VISTO
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma
1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto
legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
VISTO il
decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti
per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle
funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n. 47,
recante "Nomina dei Ministri", con il quale la Sen. Prof.ssa
Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
VISTO
il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore";
VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori";
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni";
VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";
VISTO il decreto ministriale 3 dicembre 1985 recante "Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra";
VISTA la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante "Ordinamento della professione di tecnologo alimentare";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, n. 470, recante "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare";
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";
VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche";
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";
VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree magistrali";
UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza del 16 dicembre 2015;
O R D I N A:
ART. 1
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2016 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario,
tecnologo alimentare e per l'abilitazione nelle discipline
statistiche.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine
stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole
università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
ART. 2
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
ART. 3
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2016 e alla
seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2016 presso la segreteria
dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per
l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'articolo
1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del 19 ottobre 2016 facendo riferimento alla documentazione già
allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
dell'università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio 1997 n. 306. La relativa ricevuta va allegata alla
documentazione di cui sopra.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono
produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente
per la prima e per la seconda sessione, una dichiarazione, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante il compimento del tirocinio effettuato presso le
strutture autorizzate dalle competenti università.
Detta dichirazione è inserita nel fascicolo del candidato a cura
dell'ufficio competente.
I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono
sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di farmacista devono presentare una dichiarazione, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, dalla quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo
accademico, hanno effettuato il tirocinio prescritto dal vigente
ordinamento didattico.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami, devono
dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di
compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello
svolgimento degli esami.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore
o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il
ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato
da gravi motivi.
ART. 4
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea .
ART. 5
I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sotto elencate presso le seguenti sedi:
|
|
Odontoiatra |
Milano |
Farmacista |
Bologna |
Veterinario |
Bologna |
Discipline Statistiche |
Roma |
Tecnologo alimentare |
Udine |
ART. 6
Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 15 giugno 2016 e per la seconda sessione il giorno 16 novembre 2016. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.
IL MINISTRO
F.to Stefania Giannini