Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e
integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti,
dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte
Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche,
dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali
Pareggiati;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma
della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212 recante disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica a norma dell'articolo 2 della predetta legge 21
dicembre 1999, n. 508;
VISTA la legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione, con
modificazioni, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante
disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione
del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca,
ed in particolare l'articolo 3 quinquies il quale prevede che con
appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori
artistico - disciplinari, anche gli obiettivi formativi;
VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale
sono stati definiti i settori artistico - disciplinari, con le
relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei
Conservatori di musica;
VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n.124 che
definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il
conseguimento del diploma accademico di primo livello nei
Conservatori di Musica;
VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 2009, n.154, con il
quale è stata definita, in applicazione dell'art. 6 - comma 3 - del
Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in
relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, la
frazione dell'impegno orario che deve essere riservata alle diverse
tipologie dell'offerta formativa;
VISTO il decreto ministeriale 20 febbraio 2013, n.119 che modifica
ed integra il decreto ministeriale 90/2009 di definizione dei
settori artistico - disciplinari, con le relative declaratorie e
campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;
VISTO il decreto ministeriale 20 febbraio 2013, n.120 che modifica
ed integra il decreto ministeriale 124/09 di definizione degli
ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del
diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica ed
Istituti Musicali Pareggiati;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare,
l'articolo 1, comma 27, della predetta legge il quale prevede che
nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione
del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale,
gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione,
dell'Università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo
Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma
1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed
efficaci;
VISTO l'articolo 3 della legge 508/1999 che istituisce il
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale
(CNAM) ed in particolare, il comma 1 lettera d) del suddetto
articolo il quale stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula
proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa
nei settori artistico, musicale e coreutico;
CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione
Artistica e Musicale, costituito con decreto del Ministro
dell'Università e della Ricerca del 16 febbraio 2007, è stato
prorogato sino al 31 dicembre 2012 e, che non essendo stata
prevista una proroga ulteriore è decaduto il 15 febbraio
2013;
CONSIDERATE le esigenze delle citate Istituzioni di apportare
modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di
primo livello già approvati dal Miur;
VISTO il decreto Dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015
con cui è stata costituita, presso il Dipartimento della formazione
superiore e per la ricerca, una Commissione che, nelle more della
ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, svolge le
valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi
Afam delle Istituzioni di cui all'art. 1 della Legge 21 dicembre
1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità
di cui agli art. 10 e 11 del Decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
VISTO il decreto Dipartimentale n. 2454 del 2 novembre 2015
con cui è stata integrata la suddetta Commissione con esperti del
settore delle Accademie di belle arti, sia statali che
private;
VISTO il Decreto del Direttore Generale 28 dicembre 2010,
n.294 con il quale è stato approvato il Regolamento didattico del
Conservatorio di musica di Piacenza "Giuseppe Nicolini" e
successive modificazioni e integrazioni delle tabelle annesse al
regolamento;
VISTA la circolare ministeriale n.17920 del 13 ottobre 2015
con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la
presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma
accademico di primo livello della Istituzioni di cui all'art. 2
comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali
e relativa nota di integrazione n. 1398 del 5 novembre 2015;
VISTA la proposta di modifica presentata con nota del 3517,
prot. n. 30 novembre 2015 dal Conservatorio di musica di Piacenza
"Giuseppe Nicolini" ai corsi accademici di primo livello
in arpa, basso elettrico, batteria e percussioni jazz, canto,
canto jazz, chitarra, chitarra jazz, clarinetto, clarinetto jazz,
composizione, contrabbasso, contrabbasso jazz, corno, fagotto,
flauto, maestro collaboratore, oboe, pianoforte, saxofono, saxofono
jazz, strumenti a percussione, tromba, tromba jazz, trombone,
trombone jazz, viola, violino, violino jazz,
violoncello;
VISTE le delibere del Consiglio accademico e del Consiglio
di amministrazione del Conservatorio di musica di Piacenza
"Giuseppe Nicolini" relativamente ai suddetti corsi;
VISTA l'attestazione del Direttore didattico delle
motivazioni delle modifiche richieste;
TENUTO CONTO del parere favorevole espresso
dalla Commissione che svolge le valutazioni tecniche relative agli
ordinamenti didattici dei corsi Afam nella seduta del 3 e 4 marzo
2016 alle modifiche richieste relativamente ai corsi di primo
livello in arpa, basso elettrico, batteria e percussioni jazz,
canto, canto jazz, chitarra, chitarra jazz, clarinetto, clarinetto
jazz, composizione, contrabbasso, contrabbasso jazz, corno,
fagotto, flauto, maestro collaboratore, oboe, pianoforte, saxofono,
saxofono jazz, strumenti a percussione, tromba, tromba jazz,
trombone, trombone jazz, viola, violino, violino jazz,
violoncello;
RITENUTO di dover adottare la procedura di
autorizzazione delle modifiche richieste ai piani curricolari
triennali ordinamentali già approvati dal CNAM e autorizzati dal
MIUR
DECRETA
Art. 1
1. Sono approvate le modifiche alle tabelle annesse al regolamento
didattico del Conservatorio di musica di Piacenza "Giuseppe
Nicolini" relativamente ai piani di studio dei diplomi
accademici ordinamentali di primo livello in arpa, basso
elettrico, batteria e percussioni jazz, canto, canto jazz,
chitarra, chitarra jazz, clarinetto, clarinetto jazz, composizione,
contrabbasso, contrabbasso jazz, corno, fagotto, flauto, maestro
collaboratore, oboe, pianoforte, saxofono, saxofono jazz, strumenti
a percussione, tromba, tromba jazz, trombone, trombone jazz, viola,
violino, violino jazz, violoncello.
2. Le tabelle annesse al regolamento didattico approvato con
decreto del Direttore Generale 28 dicembre 2010, n.294 e successive
modificazioni e integrazioni sono sostituite dalle tabelle allegate
facenti parte integrante del presente decreto.
Art. 2
I piani di studio modificati sono adottati con decreto del
Direttore didattico dell'Istituzione e resi pubblici anche per via
telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2
del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Art. 3
Le Istituzioni garantiscono agli studenti già iscritti ai corsi
ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli
stessi in base ai precedenti piani di studio approvati dal Miur, o
il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di
studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei
crediti formativi già maturati.
Art. 4
Le Istituzioni sono tenute a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina
F.to Melina