannini