VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma
1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto
legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5,
dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero
dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO l'art. 230 del Regio Decreto 23 maggio
1924, n.827, recante le modalità per effettuare versamenti di somme
nelle Tesorerie statali;
VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze 9 ottobre 2006, prot. n. 293 "Regolamento
recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento
presso le Tesorerie statali;
VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze 11 dicembre 2013, n.141 recante norme per la
dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria
statale;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante
"Riforma degli Ordinamenti didattici universitari";
VISTA la legge 2 agosto 1999 n.264, recante
"norme in materia di accesso ai corsi universitari";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n.509
"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.270, "Modifiche
al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono
state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le
classi dei corsi delle lauree magistrali;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate", e successive modificazione;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 recante
"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico" e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
193, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e, in
particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante
"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata
nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n.
11;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999,
n.368 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e
delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che
modificano la direttiva 93/16/CEE" e, in particolare,
l'art. 36, comma 1 - come modificato dall'art.21, comma
1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 2013, n.104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128 -,
in base al quale "con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le
modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i
contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la
valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel
rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si
svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola
tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un
calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti
secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono
assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al
curriculum degli studi; d) all'esito delle prove è formata
una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono
destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66";
VISTO il comma 433 dell'art.2, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 - come sostituito dall'art.7 del decreto
legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla
legge 30 ottobre 2008, n.169 -, in base al quale "Al concorso
per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n.368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i
laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo
periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle
scuole di specializzazione a condizione che conseguano
l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non
ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche
di dette scuole immediatamente successiva al concorso
espletato";
VISTO l'art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014
n.90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n.,
in base al quale "[…..] l'importo massimo richiesto al singolo
candidato non può eccedere la somma di 100,00 euro e le
corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle
predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli
oneri connessi alle prove di ammissione";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48, recante
"Nuovo Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi
dell'art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999,
n.368", che ha sostituito il Regolamento emanato con decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30
giugno 2014, n.105 (registrato alla Corte dei conti il 30 aprile
2015, foglio n. 1801 e pubblicato nella G.U. n. 99 del 30 aprile
2015);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 marzo 2007 recante "Costo contratto formazione
specialistica dei medici" e s.m.i., registrato alla Corte
dei conti il 23 maggio 2007 - registro n.6 - foglio 116;
VISTO il comma 3-bis dell'art.20 del richiamato
D.Lgs. n.368/1999 - come modificato dall'art.15 del decreto
legge 24 giugno 2014, n.90, convertito in Legge 11 agosto 2014
n.114 -, in base al quale "con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre
2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene
ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.258
del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi
previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì
le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica".
Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma
sono destinati all'incremento dei contratti di formazione
specialistica medica".
VISTO il comma 3-ter del richiamato art.20,
D.Lgs. n.368/1999, in base al quale "la durata dei corsi di
formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma
3-bis, si applica a decorrere dall'Anno Accademico 2014/2015 di
riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in
corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità
nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore
l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e
l'ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo
decreto di cui al comma 3-bis";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4
febbraio 2015 prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27
aprile 2015, foglio 1-1724), recante il "Riordino delle scuole
di specializzazione di area sanitaria" in attuazione
dell'art.20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato
dall'art.15 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n.114/2014, che
ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005
recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area
sanitaria";
VISTO il comma 1, dell'art. 35, del citato D.Lgs.
n. 368/1999, in base al quale "Con cadenza triennale ed entro
il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie
e sulla base di una approfondita analisi della situazione
occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da
formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del
terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il
numero globale degli specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo
di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero
degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina
e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione
specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi
previsti per i pensionamenti e delle esigenze di
programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio
sanitario nazionale";
VISTO il comma 2, del richiamato art.35, D.Lgs.
n.368/1999, in base al quale "In relazione al decreto di cui al
comma 1, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute,
determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di
specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43,
tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale
delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della
scuola stessa";
VISTO l'art.3, comma 3 del citato Decreto
ministeriale 4 febbraio 2015 n.68, in base al quale si dispone che
"con specifico e successivo provvedimento verranno identificati
i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli
indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le
singole strutture di sede e della rete formativa ai fini
dell'attivazione della scuola";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
università e ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, del
29 marzo 2006 e successive modificazioni e integrazioni, con il
quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle
Scuole di specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005;
VISTI i decreti direttoriali del 12
dicembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, con i
quali sono state istituite le Scuole di specializzazione
dell'area sanitaria ai sensi del D.M. 1 agosto 2005;
VISTI i decreti del Ministro della salute del 6
novembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, emanati di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, relativi all'accreditamento delle strutture facenti parte
della rete formativa delle suddette Scuole di
specializzazione;
VISTI i decreti direttoriali, emessi in data 17 e
21 aprile 2015, con i quali il MIUR in attuazione del D.M.
n.68/2015 ha riordinato le Scuole di specializzazione dell'area
sanitaria in precedenza istituite;
TENUTO CONTO che, in attesa dell'attuazione di
quanto disposto all'art. 3, comma 3 del citato Decreto
interministeriale 4 febbraio 2015, n.68 e stante il riordino ancora
in atto, perdurano, in via transitoria, gli effetti dei precedenti
decreti di accreditamento;
VISTI i decreti del Ministro della salute del 5
maggio 2016, emanati di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, relativi all'accreditamento ai
sensi del citato D.M. 29 marzo 2006 delle strutture facenti parte
della rete formativa delle suddette Scuole di specializzazione di
nuova istituzione;
VISTI i decreti direttoriali 6 maggio 2016 con i
quali il MIUR, a seguito delle istanze pervenute dai vari Atenei
tramite la banca dati Off. SSM 2015-2016, ha proceduto alla
istituzione di nuove Scuole di Specializzazione ai sensi dei nuovi
Ordinamenti di cui al D.M. n.68/2015;
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 209
concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio
2016-2018";
VISTA la Tabella 2 di cui al Decreto del
Ministero dell'Economia e Finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015
recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e, in
particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'Economia e Finanze, sul quale confluisce anche
il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs.
n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;
VISTO il riparto relativo al citato capitolo
2700, in particolare lo stanziamento specificatamente destinato al
finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs.
n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;
CONSIDERATO che, in ragione del riordino degli
Ordinamenti didattici da parte degli Atenei, avviato con il citato
D.I. n.68/2015, i risparmi derivanti dalla riduzione dei percorsi
di specializzazione nonché dalle opzioni esercitate da parte degli
specializzandi verso i nuovi Ordinamenti di durata ridotta sono
destinati all'incremento nel tempo dei contratti di formazione
specialistica medica, così come prevede il sopra citato art. 20 del
D.Lgs. n.368/1999 e s.m.i.;
VISTA la comunicazione del 2 aprile 2015, fornita
per via telematica, con la quale il Ministero della Salute ha
indicato al MIUR il fabbisogno, individuato dalla Regioni e dalle
Province autonome di Trento e Bolzano ex art. 35, comma 1, del
D.Lgs. n.368/1999, dei medici specialisti da formare per il
triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTA la nota del 19 gennaio 2016 prot. n.2163
con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Ministero
dell'economia e delle Finanze di conoscere le risorse economiche
finalizzate al finanziamento dei contratti di formazione
specialistica dei medici per l'a.a. 2015-2016;
VISTA la nota del 29 gennaio 2016 prot. n. 7480
con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, in
riscontro alla nota del Ministero della salute prot. n. 2163/2016
ha effettuato la ricognizione generale delle attuali autorizzazioni
di spesa correlate alla formazione specialistica dei medici;
VISTA la nota del 7 aprile 2016 prot. n. 9060 con
la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con riferimento alla coorte di specializzandi iscritti
agli a. a. precedenti, ha comunicato al Ministero
dell'economia e finanze l'ammontare della spesa prevista per l'A.A.
2015-2016 relativa alla corresponsione dei contratti di formazione
medica specialistica già in essere;
VISTA la nota del 19 aprile 2016 prot. MEF-RGS n.
36214 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, alla
luce delle risorse disponibili, ha comunicato il numero dei
contratti di formazione medica specialistica attivabili con risorse
statali per l'A.A. 2015-2016, pari a n. 6.133 contratti
;
VISTO il decreto del 13 maggio 2016 del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art.35, comma
1, del citato D.Lgs. n.368/1999 e contenente "la determinazione
del numero globale degli specialisti da formare annualmente per
ciascuna delle tipologie di specializzazione individuato
tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la
corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i
corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici
ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro
epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e
delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del
Servizio sanitario nazionale", per un totale di n. 6.133
specialisti medici da formare per l'A.A. 2015/2016;
VISTA la nota 14 marzo 2016 prot. n. 6534
con la quale il MIUR, stante le previsioni di cui all'articolo 5,
comma 4, del Regolamento n. 48/2015, nel dare comunicazione
dell'apertura della Banca Dati Offerta formativa - SSM
2015-2016, ha altresì chiesto alle Università di comunicare,
prima dell'emanazione del bando di concorso, gli eventuali
contratti aggiuntivi - rispetto a quelli finanziati con risorse
statali e regionali - derivanti da donazioni o finanziamenti di
Enti pubblici o privati, da attivare per l'A.A. 2015-2016 con
riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del
Decreto ministeriale n.68/2015 e compatibilmente con la capacità
recettiva delle stesse Scuole;
VISTE le proposte caricate in Banca dati dagli
Atenei per l'A.A. 2015-2016 con riferimento ai contratti aggiuntivi
derivanti da donazioni o finanziamenti di Enti pubblici o
privati;
VISTA la nota del 17 febbraio 2016 prot. n.
3923, con la quale il MIUR ha chiesto alle Regioni di volere
provvedere, con la massima sollecitudine, a porre in essere tutti
gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per
l'emanazione del bando di concorso, dei contratti per la formazione
medica specialistica che intendono finanziare per l'A.A. 2015/2016
con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del
D.I. n.68/2015, in aggiunta a quelli finanziati con risorse
statali in quanto tesi a soddisfare specifiche esigenze delle
Regioni e delle Province autonome;
VISTO il Decreto ministeriale del 16
maggio 2016 n. 306 con il quale, in relazione al citato
Decreto interministeriale Salute-MIUR-MEF del 13 maggio 2016, il
MIUR, ai sensi del comma 2, dell'art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999,
acquisito il parere del Ministero della salute, ha ripartito
per l'A.A. 2015-2016 i richiamati 6.133 contratti di
formazione specialistica finanziati con risorse statali tra
le diverse Scuole di specializzazione istituite presso i
singoli Atenei e, facendo seguito alla citata nota prot. n.
3923/2016, ha altresì chiesto alle Regioni e alla Province autonome
di comunicare, in vista dell'emanazione del bando di ammissione
alle Scuole, i contratti aggiuntivi finanziati con risorse proprie
assegnabili alle varie Scuole compatibilmente con la capacità
recettiva delle stesse;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino -
Alto Adige" nonché le disposizioni concernenti le conoscenze
linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di
cui alla Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 15 novembre
2002, n.14 e al relativo regolamento emanato con decreto del
Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008,
n.4;
VISTA la Legge della provincia autonoma di Trento
6 febbraio 1991, n. 4 "Interventi volti ad agevolare la formazione
di medici specialisti e di personale Infermieristico" e in
particolare gli articoli 3, 4 e 4 bis, nonché le deliberazioni di
Giunta provinciale n.1564/2013 e n. 2147/2014;
VISTO il comma 1-bis dell'articolo 36, del D.Lgs.
n.368/1999, in base al quale "sono fatte salve le disposizioni
normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative
all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica
finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni
stipulate con le università ";
VISTA la Legge della regione autonoma Valle
d'Aosta 30 gennaio 1998, n. 6 "Interventi volti ad agevolare la
formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato
non medico", in particolare l'articolo 2, commi 5 e 6,
e la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2002 prot.
n. 1155, nonché la Legge della regione autonoma Valle d'Aosta 15
dicembre 2006, n.30, in particolare l'art. 15, comma 4, e la
deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2007, prot. n.
2970;
VISTO l'art.1, comma 5, della legge della regione
Sardegna 31 marzo 1992, n. 5 recante "Contributo alle
Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per
la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di
medicina e chirurgia", come integrato dapprima
dall'art.5, comma 46, della legge 23 maggio 2013, n. 12 e
successivamente dalla Legge regionale 7 maggio 2015 n. 9;
VISTA la legge della regione Sicilia 20 agosto
1994 n. 33 recante "Contributi alle Università della Sicilia
per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole
di specializzazione in medicina e chirurgia. Provvedimenti urgenti
in materia sanitaria. Intervento per l'Ente acquedotti
siciliano";
VISTO il D.D.G. n.851 del 9 marzo 2016 della
regione Sicilia - assessorato istruzione e formazione
professionale, recante l'approvazione dell'Avviso
n.6/2006 relativo al finanziamento di contratti di formazione
specialistica nell'area medico-sanitaria, nonché il D.D.G. n. 2360
del 18 maggio 2016 della regione Sicilia - assessorato istruzione e
formazione professionale recante la graduatoria dei progetti
ammessi al finanziamento dei richiamati contratti di formazione
specialistica;
VISTA la delibera della giunta regionale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 610 del 13.04.2016;
VISTE le normative delle Regioni a statuto
ordinario dettate in materia di interventi volti ad agevolare la
formazione di medici specialisti;
VISTE le comunicazioni con le quali le Regioni e
le Province autonome hanno fornito le indicazioni richieste in
ordine ai suddetti contratti aggiuntivi tesi a soddisfare loro
specifiche esigenze;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e, in particolare,
l'art. 757 in base al quale "per le esigenze di formazione
specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla
programmazione di cui all'art.35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999, è
stabilita, d'intesa con il Ministero della Difesa, una riserva di
posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di
formazione specialistica della sanità militare";
VISTA la nota 21 aprile 2016 prot. n. 56767 con
la quale il Ministero della Difesa - Ispettorato Generale della
Sanità Militare (IGESAN) ha comunicato al Ministero dell'istruzione
, dell'università e della ricerca, ai sensi del citato art.757 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, le proprie esigenze di
medici specialisti per l'A.A. 2015/2016 con riferimento alle
tipologie di Scuola riordinate, per l'ammissione con riserva ed in
sovrannumero dei militari designati da parte dell'IGESAN stesso
quale organismo di vertice sanitario dello Stato Maggiore della
Difesa;
VISTO il comma 3, dell'art. 35, del D.Lgs. n.
368/1999 nella parte in cui dispone che, nell'ambito dei posti
risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici
specialisti da formare, "è stabilita, d'intesa
con il Ministero dell'interno una riserva di
posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le
esigenze della sanità della Polizia di Stato […]. La ripartizione
tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il
decreto di cui al comma 2";
VISTA la nota del 15 aprile 2016 prot. n. 9953
con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca ha chiesto al Ministero dell'interno di volere
comunicare per l'A.A. 2015/2016, con riferimento alle tipologie di
Scuola riordinate, per l'ammissione con riserva ed in sovrannumero
e nei limiti della capacità ricettiva delle singole sedi, il numero
dei posti da riservare ai medici della Polizia di Stato ai sensi
del citato comma 3, dell'art.35 del D.Lgs. n.368/1999;
VISTA la nota del 3 maggio 2016 prot. n.
11070/118, con cui il Ministero dell'Interno ha segnalato, ai sensi
del citato comma 3 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999,
di non avere da indicare, per l'A.A. 2015-2016, riserve di
posti in soprannumero per le esigenze della sanità della Polizia di
Stato;
VISTO il comma 5 dell'articolo 39, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero", come sostituito
dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e
dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004,
n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre
2004, n. 271;
VISTA la Legge 14 gennaio 1999, n. 4 recante
"Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca
scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole" e, in
particolare, l'art.1 comma 7 in base al quale "il Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, d'intesa
con i Ministeri degli Affari Esteri e della Sanità, previa verifica
delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle
convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di
specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in
soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione,
medici extracomunitari che siano destinatari per l'intera durata
del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di
istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle
determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli
Accordi governativi, culturali e scientifici, ai Programmi
esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane
ed università dei Paesi interessati";
VISTO l'Accordo governativo di collaborazione
culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica di
San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana del 21 marzo
2002;
VISTA la nota congiunta Governo della Repubblica
di San Marino - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
del 20 aprile 2016 prot. n.50960/UNIMIRE e prot. n.
43234/RSM;
VISTO il comma 3 dell'art. 35, del D.Lgs. n.
368/1999 in base al quale si dispone che, nell'ambito dei posti
risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici
specialisti da formare, "è stabilita, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici
stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione
tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il
decreto di cui al comma 2";
VISTA la nota del 26 febbraio 2016 prot. n. 5045
con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca ha chiesto al Ministero degli affari esteri e delle
cooperazione internazionale di volere comunicare per l'A.A.
2015/2016, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per
l'ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della
capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da
riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di
sviluppo ai sensi del citato comma 3 dell'art.35 del D.Lgs.
n.368/1999, nonché, il numero di mediciextracomunitari destinatari
per l'intera durata del corso di borse di studio dei Governi dei
rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute
idonee ai sensi del comma 7 dell'art.1 della Legge n.4/1999;
VISTA la nota prot. n. 4015-100657 del 20 maggio
2016 con cui il Ministero degli affari esteri e delle
cooperazione internazionale ha comunicato, ai sensi del citato
comma 3 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, le proprie
proposte per l'A.A. 2015/2016 in ordine alle riserve in
soprannumero;
VISTO il comma 4 dell'articolo 35, del D.Lgs.
n.368/1999, in base al quale "il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità ,
può autorizzare, per specifiche esigenze
del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole,
nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma
1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale
medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio
in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete
formativa della scuola";
TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato,
Sezione II n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a
partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di
specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, ex
comma 4 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, al personale
medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici :
a) medici appartenenti a strutture convenzionate con
l'Università; b) medici dipendenti dell'INPS e
dell'INAIL; c) medici dell'Emergenza territoriale, ai
quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000,
reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 2000, n. 270, per i quali l'articolo 4, comma 2, lettera f)
del predetto D.P.R. n. 270/2008 prevede l'incompatibilità con
l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al
decreto legislativo n. 368/1999; d) medici per i
quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9
marzo 2008;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1183
del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini
dell'ammissione ai posti riservati delle Scuole di
specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia
costituito con una struttura privata operante per accreditamento
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto con
l'accreditamento la struttura, in possesso di specifici requisiti
preventivamente accertati, concorre nella gestione del servizio
pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il
perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione
sanitaria;
VISTA la nota del 4 febbraio 2016 prot. n. 5235
con la quale il Ministero della salute ha chiesto alle Regioni ed
alle Province autonome di comunicare le loro eventuali esigenze per
l'a.a. 2015-2016 in ordine a posti da riservare ai sensi
dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n.368/1999 e
nell'ambito delle diverse tipologie di Scuola di cui al D.M.
n.68/2015, a personale medico di ruolo del Servizio
Sanitario;
VISTA la nota del 19 aprile 2016 prot. n.
19934 con cui il Ministero della salute, alla luce dei
riscontri ricevuti dalle Regioni e dalle Province autonome rispetto
alla richiamata nota prot. 5235/2016, ha a sua volta comunicato al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai
sensi del citato articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n.368/1999, le
esigenze del SSN per l'A.A. 2015/2016 in ordine alle riserve di
posti in soprannumero relative alla formazione di personale medico
di ruolo e titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture
pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale,
compatibilmente con la capacità recettiva delle Scuole;
VISTO l'articolo 3, comma 4, del Regolamento
emanato con DM n. 48/2015 il quale prevede che la predisposizione
dei quesiti "è affidata al Ministero che a tal fine può
avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia,
individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza
e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto
professionale e d'ufficio";
VISTO l'articolo 4 del Regolamento emanato con
D.M. n. 48/2015 che prevede l'istituzione di una Commissione
nazionale composta da un direttore di una scuola di
specializzazione, con funzioni di presidente, e da almeno cinque
professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza,
individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di
riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa
area con il compito di validare i quesiti oggetto della prova
d'esame e di specificare i criteri relativi alla valutazione dei
titoli di studio, ai fini dell'attribuzione del relativo
punteggio;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca 29 aprile 2016, prot. n. 287, di
costituzione della Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del
Regolamento n. 48/2015 come integrato dal Decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 216
n.307;
D E C R E T A
Articolo 1
(Disposizioni generali)
1. Per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione dei medici alle
Scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato
1, riordinate ai sensi del Decreto ministeriale 4 febbraio
2015, n. 68, avviene a seguito di superamento di un concorso per
titoli ed esami disciplinato dal presente decreto.
La data di inizio delle attività didattiche per i
medici immatricolati nell'A.A. 2015/2016 alle scuole di
specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato 1 è
fissata al 1° novembre 2016.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 3, comma 2, del Regolamento emanato
con DM n. 48/2015, le prove di ammissione si svolgono a livello
locale in una o più sedi, nella stessa data ed allo stesso orario
per tutte le tipologie di Scuola appartenenti alla medesima Area.
L'organizzazione delle prove a livello locale è affidata alle
Istituzioni universitarie presenti sul territorio, che devono
garantire imparzialità, sicurezza, trasparenza e standard omogenei
e uniformi di gestione nello svolgimento delle prove attenendosi
anche alle disposizioni fornite dal MIUR ai sensi di quanto
previsto dal successivo articolo 8, comma 8.
2. Ai fini del presente bando:
Articolo 2
(Posti disponibili)
1. I posti disponibili per l'A.A. 2015/2016 sono indicati, per
ciascuna scuola di specializzazione, nella tabella di cui
all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, i posti
coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e delle
Province autonome sono assegnati, in ordine di graduatoria,
successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo
Stato. I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri
enti pubblici/privati sono assegnati, in ordine di graduatoria,
successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo
Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome.
3. I posti aggiuntivi coperti con finanziamenti che prevedono il
possesso di specifici requisiti, sono assegnati, in ordine di
graduatoria, ai candidati in possesso degli specifici
requisiti richiesti dalle rispettive normative di riferimento degli
Enti finanziatori e richiamati al successivo art. 4, comma
2.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento n. 48/2015, è
precluso lo scambio di sede tra i vincitori dei posti a
concorso.
Articolo 3
(Posti riservati ed in sovrannumero)
1. Per l'A.A. 2015/2016, tenuto conto di quanto comunicato dalle
Amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, è
prevista, nei limiti della capacità ricettiva delle singole Scuole,
l'assegnazione di posti riservati ed in sovrannumero esclusivamente
alle seguenti categorie:
a) Medici Militari. Ai sensi dell'art. 757 del D.Lgs. n. 66/2010,
recante "Codice dell'ordinamento militare", possono concorrere per
la riserva dei posti disponibili per le esigenze della Sanità
Militare i candidati designati da parte dell'Ispettorato generale
della Sanità Militare, per un contingente non superiore al 5%
individuato nell'ambito della programmazione di cui all'art. 35,
comma 1 del D.Lgs. n.368/1999, d'intesa con il Ministero della
Difesa. Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono
farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso
secondo le modalità di cui all'articolo 5.
Nell'Allegato 2 del presente decreto, sono specificate le singole
scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti
in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per
tipologia.
b) Personale medico di ruolo del SSN. Ferme restando le esclusioni
di cui al parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda n.
5311/2005 citato in premessa, la specifica categoria destinataria
della riserva(10%) di cui al comma 4, dell'art. 35 del decreto
legislativo n.368/1999 è espressamente individuata nel personale
medico titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio
presso strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio
Sanitario Nazionale diverse da quelle
inserite nella rete formativa della scuola. I posti in
soprannumero sono assegnati alle diverse tipologie di Scuola ed
alle specifiche Scuole nel rispetto delle maggiori esigenze delle
singole Regioni e Province autonome espresse dal Ministero della
salute e nel limite della capacità ricettiva delle singole
sedi.
Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne
espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo
le modalità di cui all'articolo 5.
Nell'Allegato 2 del presente decreto, sono specificate le singole
scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti
in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per
tipologia.
c) Medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ex
art.35, comma 3, del D.Lgs. n.368/1999 e Medici extracomunitari di
cui all'art. 1, comma 7, della Legge 14 gennaio 1999, n.4. In
attuazione della Legge n.49/1987 ed ai sensi del comma 3 dell'art.
35, del D.Lgs. n.368/1999, è stabilito, d'intesa con il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il numero
dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in
via di sviluppo. Parimenti d'intesa con il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale è stabilita una riserva
in sovrannumero di posti per i medici extracomunitari che siano
destinatari per l'intera durata del corso, di borse di studio dei
Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere
riconosciute idonee. La ripartizione tra le singole sedi dei posti
riservati è effettuata nel limite della capacità ricettiva delle
singole sedi. Per essere ammessi ai suddetti posti, i
candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di
ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo
5.
Nell'Allegato 2 del presente decreto sono specificate le singole
scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti
in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per
tipologia.
d) Sanità della Polizia di Stato. Nell'ambito dei posti risultanti
dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs.
n.368/1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno,
una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque
per cento per le esigenze della
Sanità della Polizia di Stato. Per essere
ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa
richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le
modalità di cui all'articolo 5.
Per l'A.A. 2015-2016 il Ministero dell'interno non ha segnalato
esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la
Sanità della Polizia di Stato.
2. Tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui al
precedente comma devono necessariamente svolgere l'attività
formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola
nell'ambito della propria rete formativa.
A tale obbligo è, pertanto, tenuto anche il personale medico di
ruolo del SSN in formazione specialistica su posti riservati al SSN
, che dovrà svolgere tale attività formativa a tempo pieno, durante
l'orario ordinario di servizio, con il consenso della Struttura
sanitaria di appartenenza, e che pertanto, all'atto
dell'immatricolazione presso l'Ateneo di assegnazione dovrà
presentare un atto formale
rilasciato dall'Ente sanitario di appartenenza in cui, nel
segnalare le attività di servizio svolte dal proprio dipendente di
ruolo, l'Ente espliciti il
proprio consenso a far svolgere al candidato, durante
l'orario ordinario di servizio, in luogo dell'attività
lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di
appartenenza, l'attività formativa a tempo pieno presso le
strutture della Scuola di specializzazione destinataria del posto
riservato SSN, con conseguente autorizzazione del dipendente ad
astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall'obbligo di
recarsi presso la sede di servizio e di prestare l'attività
lavorativa. In assenza di tale atto formale della
Struttura sanitaria di appartenenza del candidato,
l'Ateneo di assegnazione non potrà procedere alla
immatricolazione dello specializzando ed alla sottoscrizione del
relativo contratto di formazione specialistica. Ai suddetti
medici non è consentito svolgere il previsto percorso
formativo a tempo pieno e le altre attività formative previste dal
Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto dell'Ente sanitario
di appartenenza; il percorso formativo deve svolgersi
necessariamente presso le strutture che fanno parte della rete
formativa della Scuola di assegnazione, accreditate a tale
specifico fine. Per una completa e armonica
formazione professionale, anche il medico dipendente di ruolo
del SSN è tenuto a frequentare, al pari degli altri medici in
formazione, le diverse strutture, servizi, settori e attività
in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di
frequenza stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa e funzionali
agli obiettivi formativi.
La partecipazione su posti riservati e in sovrannumero alla
formazione specialistica da parte dei medici riservatari - quali,
tra gli altri, i medici dipendente di ruolo del SSN -
risponde a specifiche esigenze delle Amministrazioni
richiedenti le riserve stesse, sulle quali, infatti, grava la
copertura degli oneri relativi alla remunerazione da corrispondere
ai suddetti specializzandi per la frequenza del corso di
specializzazione.
Articolo 4
(Requisiti di ammissione)
1. Ai sensi del comma 433, dell'art. 2, della legge n.244/2007,
nonché dell'art. 2, comma 1, del Regolamento n. 48/2015 al concorso
possono partecipare tutti i laureati in Medicina e Chirurgia in
data anteriore al termine di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso fissata al successivo art.
5.
Ai sensi del comma 433, dell'art. 2, della legge n. 244/2007 e del
Regolamento n.48/2015, il candidato che supera il concorso è
ammesso alla Scuola a condizione che entro la data di inizio delle
attività didattiche, fissata per l'A.A. 2015-2016 al 1 novembre
2016, consegua l'abilitazione all'esercizio della
professione di Medico-Chirurgo, ove non ancora posseduta. In caso
di abilitazione all'esercizio della professione conseguita
all'estero, entro la suddetta data è richiesto il possesso
del Decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio
della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute. E'
onere dell'Ateneo presso cui il candidato procederà ad
immatricolarsi effettuare in tal senso le necessarie
verifiche.
2. Per l'assegnazione dei contratti aggiuntivi finanziati dalla
provincia autonoma di Trento, dalla provincia autonoma di Bolzano e
dalle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Veneto, Valle
d'Aosta, Sicilia, Sardegna, e dalla Repubblica di San Marino è
richiesto altresì il possesso degli ulteriori requisiti
previsti dalle disposizioni dettate in materia dalle stesse
istituzioni interessate :
Inoltre i beneficiari devono mantenere la residenza in Sardegna per tutto il periodo di frequenza.
3. I cittadini comunitari medici e i rifugiati politici medici
accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e
con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e
abilitazione all'esercizio professionale, ovvero possesso del
decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della
professione medica rilasciato dal Ministero della Salute). La
domanda di ammissione è presentata direttamente al Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro il termine e con le
stesse modalità previste per i cittadini italiani dall'articolo 5
del presente bando di concorso.
4. I cittadini extracomunitari medici, titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero i medici non
comunitari regolarmente soggiornanti in possesso del diploma di
laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea
equipollente e abilitazione italiana, ovvero i medici in possesso
del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio
della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute ai
sensi della legge n.271/2004 sono ammessi al concorso a parità di
condizioni con gli italiani. La domanda di ammissione è presentata
direttamente al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca,
entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini
italiani dall'articolo 5 del presente bando di concorso.
5. Eventuali cittadini extracomunitari medici (in possesso di
laurea e abilitazione all'esercizio professionale, ovvero in
possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini
dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero
della Salute) che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 4
potranno partecipare al concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 7,
della Legge 14 gennaio 1999, n.4, entro il termine e con le stesse
modalità previste per i cittadini italiani e previa verifica delle
capacità ricettive delle strutture universitarie, per posti in
sovrannumero che siano comunicati dalle Rappresentanze diplomatiche
attraverso il Ministero degli Affari Esteri.
6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale.
7. Ogni università può disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione per:
8. Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato all'interessato secondo le modalità previste da ciascuna università.
Articolo 5
(Domanda di ammissione al concorso nazionale)
1. Ciascun candidato si iscrive al concorso esclusivamente in
modalità on line accedendo al portale Universitaly
(www.universitaly.it). A seguito dell'accesso e dell'accreditamento
sul portale Universitaly, il Sistema chiederà al candidato l'up
load del file .pdf, la cui dimensione massima non può superare
50 MB, di un documento di riconoscimento del candidato in
corso di validità debitamente sottoscritto, i cui estremi dovranno
altresì essere obbligatoriamente riportati anche in apposita
sezione della procedura di accesso al portale (Tipo di Documento,
Numero Documento, rilasciato da .., valido dal ..al.. ).
La procedura di iscrizione on line al concorso è
attiva da martedì 24 maggio 2016 e si chiude inderogabilmente
alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di martedì 7 giugno
2016.
2. Ogni candidato può scegliere di partecipare alla selezione per
l'ammissione ad un massimo di 3 tipologie di Scuola (non più di 2
per Area). Ai fini della graduatoria, il candidato, all'atto
dell'iscrizione, deve specificare le tipologie di Scuola prescelte,
indicandole in ordine di preferenza. All'interno di ogni tipologia
prescelta il candidato deve, altresì, elencare le specifiche Scuole
rientranti nella Tipologia indicandole in ordine di preferenza di
sede. Tali preferenze, successivamente alla chiusura della domanda,
sono irrevocabili e non integrabili. Non è ammessa la
partecipazione al concorso per la stessa tipologia di Scuola a cui
il candidato risulti già iscritto o di cui già possegga il relativo
titolo di specializzazione.
3. Al momento dell'iscrizione on line il candidato,
attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito di
registrazione, fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati con
asterisco* sono obbligatori):
Il Sistema caricherà in automatico gli estremi relativi al
Documento di riconoscimento del candidato (Tipo di Documento *,
Numero Documento *, Rilasciato da *, Valido dal ..al.. *),
acquisendoli direttamente da quanto caricato dallo stesso candidato
in fase di accesso al portale.
4. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione
di handicap di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di
disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170
del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di
appositi ausili o misure compensative, facendone richiesta nella
compilazione della domanda on line,. L'istituzione universitaria
presso cui il candidato è assegnato per lo svolgimento della prova
provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata ed
organizzerà la prova d'esame adottando tutte le misure necessarie a
far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati,
tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono
:
In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi
specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12
luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo
aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello
definito per la prova di ammissione.
In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei
possono consentire, al fine di garantire pari opportunità
nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti
strumenti compensativi : calcolatrice non scientifica;
video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo
con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e dsa
di Ateneo, ove istituito.
La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato in
epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve
essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e
professionisti accreditati in ambito regionale.
Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o
vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa
concettuale; personal computer diverso da quello fornito
in dotazione dall'Ateneo /tablet/smartphone.
5. All'atto dell'iscrizione on line il candidato deve
contestualmente dichiarare - una sola volta, indipendentemente dal
numero di tipologie di Scuola per le quale concorre - le seguenti
informazioni obbligatorie:
- l'Università presso cui ha ottenuto la laurea in Medicina e
Chirurgia, indicando altresì l'anno accademico di conseguimento del
titolo e l'Ordinamento didattico di riferimento;
- il possesso o meno dell'abilitazione all'esercizio della
professione di Medico Chirurgo, ovvero, per il candidato in
possesso di abilitazione conseguita all'estero il possesso o meno
del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio
della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute (in
entrambi i casi, dovranno essere conseguiti entro l'inizio
dell'attività didattica);
- l'eventuale iscrizione ad una Scuola di specializzazione,
indicando la Scuola a cui è iscritto e l'anno di corso ;
- l'eventuale possesso di un diploma di specializzazione,
indicando la tipologia di specializzazione conseguita;
- di essere pienamente a conoscenza che nel periodo tra
mercoledì 19 ottobre 2016 e martedì 25 ottobre
2016 ore 12.00 (fuso orario Italia) dovrà
procedere, tramite l'apposita procedura informatica che gli
verrà attivata nell'area riservata del sito
www.universitaly.it e secondo le modalità operative ivi
indicate, alla manifestazione della conferma di
interesse all'immatricolazione di cui al successivo art. 9 comma
4, consapevole del fatto che, in assenza della
manifestazione di conferma di interesse, il candidato decade
dalle graduatorie in cui è inserito e
non conserva alcun diritto all'immatricolazione con
riferimento ad ognuna delle tipologie di Scuola e ad ognuna delle
sedi per le quali non avrà provveduto a confermare
l'interesse.
- di essere pienamente a conoscenza che ai sensi dell'art. 3,
comma 6, del Regolamento n.48/2015 non sono
ammessi, durante la prova del concorso, la
consultazione o la detenzione di alcun
testo cartaceo o digitale nonché
l'uso o la detenzione di telefoni
cellulari o di altri strumenti elettronici o
telematici, nonché l'interazione tra candidati, pena l'esclusione dal
concorso.
I candidati che intendono concorrere per i posti finanziati con
contratti aggiuntivi per i quali la normativa specifica prevede il
possesso di requisiti ad hoc, dovranno altresì
autocertificare il possesso dei suddetti requisiti così come
specificati al precedente art. 4, comma 2.
I candidati in possesso dei requisiti per accedere ai posti
riservati devono specificare la rispettiva categoria riservataria
di appartenenza, cliccando sull'apposita casella predisposta a
Sistema.
I dipendenti di ruolo del Servizio Sanitario dovranno inoltre
dichiarare, cliccando sull'apposita sezione della procedura
informatica di essere dipendenti di ruolo a tempo
indeterminato del SSN specificando, altresì, l'Ente sanitario
pubblico o privato accreditato di appartenenza. Gli stessi dovranno
altresì attestare, cliccando sull'apposita sezione, di essere a
conoscenza del fatto che l'Ateneo di assegnazione non procederà
alla loro immatricolazione se al momento
dell'immatricolazione il candidato non produrrà l'atto formale di
cui all'art.3, comma 2, del presente bando, rilasciato dall'Ente
sanitario di appartenenza.
Con riferimento ai candidati laureati in Italia, terminate le
procedure di iscrizione da parte dei candidati e
comunque in tempo utile per le operazioni di attribuzione dei
punteggi, gli Atenei presso cui i candidati stessi hanno
conseguito la laurea sono tenuti - una sola volta,
indipendentemente dal numero di tipologie di Scuola per le quali il
candidato concorre - al caricamento on line,
nell'apposita sezione informatica riservata all'Ateneo
presente alla pagina https://ateneo.cineca.it/ssm e secondo
le indicazioni operative di caricamento che verranno loro fornite
dal CINECA, di una attestazione dell'Ateneo stesso
nella quale sia riportata la media ponderata degli esami
sostenuti dal candidato - media che per i laureati secondo il
sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media
aritmetica. Nel procedere all'attestazione, l'Ateneo deve
tenere conto che nel calcolo della media ponderata (che per i
laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999
corrisponde alla media aritmetica) il voto 30 e lode deve essere
considerato pari al voto 30/30 e deve, altresì, tenere
conto che la media ponderata deve essere arrotondata alla prima
cifra decimale (es. 28,44=28,4; 28,45=28,5).
L'attestazione dovrà altresì riportare la certificazione della
laurea, con relativo voto, e degli esami di profitto
sostenuti dal candidato, completa di tutte le
necessarie informazioni per ogni singolo esame di profitto
sostenuto dal candidato (voto ottenuto, CFU totali di ogni
esame, i settore/settori scientifico disciplinari che
compongono il corso di insegnamento cui l'esame si riferisce con di
fianco ad ogni SSD i relativi CFU).
L'Ateneo dovrà procedere a riportare anche
nell'apposita casella della procedura informatica
sia la media degli esami sia il voto di laurea
conseguiti dal candidato ed indicati nell'attestazione.
Con riferimento ai candidati laureati in Italia, ai fini
dell'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 7, comma
2, lettera b) punto 2 ("voto ottenuto negli esami fondamentali
e caratterizzanti la singola Scuola"), l'Ateneo presso cui il
candidato ha conseguito la laurea dovrà caricare nell'apposita
sezione della procedura informatica, per
ciascuna tipologia di Scuola per la quale il candidato ha scelto di
concorrere e seguendo le indicazioni operative di cui
all'Allegato 3 (che costituisce parte integrante del presente
decreto), i 5 esami di profitto maggiormente rappresentativi,
rispetto all'intero percorso didattico erogato allo studente, dei
vari SSD indicati (nell'apposita tabella di cui al citato Allegato
3) come "fondamentali" e come "caratterizzanti" la singola Scuola,
nei quali il candidato abbia riportato un voto almeno pari o
superiore a 27/30. A mente di quanto previsto dal Regolamento
n. 48/2015 e dal successivo art. 7, comma 2, lettera b), punto 2
del presente decreto, sono infatti valutabili ai fini
dell'attribuzione del punteggio curriculare solo gli esami nei
quali il candidato ha riportato una votazione almeno pari o superiore a 27/30.
Qualora nel curriculum degli studi sostenuti dal
candidato fossero presenti più esami di profitto parimente
riferibili ad uno stesso SSD, tutti con lo stesso numero di CFU
collegati a quel dato SSD e tutti con votazione uguale o superiore
a 27/30, l'Ateneo dovrà caricare a Sistema, con riferimento a
quel dato SSD, l'esame nel quale il candidato ha ottenuto il
voto più alto.
Il candidato che intendesse avvalersi dell'eventuale attribuzione
del punteggio di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) punto 3
dovrà caricare in formato pdf:
Tale dichiarazione deve attestare:
Relativamente alle informazioni generali e di carriera di cui ai
commi 3, 4 e 5, se ivi non diversamente indicato, la procedura
on line di iscrizione richiede al candidato l'inserimento
dei dati una sola volta anche nel caso di partecipazione al
concorso per più Scuole.
6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli i candidati
in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università
straniere e redatti in lingua straniera dovranno allegare in
formato pdf copia dei titoli debitamente tradotti e legalizzati,
nonché corredati dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla
Rappresentanza italiana competente per territorio. Tale
documentazione deve riportare:
7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli la
valutazione dei titoli conseguiti presso Università straniere sarà
effettuata dalla Commissione nazionale, tenendo altresì conto della
tabella di cui all'Allegato 5 che costituisce parte integrante del
presente decreto.
8. Le informazioni richieste ai candidati ai fini del presente
bando sono autocertificate e rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR
n. 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura
si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di
atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi della normativa
vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli
elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso
in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e
76 DPR 445/2000) e l'esposizione del dichiarante all'azione di
risarcimento del danno da parte dei contro interessati, si
procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione alla
Scuola, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere
le tasse e i contributi universitari versati.
9. La domanda di iscrizione si considera regolarmente conclusa
dopo il completamento dell'operazione di chiusura. Essa può
comunque essere riaperta dal candidato, per modifiche ed
integrazioni, fino al termine definitivo della procedura di
iscrizione on line, quindi fino alle ore 15.00 (fuso
orario Italia) del martedì 7 giugno 2016 .
Ogni qual volta il candidato decide di riaprire nuovamente il
proprio modulo di iscrizione per modificare o integrare i dati già
in precedenza confermati tramite l'operazione di chiusura, dovrà
poi procedere ad una nuova chiusura della posizione aperta; in tal
modo procederà anche al salvataggio dei dati eventualmente
modificati/integrati. Se il candidato non effettua la
chiusura della posizione che ha riaperto, le eventuali nuove
informazioni modificate/integrate non verranno salvate dal Sistema
e rimarrà, pertanto, valido il salvataggio dati effettuato dal
candidato in occasione dell'ultima chiusura regolarmente effettuata
nei precedenti accessi.
Allo scadere delle ore 15 (fuso orario
Italia) del martedì 7 giugno 2016 (termine di chiusura della
procedura on line) il Sistema salverà in via definitiva la
versione della domanda di iscrizione su cui il candidato ha
regolarmente effettuato l'ultima operazione di
chiusura.
Il perfezionamento dell'iscrizione nei termini sopra descritti,
dovrà improrogabilmente essere ultimato entro la data di chiusura
della procedura on line di cui al precedente comma 1, cioè
entro martedì 7 giugno 2016.
10. Il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a
causa dell'inesatta indicazione dei recapiti. I candidati sono
tenuti ad aggiornare tempestivamente accedendo alla propria
pagina personale del portale www.universitaly.it eventuali
cambiamenti dei recapiti forniti all'atto della compilazione della
domanda di ammissione al concorso.
11. Fermo restando la compilazione e chiusura della domanda
di iscrizione on line secondo quanto specificato ai commi
precedenti, il candidato deve altresì
procedere al versamento di un contributo di
iscrizione alla prova di 100,00 €
ed entro
il 7 giugno 2016 (data di chiusura definitiva
della procedura on line di cui al precedente comma
1) deve caricare il file .pdf
della ricevuta nell'apposita sezione della
procedere on line. La dimensione
massima del file .pdf non può superare 50 MB.
Nella ricevuta di versamento deve essere fedelmente
riportata la CAUSALE. La causale del versamento
corrisponde al "codice di iscrizione" al
concorso del candidato ed è generata in automatico dal
sistema di iscrizione on line.
Il versamento deve essere prioritariamente effettuato :
- tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a :
Tesoreria provinciale di Roma succursale via dei Mille 52, 00185
- ROMA In caso di bonifici effettuati da Paesi extra UEM (sempre in euro), dovrà essere indicato oltre all'IBAN anche il seguente codice BIC : BITAITRRENT |
- o tramite versamento su uno dei
conti correnti postali di cui all'elenco
allegato al presente bando (ALLEGATO 7) delle Tesorerie provinciali
dello Stato corrispondenti al luogo in cui si effettua il
versamento.
In caso di versamento su conto corrente postale il
candidato, all'atto del versamento, dovrà specificare il
capitolo di entrata del bilancio dello Stato al quale è
destinato il versamento : CAPO 13 -
CAPITOLO 2411 - ARTICOLO 00
Il versamento potrà, altresì, essere effettuato recandosi direttamente presso uno degli sportelli delle Tesorerie provinciali dello Stato competenti per territorio in ragione del luogo da cui si intende effettuare il versamento. Anche in caso di versamento effettuato direttamente presso lo sportello il candidato, all'atto del versamento, dovrà specificare il capitolo di entrata del bilancio dello Stato al quale è destinato il versamento : CAPO 13 - CAPITOLO 2411 - ARTICOLO 00 .
Articolo 6
(Prova d'esame)
1. La prova d'esame consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali con quattro possibili risposte. La prova d'esame è divisa nelle seguenti parti :
Prova |
||
Prima parte |
comune a tutte le tipologie di Scuola |
(70 quesiti) |
Seconda parte |
specifica di Area |
(30 quesiti) |
specifica per tipologia di Scuola |
(10 quesiti) |
2. Ai fini della preparazione alle prove e in relazione ai temi
di studio si specifica quanto segue:
a) Prima parte della prova - parte generale (70 quesiti con 4
opzioni di risposta)
I 70 quesiti saranno riferiti ad argomenti caratterizzanti il
corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed inerenti la formazione
clinica del percorso di studi.
b) Seconda parte della prova
Tali quesiti sono definiti prevalentemente in relazione a scenari predefiniti a livello di Area, in modo tale che ad ogni scenario corrispondano da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione di dati clinici, diagnostici, analitici nonché di dati epidemiologici. Tale valutazione è riferita, in particolare, alle materie riconducibili ai seguenti ssd fondamentali dell'Area di riferimento:
Tali quesiti sono predisposti prevalentemente in relazione a scenari predefiniti a livello di singola tipologia di scuola, in modo che ad ogni scenario corrispondano da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici, nonché di dati epidemiologici. Tale valutazione è riferita, in particolare, alle materie riconducibili al ssd caratterizzante di ciascuna tipologia di Scuola indicato nella tabella di cui all'Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 7
(Punteggio dei titoli, punteggio delle prove)
1. Il Punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato in graduatoria (massimo 135 punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 15 punti) ed al punteggio conseguito nella prova (massimo 120 punti).
2. Il Punteggio relativo ai titoli si compone di:
a) Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti
Voto di laurea |
Punteggio |
110 e lode |
2 punti |
110 |
1,5 punti |
da 108 a 109 |
1 punto |
da 105 a107 |
0,5 punti |
b) Curriculum - Punteggio massimo 13 punti:
b.1) Media ponderata degli esami sostenuti (corrispondente per i
laureati ante 509/99 alla media aritmetica) - Punteggio massimo 5
punti:
Media dei voti degli esami sostenuti |
Punteggio |
Superiore o uguale a 29,5 punti |
5 punti |
Superiore o uguale a 29 punti |
4 punti |
Superiore o uguale a 28,5 punti |
3 punti |
Superiore o uguale a 28 punti |
2 punti |
Superiore o uguale a 27,5 punti |
1 punto |
b.2) Voto ottenuto negli esami fondamentali e caratterizzanti la
singola Scuola - Punteggio massimo 5 punti.
Il punteggio è attribuito sulla base delle modalità indicate
nell'Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente
decreto e secondo i seguenti criteri:
Voto ottenuto |
Punteggio per singolo esame |
30 o 30 e lode |
1 punto |
29 |
0,7 punti |
28 |
0,5 punti |
27 |
0,2 punti |
b.3) Altri titoli - massimo 3 punti. Tale Punteggio non può
essere attribuito a coloro che alla data di presentazione della
domanda sono già in possesso di un diploma di specializzazione,
ovvero che siano già titolari di un contratto di specializzazione
da almeno un anno.
Il punteggio è attribuito sulla base dei seguenti criteri:
- 1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina afferente a
uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della
tipologia di scuola debitamente documentato secondo quanto
specificato all'art. 5, comma 5;
- 2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina
afferente a uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento
della tipologia di scuola debitamente documentato secondo quanto
specificato all'art. 5, comma 5 .
3. Per la prova d'esame di cui all'articolo 6 è attribuito un punteggio massimo di 120 punti, così suddivisi:
Qualora, all'atto dello svolgimento della prova
specifica dell'Area e/o della tipologia, il candidato selezioni
erroneamente un'Area e/o una tipologia di Scuola diversa da
quelle preventivamente scelte all'atto dell'iscrizione e svolga,
quindi, erroneamente la prova per tali Aree e/o per tali tipologie,
il punteggio ottenuto dal candidato per tali specifiche prove non
sarà considerato valido e non verrà conteggiato.
4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi della prova d'esame si
tiene conto dei seguenti criteri:
Prova |
Risposta esatta |
Risposta errata |
Risposta non data |
Prima parte comune (70 quesiti) |
1 punto |
- 0,30 punti |
0 punti |
Seconda parte specifica di Area (30 quesiti) |
1 punto |
- 0,30 punti |
0 punti |
Seconda parte specifica per tipologia di Scuola (10 quesiti) |
2 punti |
- 0,60 punti |
0 punti |
Articolo 8
(Calendario e modalità di svolgimento della prova di
ammissione)
1. La prova di ammissione si svolge telematicamente ed è identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di Scuola.
2. La prova si svolgerà secondo il seguente calendario:
Prova |
Data |
Prima parte (comune a tutte le tipologie di Scuola) |
19 luglio 2016 ore 12.00 |
Seconda parte - Scuole di AREA MEDICA |
20 luglio 2016 ore 12.00 |
Seconda parte - Scuole di AREA CHIRURGICA |
21 luglio 2016 ore 12.00 |
Seconda parte - Scuole di AREA DEI SERVIZI CLINICI |
22 luglio 2016 ore 12.00 |
I candidati sono tenuti a prendere visione della
Gazzetta Ufficiale di venerdì 24 giugno 2016 per
la comunicazione della conferma delle date di svolgimento della
prova d'esame che verrà inserita anche sul sito
www.universitaly.it
3. Per lo svolgimento della prova i candidati hanno a disposizione
computer privi di tastiera, non connessi a internet, sui quali è
possibile operare esclusivamente attraverso un mouse. Il
software necessario all'espletamento della prova, fornito dal
CINECA, resta crittografato fino al giorno della prova, quando il
responsabile d'aula procede all'attivazione della postazione. Ogni
postazione può essere utilizzata da qualsiasi candidato che, al
termine della prova, dopo aver visualizzato il risultato ottenuto,
autentica la prova stessa attraverso l'inserimento del proprio
codice fiscale. In caso di inerzia nell'inserimento del codice
fiscale o di impedimento, interviene il responsabile d'aula per il
buon fine dell'autenticazione da parte del candidato. Con
l'autenticazione la prova può essere attribuita soltanto al
candidato. Concluse le richiamate operazioni di salvataggio
dei dati, i punteggi ottenuti dai singoli candidati sono
esposti al di fuori dell'aula.
4. Per lo svolgimento della prova di ammissione è assegnato un
tempo di:
5. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del
Regolamento n. 48/2015, l'organizzazione della prova di ammissione,
svolta a livello locale, compete alle Istituzioni universitarie
presenti sul territorio, alle quali il MIUR assegna i relativi
candidati. L'elenco delle Istituzioni universitarie sedi di
svolgimento della prova di ammissione verrà pubblicato, nel
rispetto di quanto disposto all'art. 2, comma 4, del Regolamento n.
48/2015, entro mercoledì 29 giugno
2016 sul sito www.universitaly.it,
ed i singoli candidati potranno prendere visione dell'Istituzione
sede di assegnazione accedendo all'area riservata del medesimo
sito.
Le Istituzioni universitarie di assegnazione provvederanno entro
venerdì 1 luglio 2016 a rendere note ai candidati
loro assegnati, nell'area riservata del sito
www.universitaly.it le informazioni relative allo
specifico orario e luogo di presentazione per le
procedure di riconoscimento e per lo svolgimento della prova
per ognuno di essi. Ciascun candidato è tenuto a presentarsi
presso il luogo indicato, secondo le modalità e tempistiche sopra
descritte, dalla propria Istituzione universitaria sede di
assegnazione.
6. Il giorno fissato per ciascuna parte di prova, ogni candidato
si presenterà all'orario e presso il luogo che gli è stato indicato
dall'Istituzione universitaria di assegnazione per consentire le
procedure di riconoscimento. Per sostenere la prova i candidati, a
pena di inammissibilità, dovranno esibire idoneo documento di
riconoscimento tra quelli indicati nell'art. 35 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 ed essere in possesso del tesserino con
codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate o della
tessera sanitaria. Ai sensi dell'art. 3, comma 6,
del Regolamento n.48/2015 non sono ammessi,
durante la prova del concorso, la consultazione o
la detenzione di alcun testo cartaceo
o digitale nonché l'uso o la
detenzione di telefoni cellulari o di altri
strumenti elettronici o telematici, nonché
l'interazione tra candidati, pena l'esclusione dal
concorso.
7. Non saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione i candidati che:
8. Le modalità di svolgimento della prova e le istruzioni applicative sono indicate nell'Allegato 6, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il MIUR si riserva, inoltre, di inviare alle Istituzioni universitarie interessate, con apposita nota esplicativa, disposizioni operative di dettaglio delle modalità di svolgimento della prova, nonché delle misure di sicurezza da seguire, e delle istruzioni applicative contenute nell'allegato 6 che verranno altresì rese note ai candidati, prima dello svolgimento della prova di ammissione, mediante la pubblicazione nell'area riservata del sito www.universitaly.it.
Articolo 9
(Graduatorie)
1. Nell'ambito dei posti disponibili per l'ammissione alle
Scuole di specializzazione sono definite graduatorie nazionali per
ciascuna tipologia di Scuola in cui sono ammessi anche i candidati
comunitari e non comunitari di cui all'articolo 4, commi 3 e 4,
secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dato dalla
somma del punteggio dei titoli e della prova.
2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha
ottenuto il maggior punteggio complessivo nella prova di esame,
quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella
seconda parte della prova di esame relativa ai dieci quesiti
specifici di ciascuna tipologia di Scuola e, in caso di ulteriore
parità, il candidato con minore età anagrafica.
3. Per i posti riservati e in sovrannumero di cui all'articolo 3,
comma 1, si procede all'assegnazione alle Scuole in relazione ai
posti indicati nell'Allegato 2.
4. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuna
tipologia di Scuola ai fini dell'iscrizione avviene secondo le
seguenti regole, fasi e limiti, tenuto conto delle specifiche
situazioni derivanti dalla copertura dei posti mediante contratti
aggiuntivi finanziati da Regioni e Province autonome.
Fermo restando quanto specificato in tema di chiusura degli
scorrimenti al successivo articolo 10, l'assegnazione
dei candidati alle Scuole segue, in ragione della loro
posizione in graduatoria, l'ordine delle preferenze scelte in via
preventiva dagli stessi candidati al momento della domanda di
iscrizione, tenuto conto che il candidato iscrivendosi al concorso
è chiamato a scegliere preventivamente - ponendole in ordine di
preferenza - le tipologie di Scuola sulle quali, in ragione
della propria posizione in graduatoria, accetta anticipatamente di
essere assegnato. All'interno delle tipologie preventivamente
scelte egli è chiamato, altresì, ad indicare in via preventiva le
sedi, ponendo anch'esse in ordine di preferenza.
Il candidato ha facoltà di indicare anche una sola delle tre
tipologie di Scuola che gli è consentito selezionare ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento n. 48/2015. Nell'indicare
la tipologia o le tipologie di Scuola il candidato accetta
anticipatamente di accedere, in ragione della propria posizione in
graduatoria, alle tipologie di Scuola preventivamente scelte.
All'interno di ogni tipologia di Scuola preventivamente indicata
il candidato ha facoltà di scegliere da una sede
a tutte le sedi elencate.
Nell'indicare la sede o le sedi il candidato accetta
anticipatamente di essere assegnato, in ragione della propria
posizione in graduatoria, ad ognuna delle possibili sedi
preventivamente scelte, ciò al fine di realizzare l'interesse
prioritario all'iscrizione alla tipologia di Scuola preventivamente
scelta.
Nel funzionamento della graduatoria e nell'individuazione delle
relative assegnazioni si considera, dunque, in ragione della
collocazione in graduatoria, la tipologia di Scuola indicata come
prima scelta e all'interno di essa le sedi selezionate
secondo l'ordine di preferenza preventivamente scelto. A seguire, e
in ordine della preferenza espressa, si considera l'eventuale
successiva tipologia di Scuola preventivamente scelta e all'interno
di essa la sede o le sedi indicate, secondo l'ordine di preferenza
preventivamente scelto.
In considerazione del calendario delle prove di cui all'art. 8,
comma 2, e delle attività di certificazione che effettuano
gli Atenei in ordine ai titoli dei candidati, sono
pubblicati sulla pagina riservata di ciascun candidato sul
sito www.universitaly.it,
i punteggi dei
titoli ottenuti con riferimento a
ciascuna tipologia di Scuola, secondo le modalità
operative ivi indicate e comunque in tempo utile per la
pubblicazione delle graduatorie.
Tenuto conto di quanto sopra esplicitato:
a) giovedì 11 agosto 2016 sono
pubblicate sul sito riservato www.universitaly.it le
graduatorie nominative per ogni tipologia di Scuola - che
tengono conto dell'ordine di preferenza espresso dal candidato
sulle tre tipologie di Scuola prescelte - con l'indicazione, per
ogni candidato, del punteggio ottenuto, della posizione in
graduatoria con indicazione del relativo status, della
sede universitaria in cui lo stesso si collocherebbe tenendo conto
della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo
precedono e delle relative preferenze di sede. Con riferimento alle
suddette graduatorie :
b) entro martedì 30 agosto 2016 ogni
Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA
i nominativi dei candidati che hanno provveduto ad iscriversi alla
Scuola.
c) mercoledì 31 agosto il CINECA procede alla
pubblicazione dei nuovi scorrimenti per ogni tipologia di Scuola
aggiornati a seguito di quanto verificatosi nei punti che precedono
da a) a b) , proseguendo nell'assegnazione dei candidati alla loro
prima preferenza utile cioè alla loro migliore scelta possibile in
ragione della loro posizione in graduatoria, dell'ordine delle
scelte che hanno preventivamente effettuato all'atto
dell'iscrizione ed della situazione dei candidati che
li precedono in graduatoria.
Si riavviano conseguentemente i successivi scorrimenti fino alla
loro chiusura e alla conseguente assegnazione definitiva, ai sensi
di quanto disposto al successivo art. 10, di tutti i candidati in
posizione utile alla loro migliore scelta possibile in ragione
della loro posizione in graduatoria, dell'ordine delle scelte che
hanno preventivamente effettuato all'atto dell'iscrizione e della
situazione dei candidati che li precedono in graduatoria.
In caso di mancata iscrizione secondo le modalità indicate dal
presente bando o di rinuncia comunicata prima della saturazione di
tutti i posti disponibili nella specifica Scuola,
subentra il candidato, che non risulti già iscritto, che
segue nella graduatoria, fermo restando l'inizio delle attività
didattiche e fermo restando che, tra i candidati ammessi alle
scuole di specializzazione è precluso lo scambio di sede.
Le date in cui saranno effettuati i successivi scorrimenti e,
quindi, riavviate le procedure indicate ai punti da a) a
c) , saranno comunicate ai candidati tramite pubblicazione
dell'informazione nell'area riservata del candidato sul sito www.universitaly.it, area a
cui il candidato ha l'onere di accedere con regolarità.
Con la pubblicazione dello scorrimento :
I candidati che non risultano ancora assegnati ad alcuna Scuola
possono sempre rinunciare al loro posto nelle
graduatorie liberando la posizione occupata. La rinuncia può
essere effettuata sia in termini di rinuncia generale al
posto nella graduatoria di tipologia di Scuola , sia solo in
termini di rinuncia su determinate sedi all'interno della
Tipologia. La rinuncia è effettuata secondo le apposite modalità
informatiche che verranno attivate a tutti
i candidati ancora non assegnati ad alcuna Scuola,
nella loro area personale e secondo le
tempistiche che verranno di volta in volta notificate
nell'area personale e stabilite in virtù della seguente
regola : la rinuncia può essere effettuata dal giorno
della pubblicazione dello scorrimento e fino alle ore
12.00 (fuso orario Italia) del quinto giorno successivo alla
pubblicazione stessa (incluso il giorno della pubblicazione ed
esclusi il sabato ed i giorni festivi).
Al fine di ottimizzare gli effetti di una utile assegnazione dei
candidati nelle varie sedi in fase di chiusura definitiva
degli scorrimenti, tutti i candidati ancora in
graduatoria - fatta eccezione, quindi, per gli
immatricolati ed i rinunciatari - dovranno procedere, tramite
apposita procedura informatica che verrà loro attivata
nell'area riservata del sito www.universitaly.it e secondo le
modalità operative ivi indicate, alla manifestazione della conferma di interesse
all'immatricolazione nel periodo tra
mercoledì
19 ottobre
2016 e martedì 25 ottobre 2016
ore 12.00 (fuso orario
Italia) (cioè tra la data di pubblicazione del
penultimo scorrimento ed il quinto giorno successivo alla
pubblicazione stessa, incluso il giorno della pubblicazione ed
esclusi il sabato ed i giorni festivi).
Il candidato dovrà manifestare conferma di interesse
all'immatricolazione su tutte le tipologie di Scuola e
su tutte le sedi per le quali ancora è inserito in graduatoria.
In assenza della manifestazione di conferma di
interesse il candidato decade dalle graduatorie in
cui è inserito e non conserva
alcun diritto all'immatricolazione con riferimento ad
ognuna delle tipologie di Scuola e ad ognuna delle sedi per le quali non ha provveduto a
confermare l'interesse.
5. La mancata consultazione da parte
del candidato della propria area riservata esonera
l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla
mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi
pubblicato. Gli avvisi e le notizie caricati nell'area
riservata del candidato sul sito www.universitaly.it relativi
alla procedura concorsuale, ivi comprese quelle relative alle sedi
di assegnazione per lo svolgimento della prova e quelle relative
alla formazione ed allo scorrimento delle graduatorie, hanno, a
tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei
candidati.
6. Il Ministero si riserva la facoltà di adottare ogni
eventuale provvedimento utile a consentire il più rapido
scorrimento delle graduatorie, ivi compresa la convocazione
personale dei candidati ai fini della loro assegnazione alla
tipologia di Scuola ed alla sede a cui accedere.
7. Nell'ambito di ciascuna tipologia di Scuola saranno, altresì,
considerate le riserve di posti previste dal presente bando.
8. L'iscrizione dei candidati presso ciascuna Scuola è
disciplinato secondo modalità definite dalle singole Università.
Nell'ambito di tali modalità sono, altresì, indicati:
a) l'importo delle tasse e dei contributi per la frequenza delle
Scuole;
b) per le Università beneficiarie di contratti aggiuntivi
regionali o delle province autonome che prevedono specifici
requisiti, eventuali obblighi previsti a carico dei vincitori dei
suddetti contratti.
Art. 10
(Chiusura degli scorrimenti ed assegnazione definitiva dei
candidati alle Scuole preventivamente scelte)
1. La modalità di scorrimento delle graduatorie, di cui al precedente articolo 9, intende assicurare coerenza didattica al Sistema formativo e, quindi, garantire a tutti i candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria un tempestivo e contestuale inizio delle attività didattiche, finalizzato a soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici specializzandi i più alti livelli di formazione specialistica da acquisire all'interno dello specifico arco temporale coincidente con l'Anno Accademico. Pertanto, tenuto conto degli esiti della procedura di "manifestazione della conferma di interesse all'immatricolazione" che, a mente di quanto disposto al precedente art. 9, comma 4, verrà eseguita dai candidati tra mercoledì 19 ottobre 2016 e martedì 25 ottobre 2016, con l'ultimo scorrimento - da effettuarsi entro e non oltre il 26 ottobre 2016 - si chiude la procedura di scorrimento delle graduatorie e il candidato che si trova, in ragione della propria collocazione in graduatoria, nella posizione di prenotato su una determinata tipologia di Scuola e, all'interno di essa, su una determinata sede, acquisisce automaticamente lo status di assegnato a quella specifica Scuola e deve inderogabilmente procedere, a pena di decadenza, entro i successivi 4 giorni (incluso il giorno stesso della pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato ed i giorni festivi) al perfezionamento dell'immatricolazione presso la suddetta Scuola, secondo le procedure amministrative proprie di tale sede universitaria. Terminate le operazioni relative all'ultimo scorrimento, con l'inizio delle attività didattiche di cui all'articolo 1, non sono possibili ulteriori subentri su posti eventualmente rimasti non assegnati in conseguenza di mancata immatricolazione, di rinunce, o di ogni altra ragione. I contratti di formazione specialistica eventualmente resisi liberi sono oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici.
Articolo 11
(Trattamento economico)
1. Al medico in formazione specialistica, salvo le eccezioni
previste dalla vigente normativa in ragione dell'appartenenza a
specifiche categorie, è corrisposto, per tutta la durata del corso,
un trattamento economico annuo omnicomprensivo.
2. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa,
uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del
corso, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di
specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso, il cui
importo viene definito con apposito Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. La parte fissa annua lorda è attualmente
determinata in euro 22.700,00 per ciascun anno di formazione
specialistica. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo
che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in euro
2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione
specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di
formazione specialistica la stessa è determinata in euro 3.300,00
annui lordi.
3. Il trattamento economico è corrisposto dall'Università sede
della Scuola in dodici rate mensili posticipate ed è comprensivo di
tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto,
sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della
quota di un terzo a carico del medico in formazione
specialistica.
4. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è
iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995 n. 885.
5. Il trattamento economico spettante al medico in formazione
specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
6. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui
all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, al
medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte
fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di
tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla
durata legale del corso.
7. I posti collegati ai contratti aggiuntivi restano assegnati
agli Atenei beneficiari del finanziamento per l'intera durata del
corso di specializzazione stante le ragioni legittimanti l'impegno
finanziario deliberato dal soggetto finanziatore strettamente
correlate alle esigenze formative del Territorio di
riferimento.
Articolo 12
(Copertura Assicurativa)
1. Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999 l'Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
Articolo 13
(Incompatibilità)
1. L'iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile
con l'iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina
generale ed ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad
eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto
dall'art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45.
2. Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale,
compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, nonché per i
medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale dei medici
ambulatoriali è prevista l'incompatibilità con l'iscrizione o
la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al D.Lgs.
n.368/1999.
3. I medici per i quali sussista un rapporto di pubblico
impiego e che risultino assegnatari di un posto non
rientrante tra quelli riservati, dovranno essere collocati in
posizione di aspettativa senza assegni, compatibilmente con le
esigenze di servizio e secondo le disposizioni legislative
contrattuali vigenti, come disposto dall'art. 40, comma 2,
del D.Lgs. n.368/1999.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.40, comma 1, del D.Lgs. n.
368/1999, al medico con contratto di formazione specialistica per
la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di
attività libero professionali all'esterno delle strutture
assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto
convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti
e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall'art.
19, comma 11 della legge n. 448/2001 (sostituzioni a tempo
determinato di medici di base ed iscrizione negli elenchi di
guardia medica festiva, notturna e turistica), fatte salve
successive modificazioni e/o integrazioni.
5. La violazione delle disposizioni qui elencate in materia di
incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di
formazione specialistica.
Articolo14
(Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in
materia di protezione dei dati personali)
1. Il trattamento dei dati personali richiesti all'articolo 5
del presente decreto è finalizzato esclusivamente per tutte le
attività connesse alla procedura di ammissione alle Scuole.
2. Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito
delle procedure di iscrizione online al test, per conto del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR),
è curato dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del
Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il
personale del medesimo Consorzio.
3. CINECA pubblica sul proprio sito http://scuole-specializzazione.miur.it,
nel rispetto dell'anonimato dei candidati e in ossequio alla
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la
determinazione del punteggio riferito ai singoli prove d'esame, dei
titoli e al totale complessivo, con l'indicazione delle scuole e
delle sedi prescelte da ciascun candidato.
4. Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la
pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite
dai candidati accedendo all'area riservata dello stesso sito
attraverso l'utilizzo delle chiavi personali (username e password)
loro assegnate in fase di iscrizione.
5. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per
l'attribuzione del punteggio, per la formulazione della graduatoria
e la conseguente assegnazione alla Scuola presso una delle
Università indicate dal candidato nella domanda di
iscrizione.
Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le
attività connesse alla selezione per l'accesso alle Scuole di
specializzazione e alla successiva iscrizione. La mancata
acquisizione dei dati comporta l'esclusione della
graduatoria.
6. È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla
determinazione del punteggio complessivo, corrispondente a ciascun
codice iscrizione, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la
Ricerca, cui ciascun candidato può rivolgersi per esercitare i
diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003.
7. È responsabile del trattamento dei dati il CINECA, designato
dal titolare del trattamento dei dati.
8. Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del
CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso.
Della pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini