Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 7 novembre 2016 n. 2634

Ammissione a contributo dei progetti approvati relativi ai Macrosettori LS, PE e SH (Rif. Bando PRIN 2015)

(In corso di registrazione presso i competenti organi di controllo)

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in Legge n.121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 6 dell'8 gennaio 2015 di ripartizione delle disponibilità del FIRST per l'anno 2014;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 684 del 9 settembre 2015 di ripartizione delle disponibilità del FIRST per l'anno 2015;

VISTO il D.D. n. 2488 del 4 novembre 2015 (di seguito "bando"), con il quale sono state stabilite le procedure per gli interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, definiti i tre macrosettori di ricerca e la ripartizione del budget disponibile per ciascuno di essi (LS - Scienze della vita; PE - Scienze fisiche e ingegneria; SH - Scienze sociali e umanistiche) e individuati i criteri per la selezione dei progetti presentati;

VISTO il D.D. n. 3265 del 14 dicembre 2015 contenente modifiche all'art. 4, comma 1, del D.D. n. 2488 del 4 novembre 2015 sopra menzionato;

VISTO il D.D. n. 3130 del 3 dicembre 2015 con il quale è stato impegnato, tra l'altro, per le sopra indicate finalità il predetto importo di € 41.785.359;

VISTO il D.D. n. 3131 del 3 dicembre 2015 con il quale è stato impegnato, tra l'altro, per le sopra indicate finalità l'importo di € 50.122.850;

VISTO l'art. 3 del bando, che ha disposto la ripartizione dell'importo di € 91.908.209 secondo le seguenti percentuali:

  • - LS - Scienze della vita: 35%, pari a € 32.167.873;
  • - PE - Scienze fisiche e ingegneria: 35%, pari a € 32.167.873;
  • - SH - Scienze sociali e umanistiche: 30%, pari a € 27.572.463;

VISTI i DD.DD. n. 1826, 1827 e 1828 del 20 settembre 2016, e relativi allegati (registrati alla Corte dei conti il 20 ottobre 2016 n. 3946, 3947 e 3948), coi quali sono stati approvati n.300 progetti del bando PRIN 2015 per l'importo complessivo di € 91.244.801, suddivisi per macrosettore LS (n.109 progetti), PE (n.95 progetti) e SH (n.96 progetti), stabilendo altresì il termine del 5 ottobre 2016 per la presentazione, da parte dei coordinatori nazionali, delle rideterminazioni dei costi e dei contributi spettanti alle singole unità di ricerca, sulla base dei costi congrui definiti (per ogni progetto) dal relativo Comitato di Selezione, e riportati nei decreti stessi;

VISTO il D.D. n. 2558 del 3.11.2016 che ha disposto l'annullamento dell'approvazione del progetto presentato dal Dott. BINTOUDIS Christos per un contributo di € 141.223; conseguentemente, per il macrosettore SH, il numero dei progetti si riduce da 96 a 95 e il contributo totale dei progetti approvati del Bando PRIN 2015, (per i macrosettori LS, PE e SH) si riduce da € 91.244.801 a € 91.103.578;

RITENUTO di procedere alla conseguente ammissione a contributo dei progetti approvati, con le ripartizioni dei costi e dei contributi per singola unità di ricerca stabilite dai coordinatori nazionali, al fine di consentire il successivo trasferimento ad ogni singolo ateneo/ente pubblico di ricerca della quota complessiva spettante, come somma dei singoli contributi relativi alle unità di ricerca ad essi afferenti;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

 

D E C R E T A

ART. 1

  • 1. La ripartizione dei costi e dei contributi per ogni progetto approvato è indicata nella tabella di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto. In detta tabella sono indicati il codice Cineca del progetto, il nome del coordinatore nazionale e, in particolare, per ciascuna unità di ricerca, il nome del responsabile di unità, l'ateneo/ente pubblico di ricerca di afferenza, il cofinanziamento, il contributo MIUR per la ricerca, la quota premiale e il contributo totale.
  • 2.   L'importo di € 41.785.359 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilità di cui al seguente Decreto: D.D. di  impegno n. 3130 del 3 dicembre 2015  -  Capitolo 7245  -  PG 01  - Impegno registrato al n. 4894, clausola 01 - Esercizio Finanziario 2015 - Esercizio di Provenienza 2014.
  • 3.   L'importo di € 49.318.219 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilità di cui al seguente Decreto: D.D. di  impegno n. 3131 del 3 dicembre 2015  -  Capitolo 7245  -  PG 01  - Impegno registrato al n. 4901, clausola 01 - Esercizio Finanziario 2015 - Esercizio di Provenienza 2015.

ART. 2

  • 1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

ART. 3

  • 1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) resterà  estraneo  ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
  • 2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 4

  • 1. La data di avvio ufficiale dei progetti (decorrenza) è convenzionalmente fissata al 90° giorno dalla data del presente decreto.
  • 2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di  avvio ufficiale di cui al comma 1.

ART. 5

  • 1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 20 settembre 2016, data dei decreti di approvazione dei progetti vincitori del bando PRIN 2015.
  • 2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata all'art. 4, comma 2. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60 giorni successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
  • 3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 6

  • 1. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le varianti scientifiche relative alle modifiche degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR.
  • 2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MIUR, mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
  • 3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
  • 4. Nel caso di trasferimento del coordinatore nazionale o di un responsabile di unità, in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti, con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall'ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attività dell'unità di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente originario all'ateneo/ente di destinazione del coordinatore nazionale o del responsabile di unità non può essere soggetto ad altre ulteriori limitazioni.
  • 5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il coordinatore nazionale e gli eventuali altri responsabili di unità sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del bando PRIN 2015.

ART. 7

  • 1. Ogni responsabile di unità di ricerca dovrà trasmettere al MIUR, al termine delle attività di progetto e comunque entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, la rendicontazione contabile ordinaria delle spese effettivamente sostenute, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato  2 del bando ("Criteri per la determinazione dei costi e per  la rendicontazione delle spese"), e mediante apposita procedura telematica. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazioni di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa, da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso, peraltro, l'insieme delle due distinte rendicontazioni può dar luogo a contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto di ammissione a contributo.
  • 2. La rendicontazione contabile della eventuale sub-unità di ricerca relativa ad organismi di ricerca resta a carico del coordinatore scientifico del progetto, che avrà cura di acquisire dall'organismo di ricerca coinvolto tutta la documentazione comprovante la reale effettuazione delle spese. I rapporti finanziari tra l'unità di ricerca del coordinatore nazionale e la sub-unità rimangono di esclusiva competenza delle parti, con esclusione di qualsiasi coinvolgimento del MIUR. L'unità di ricerca del coordinatore nazionale risponde in solido con la sub-unità nei confronti del MIUR, per le eventuali inadempienze sia scientifiche sia finanziario-contabile.
  • 3. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Il Ministero procede a campione agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo le modalità e le procedure stabilite nella nota MIUR prot. n. 8109 dell'8 aprile 2014, lettera B) "Nuove modalità di verifica amministrativo-contabile". In particolare, il Ministero procederà alla verifica documentale delle rendicontazioni e al controllo a campione degli audit interni centrali, anche mediante attivazione di apposite commissioni di accertamento finale di spesa, assicurando il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale). Il campione sarà costituito, fino al raggiungimento dei predetti limiti, dai progetti di maggiore costo e riguarderà tutte le unità di ricerca di tali progetti.
  • 4. Il coordinatore nazionale di progetto dovrà trasmettere, con modalità telematica, al MIUR entro 90 giorni dalla conclusione del progetto una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome, o come autore corrispondente, quello del coordinatore nazionale o dei responsabili di unità, nonché degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, con l'indicazione di provenienza del finanziamento. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa il coordinatore nazionale, redige contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato elenco delle ulteriori pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione.

ART. 8

  • 1. Il MIUR disporrà l'erogazione in unica soluzione anticipata del contributo di cui all'art. 1, direttamente agli atenei/enti sedi delle unità di ricerca secondo le effettive disponibilità di cassa.  Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.

 

ART. 9

  • 1. I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
  • 2. Ciascun responsabile di unità di ricerca è tenuta a garantire l'accesso aperto ("open access" - accesso  gratuito on-line per qualsiasi utente)  a tutte le pubblicazioni scientifiche "peer-reviewed" relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
  • 3. Il rispetto di quanto sopra indicato ai comma 1 e 2 del presente articolo non incide su eventuali obblighi di riservatezza, nonché sugli obblighi relativi alla tutela dei dati personali, ognuno dei quali resta impregiudicato. Come eccezione, i responsabili di unità sono esentati da assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.
  • 4. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.
  • 5. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile di unità dai successivi bandi MIUR per un periodo di 5 anni dalla data dell'accertamento.
  • 6. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti  rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme già accreditate.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 novembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)