Decreto Direttoriale
7 novembre 2016
n. 2634
Ammissione a contributo dei progetti approvati relativi ai Macrosettori LS, PE e SH (Rif. Bando PRIN 2015)
(In corso di registrazione presso i competenti organi di controllo)
IL DIRETTORE
GENERALE
VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008
convertito, con modificazioni, in Legge n.121 del 14 luglio 2008,
istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 6 dell'8
gennaio 2015 di ripartizione delle disponibilità del FIRST per
l'anno 2014;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 684 del 9
settembre 2015 di ripartizione delle disponibilità del FIRST per
l'anno 2015;
VISTO il D.D. n. 2488 del 4 novembre 2015 (di
seguito "bando"), con il quale sono state stabilite le procedure
per gli interventi di supporto alla ricerca fondamentale
nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti
al MIUR, definiti i tre macrosettori di ricerca e la ripartizione
del budget disponibile per ciascuno di essi (LS - Scienze della
vita; PE - Scienze fisiche e ingegneria; SH - Scienze sociali e
umanistiche) e individuati i criteri per la selezione dei progetti
presentati;
VISTO il D.D. n. 3265 del 14 dicembre 2015
contenente modifiche all'art. 4, comma 1, del D.D. n. 2488 del 4
novembre 2015 sopra menzionato;
VISTO il D.D. n. 3130 del 3 dicembre 2015 con
il quale è stato impegnato, tra l'altro, per le sopra indicate
finalità il predetto importo di € 41.785.359;
VISTO il D.D. n. 3131 del 3 dicembre 2015 con
il quale è stato impegnato, tra l'altro, per le sopra indicate
finalità l'importo di € 50.122.850;
VISTO l'art. 3 del bando, che ha disposto la
ripartizione dell'importo di € 91.908.209 secondo le seguenti
percentuali:
- - LS - Scienze della vita: 35%, pari a € 32.167.873;
- - PE - Scienze fisiche e ingegneria: 35%, pari a €
32.167.873;
- - SH - Scienze sociali e umanistiche: 30%, pari a €
27.572.463;
VISTI i DD.DD. n. 1826, 1827 e 1828 del 20
settembre 2016, e relativi allegati (registrati alla Corte dei
conti il 20 ottobre 2016 n. 3946, 3947 e 3948), coi quali sono
stati approvati n.300 progetti del bando PRIN 2015 per l'importo
complessivo di € 91.244.801, suddivisi per macrosettore LS (n.109
progetti), PE (n.95 progetti) e SH (n.96 progetti), stabilendo
altresì il termine del 5 ottobre 2016 per la presentazione, da
parte dei coordinatori nazionali, delle rideterminazioni dei costi
e dei contributi spettanti alle singole unità di ricerca, sulla
base dei costi congrui definiti (per ogni progetto) dal relativo
Comitato di Selezione, e riportati nei decreti stessi;
VISTO il D.D. n. 2558 del 3.11.2016 che ha
disposto l'annullamento dell'approvazione del progetto presentato
dal Dott. BINTOUDIS Christos per un contributo di € 141.223;
conseguentemente, per il macrosettore SH, il numero dei progetti si
riduce da 96 a 95 e il contributo totale dei progetti approvati del
Bando PRIN 2015, (per i macrosettori LS, PE e SH) si riduce da €
91.244.801 a € 91.103.578;
RITENUTO di procedere alla conseguente
ammissione a contributo dei progetti approvati, con le ripartizioni
dei costi e dei contributi per singola unità di ricerca stabilite
dai coordinatori nazionali, al fine di consentire il successivo
trasferimento ad ogni singolo ateneo/ente pubblico di ricerca della
quota complessiva spettante, come somma dei singoli contributi
relativi alle unità di ricerca ad essi afferenti;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
D E C R E T A
ART. 1
- 1. La ripartizione dei costi e dei contributi per ogni progetto
approvato è indicata nella tabella di cui all'Allegato
A, che costituisce parte integrante ed essenziale del
presente decreto. In detta tabella sono indicati il codice Cineca
del progetto, il nome del coordinatore nazionale e, in particolare,
per ciascuna unità di ricerca, il nome del responsabile di unità,
l'ateneo/ente pubblico di ricerca di afferenza, il cofinanziamento,
il contributo MIUR per la ricerca, la quota premiale e il
contributo totale.
- 2. L'importo di € 41.785.359
(contributo ministeriale) grava sulle disponibilità di cui al
seguente Decreto: D.D. di impegno n. 3130 del 3 dicembre
2015 - Capitolo 7245 - PG 01 -
Impegno registrato al n. 4894, clausola 01 - Esercizio Finanziario
2015 - Esercizio di Provenienza 2014.
- 3. L'importo di € 49.318.219
(contributo ministeriale) grava sulle disponibilità di cui al
seguente Decreto: D.D. di impegno n. 3131 del 3 dicembre
2015 - Capitolo 7245 - PG 01 -
Impegno registrato al n. 4901, clausola 01 - Esercizio Finanziario
2015 - Esercizio di Provenienza 2015.
ART. 2
- 1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa
realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la
copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario,
degli eventuali maggiori costi.
ART. 3
- 1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di
ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità
esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca
nello svolgimento delle attività di propria competenza e per
l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e
secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la
completa responsabilità; pertanto, il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) resterà estraneo
ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo
svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da
responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività
direttamente o indirettamente connesse col progetto.
- 2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi
ammissibili.
ART. 4
- 1. La data di avvio ufficiale dei progetti (decorrenza) è
convenzionalmente fissata al 90° giorno dalla data del presente
decreto.
- 2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun
progetto dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di
avvio ufficiale di cui al comma 1.
ART. 5
- 1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è
fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 20 settembre
2016, data dei decreti di approvazione dei progetti vincitori del
bando PRIN 2015.
- 2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata,
per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata
all'art. 4, comma 2. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60
giorni successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa
emessi entro la data di scadenza del progetto.
- 3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra
indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
ART. 6
- 1. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto
non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le
varianti scientifiche relative alle modifiche degli obiettivi del
progetto sono consentite soltanto previa approvazione del
MIUR.
- 2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno
essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MIUR,
mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità
e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da
parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo
provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto
dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale
motivato rigetto.
- 3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno
riconosciuti come costi ammissibili.
- 4. Nel caso di trasferimento del coordinatore nazionale o di un
responsabile di unità, in fase di esecuzione del progetto, da un
ateneo/ente ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle
attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due
atenei/enti, con particolare riferimento all'uso delle attrezzature
già acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente originario ed
alla prosecuzione dell'attività dell'eventuale personale a tempo
determinato già contrattualizzato dall'ateneo/ente originario per
lo svolgimento delle attività dell'unità di ricerca interessata. Il
trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato
alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente
originario all'ateneo/ente di destinazione del coordinatore
nazionale o del responsabile di unità non può essere soggetto ad
altre ulteriori limitazioni.
- 5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici
realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il coordinatore
nazionale e gli eventuali altri responsabili di unità sono tenuti
ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del
bando PRIN 2015.
ART. 7
- 1. Ogni responsabile di unità di ricerca dovrà trasmettere
al MIUR, al termine delle attività di progetto e comunque entro 60
giorni dalla conclusione del progetto, la rendicontazione contabile
ordinaria delle spese effettivamente sostenute, nel rispetto dei
criteri di cui all'allegato 2 del bando
("Criteri per la determinazione dei costi e per
la rendicontazione delle spese"), e mediante apposita
procedura telematica. Eventuali spese per la diffusione dei
risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni,
pubblicazioni di libri), se non sostenute entro la data di scadenza
del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione
integrativa, da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese
successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso, peraltro,
l'insieme delle due distinte rendicontazioni può dar luogo a
contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto
di ammissione a contributo.
- 2. La rendicontazione contabile della eventuale sub-unità di
ricerca relativa ad organismi di ricerca resta a carico del
coordinatore scientifico del progetto, che avrà cura di acquisire
dall'organismo di ricerca coinvolto tutta la documentazione
comprovante la reale effettuazione delle spese. I rapporti
finanziari tra l'unità di ricerca del coordinatore nazionale e la
sub-unità rimangono di esclusiva competenza delle parti, con
esclusione di qualsiasi coinvolgimento del MIUR. L'unità di ricerca
del coordinatore nazionale risponde in solido con la sub-unità nei
confronti del MIUR, per le eventuali inadempienze sia scientifiche
sia finanziario-contabile.
- 3. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme
di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure
amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella
ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è altresì
assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee
strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Il
Ministero procede a campione agli accertamenti finali di spesa,
mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in
sito sugli audit interni centrali, secondo le modalità e le
procedure stabilite nella nota MIUR prot. n. 8109 dell'8 aprile
2014, lettera B) "Nuove modalità di verifica
amministrativo-contabile". In particolare, il Ministero
procederà alla verifica documentale delle rendicontazioni e al
controllo a campione degli audit interni centrali, anche mediante
attivazione di apposite commissioni di accertamento finale di
spesa, assicurando il criterio dell'adeguatezza del campione (non
meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al
10% del finanziamento ministeriale). Il campione sarà costituito,
fino al raggiungimento dei predetti limiti, dai progetti di
maggiore costo e riguarderà tutte le unità di ricerca di tali
progetti.
- 4. Il coordinatore nazionale di progetto dovrà
trasmettere, con modalità telematica, al MIUR entro 90 giorni dalla
conclusione del progetto una relazione scientifica conclusiva sullo
svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con allegato
elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come
primo nome, o come autore corrispondente, quello del coordinatore
nazionale o dei responsabili di unità, nonché degli altri prodotti
scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, con
l'indicazione di provenienza del finanziamento. Nel caso in cui sia
prodotta la rendicontazione integrativa il coordinatore nazionale,
redige contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione
scientifica integrativa, con allegato elenco delle ulteriori
pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo
mese successivo alla sua conclusione.
ART. 8
- 1. Il MIUR disporrà l'erogazione in unica soluzione anticipata
del contributo di cui all'art. 1, direttamente agli atenei/enti
sedi delle unità di ricerca secondo le effettive disponibilità di
cassa. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di
tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento,
con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare
agli stessi anche in base ad altro titolo.
ART. 9
- 1. I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno
rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.
35.
- 2. Ciascun responsabile di unità di ricerca è tenuta a
garantire l'accesso aperto ("open access" - accesso gratuito
on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni
scientifiche "peer-reviewed" relative ai risultati ottenuti
nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4,
commi 2 e 2 bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
- 3. Il rispetto di quanto sopra indicato ai comma 1 e 2 del
presente articolo non incide su eventuali obblighi di riservatezza,
nonché sugli obblighi relativi alla tutela dei dati personali,
ognuno dei quali resta impregiudicato. Come eccezione, i
responsabili di unità sono esentati da assicurare l'accesso aperto
a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto
a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale
obiettivo della ricerca stessa.
- 4. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero
accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo
disponibile tutta la documentazione richiesta.
- 5. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di
legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o
l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento
dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali,
comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del
responsabile di unità dai successivi bandi MIUR per un periodo di 5
anni dalla data dell'accertamento.
- 6. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e
controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli
obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di
cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR
si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo
al recupero delle somme già accreditate.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.