Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Interministeriale 9 marzo 2016 n. 152

Sessioni degli esami finali delle lauree abilitanti alle professioni sanitarie.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO         il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

VISTO         il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, relativo al  riordinamento della docenza universitaria;

VISTA         la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l'istituzione  del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO         il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO         il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture          di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA         la legge 19 novembre 1990, n.341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTI           i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n.502 e 7 dicembre 1993, n.517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421;

VISTO         il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 concernente il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

VISTO         il decreto 22 ottobre 2004, n.270, di modifica del predetto regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO         il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto con il Ministro della Sanità;

VISTO        il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 19 febbraio 2009 adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

VISTA         la nota in data 23 aprile 2002 del Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e chirurgia;

CONSIDERATA la necessità di assicurare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto 2 aprile 2001, e dell'articolo 7, comma 3, del decreto 19 febbraio 2009, che gli esami finali delle lauree delle professioni sanitarie, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, per ogni anno accademico, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;

DECRETA:

Art. 1

 

Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie previsti dal decreto 2 aprile 2001 e dal decreto 19 febbraio 2009 si svolgono nei mesi di ottobre-novembre e marzo-aprile di ogni anno accademico.

Gli Atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli esami per le singole lauree.

Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - e al Ministero della salute - Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti ministeri i dati  distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 2

Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini  prescritti.

Art. 3

Sono a carico delle Università sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere  ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti  esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 9 marzo 2016

IL MINISTRO  DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E  DELLA RICERCA

F.to Stefania Giannini

IL MINISTRO DELLA SALUTE

F.to Beatrice Lorenzin