Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 29 novembre 2016 n. 937

Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

D.M. "Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338"

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari", la quale all'articolo 1, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentite la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

VISTO l'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246, (registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2012, reg.14, fg. 241)) recante "Approvazione del Piano triennale degli interventi ammissibilità al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000";

VISTO l'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha disposto l'affidamento da parte del Ministero alla CDP della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla "convenzione tipo" approvata con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la convenzione approvata con D.I. MIUR/MEF  del 27/09/2005 (registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, reg.5, foglio 367) con la quale, a seguito della emanazione del I bando di cui alla L. n.338/2000 e del  Piano triennale degli interventi ammessi al cofinanziamento, in data 30 giugno 2005 il Ministero e la CDP hanno stipulato la convenzione tipo prevista dal citato art. 17 L. n.3/2003 ed avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al I bando e previsti dalla sopra richiamata normativa;

VISTO l'Atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005,  approvato con D.I. MIUR/MEF del 16/1/2009, n. 1 (registrato  dalla Corte dei conti il 27 aprile 2009 reg.1 foglio 310) che in data 26 giugno 2008, a seguito della emanazione del II bando di cui alla L. n.338/2000 ed in vista dell'emanazione dei Piani triennali degli interventi ammessi al cofinanziamento, il Ministero e la CDP hanno stipulato ed avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al II bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

VISTO il Secondo Atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005,  approvato con D.I. MIUR/MEF del 23 dicembre 2013, n. 1062 (registrato  dalla Corte dei conti il 27 febbraio 2014, foglio 483) che in data 20 settembre 2013, a seguito della emanazione del III bando di cui alla L. n.338/2000 e relativo Decreto di Piano triennale, il Ministero e la CDP hanno stipulato ed avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al III bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

TENUTO CONTO che, fermo restando il contenuto della convenzione 30.06.2005 in essere tra il Ministero e la CDP, questi ultimi dovranno procedere, successivamente alla emanazione del presente bando, alla stipula di un nuovo Atto aggiuntivo al fine di disciplinare l'attività di gestione delle nuove risorse stanziate per il IV bando di cui alla legge n.338/2000;

VISTO il comma 5, dell'art. 1, della citata Legge n. 338/2000, che ha previsto l'istituzione di una Commissione, poi costituita con D.M. 9 maggio 2001, n. 117 e successivamente rinnovata, da ultimo, con decreto ministeriale 21 luglio 2015, n. 504, per l'individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento e per provvedere all'istruttoria e alla ripartizione dei fondi;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6" e, in particolare, gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 "Linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";

VISTO l'articolo 10, commi 3 e 10 bis, del decreto legge del 28 marzo 2014, n. 47, "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80;

VISTO il decreto interministeriale MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, "Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" e, in particolare, la Tabella C;

VISTI i protocolli di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione fra il Governo della Repubblica Italiana e numerosi Stati membri dell'UE per incrementare gli scambi di studenti universitari;

VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170, con il quale è stato istituito il "Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti";

VISTO il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014, n. 976, e, in particolare, l'articolo 1 relativo alla mobilità internazionale degli studenti;

VISTO l'obiettivo strategico relativo al numero dei Laureati con un periodo di mobilità definito nel Comunicato Ministeriale di Lovanio (2009), con il quale i Ministri dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore si impegnano ad assicurare entro il 2020 che il 20% dei Laureati abbia avuto un'esperienza di mobilità internazionale durante gli studi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 19, comma 10 bis, il quale stabilisce che i beni immobili dello Stato per i quali non sussiste la possibilità di utilizzare nei modi previsti dai commi da 1 a 10 del medesimo articolo 19 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti" e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO l'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, "Norme sul diritto agli studi universitari";

VISTO il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 novembre 2016, prot. n. 936, standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338;

VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 29 settembre 2016 (Rep. Atti n. 187/CSR), sullo schema di decreto ministeriale recante: "Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338";

RECEPITE le proposte di modifica presentate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella richiamata seduta del 29 settembre 2016 (Rep. Atti n. 187/CSR);

VISTO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, espresso il 22 settembre 2016 (nota prot. n. 2850/P/gl), sullo schema di decreto ministeriale recante: "Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338";

RECEPITE le proposte di modifica presentate dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane, nella richiamata seduta del 22 settembre 2016 (nota prot. n. 2850/P/gl).

 

Decreta

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie.

 


Art. 2
Soggetti eleggibili al cofinanziamento

1. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono:

  • a) le regioni;

  • b) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario;
  • c) gli organismi e le aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica;
  • d) le università statali, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • e) le università non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle suddette università e ad esse stabilmente collegate;
  • f) le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica;
  • g) i collegi universitari legalmente riconosciuti;
  • h) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del Codice Civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;
  • i) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;
  • j) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro  con personalità giuridica, di diritto italiano o europeo, il cui statuto preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie.

2. I requisiti dei soggetti di cui alle lettere h), i), j) del comma 1 del presente articolo devono essere validamente documentati, a pena di esclusione dal cofinanziamento, mediante presentazione di copia dello statuto.


Art. 3
Tipologie degli interventi e delle spese ammissibili

 

1. Sono ammissibili al cofinanziamento di cui all'articolo 1 del presente decreto:

  • A1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e sicurezza,  di immobili adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi;
  • A2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie;
  • B) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di strutture residenziali universitarie;
  • C) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i), j) di edifici già adibiti a tale funzione.

2. Sono cofinanziabili:

  • )  per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettera A1) e B) le spese per l'acquisto delle aree e/o degli immobili oggetto dell'intervento, per l'esecuzione dei lavori necessarie alla realizzazione dell'intervento, nonché le spese per l'acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all'erogazione dei servizi offerti dalle residenze universitarie;
  • ii) per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettera A2) le spese per l'esecuzione dei lavori e relative forniture;
  • iii)  per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettera C) le spese per l'acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento, nonché le spese per l'acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all'erogazione dei servizi offerti dalle residenze universitarie.

3. Le spese tecniche (progettazione, progettazione e coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, validazione, ecc.) nonché altri oneri (oneri di urbanizzazione, etc.) sono escluse dal cofinanziamento. Le spese per gli imprevisti inserite nel quadro economico non possono eccedere il 10% del costo totale dei lavori e forniture di cui è richiesto il cofinanziamento e i relativi importi sono utilizzabili, entro il suddetto limite, solo in caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento rispetto all'importo contrattuale.

4. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, adeguatamente documentate.

5. Gli interventi che, per effetto del cofinanziamento pubblico complessivo di cui beneficiano, devono essere appaltati ai sensi della vigente normativa con procedure ad evidenza pubblica, non possono derogare a tale vincolo anche se la realizzazione dei lavori viene affidata in data antecedente a quella di pubblicazione dei Piani di cui all'articolo 7 del presente decreto.

6. Gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. In sede di gara deve essere comunque esplicitato l'importo dei lavori.

7. Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi già terminati alla data di pubblicazione del presente decreto e quelli per i quali alla stessa data sia già stata pubblicata la gara per l'affidamento dei lavori. Il cofinanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C del presente decreto, è consentito solo se alla data di pubblicazione del presente decreto non sia stato stipulato l'atto di acquisto del bene.

Art. 4
Destinazione degli interventi

 

1. Le strutture residenziali universitarie realizzate con il cofinanziamento di cui al presente decreto sono destinate prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi nell'ambito di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Pertanto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, per gli interventi cofinanziati vige l'obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione, in percentuale non inferiore al sessanta per cento del totale, ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), a condizione dell'esistenza di una domanda da soddisfare per tale categoria di studenti, a pena di revoca del cofinanziamento.
2. È facoltà dell'operatore di consentire l'utilizzazione degli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e per attività culturali e ricreative anche a studenti universitari non residenti nella struttura.
3. La Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "Sant'Anna" di Pisa, la SISSA di Trieste, la Scuola Superiore di Catania, l'ISUFI di Lecce, l'IUSS di Pavia, l'IMT di Lucca, l'ASP dei Politecnici di Milano e Torino, nonché i collegi universitari legalmente riconosciuti, le scuole superiori istituite dalle università e le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale di cui all'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, destinano i posti alloggio sulla base delle graduatorie del concorso nazionale di ammissione alle stesse, ovvero sulla base dei criteri stabiliti nel bando di ammissione.

 

Art. 5
Presentazione delle richieste di cofinanziamento

 

1. La richiesta di cofinanziamento, completa della documentazione indicata nel presente articolo, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, secondo le modalità indicate dal presente articolo presso il seguente indirizzo: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. via Goito, n. 4, 00185 Roma. I plichi contenenti la richiesta e, a corredo, la documentazione completa di cui al presente articolo, devono essere spediti per raccomandata, ovvero consegnati tramite corriere oppure brevi manu, in busta chiusa riportante la seguente dicitura "Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EPNT - Gestione Fondi MIUR - Via Goito 4, 00185 Roma - IV Bando Legge n. 338/2000. Richiesta di cofinanziamento per strutture residenziali universitarie - Non aprire".
Al fine del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di accettazione dell'ufficio Poste Italiane di spedizione. Qualora la spedizione sia effettuata mediante servizi di recapito diversi dal servizio Poste Italiane, ovvero la documentazione sia stata consegnata direttamente, farà fede la data di ricevimento alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. A tal fine, le modalità di consegna presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sono quelle indicate su apposito comunicato che sarà pubblicato sulla pagina web http://edifin.miur.it.

2. Le richieste di cofinanziamento degli interventi sono formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto ad una valutazione in parte automatizzata della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per l'ammissione al cofinanziamento e per la stesura della graduatoria di priorità. Tale modello, con le note per la compilazione, è adottato con separato decreto ministeriale, e reso disponibile presso la pagina web dedicata http://edifin.miur.it. L'invio on line del modello informatizzato debitamente compilato, da effettuarsi con la chiusura della procedura da parte dell'operatore, deve anch'esso avvenire entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. Con la chiusura-invio del modello informatizzato il sistema genera automaticamente il documento in formato pdf del modello stesso, che dovrà essere stampato, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e trasmesso, secondo le modalità e tempi indicati al comma 1, unitamente alla documentazione a corredo di cui ai commi che seguono.

4. Una copia del medesimo modello sottoscritto, di cui al comma precedente, la relazione tecnico-illustrativa di cui al comma 5, lettera b e la documentazione progettuale di cui al comma 6 su supporto informatico, devono essere trasmessi, entro gli stessi termini di cui al comma 1, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi, le quali conseguentemente dovranno inviare, sempre presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. via Goito, n. 4, 00185 - Roma,  entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di cui al comma 1 del presente articolo, al fine della valutazione degli interventi da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, l'indicazione del grado di coerenza degli interventi con la propria programmazione, sulla base di tre possibili livelli: non coerente, coerente, particolarmente coerente.

5. Di seguito è specificata la documentazione a corredo della richiesta di cofinanziamento di cui al comma 1 e seguenti del presente articolo, necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione ministeriale, da presentarsi, a pena di esclusione, secondo le modalità e termini di cui al precedente comma 1:

  • (a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i), j) del presente decreto, la documentazione atta a dimostrare la appartenenza alla specifica categoria;
  • (b) la relazione tecnico-illustrativa di sintesi del progetto;
  • (c) il progetto completo di documentazione e dichiarazioni, come indicato all'articolo 6, comma 1, lettera a) del presente decreto;
  • (d) la documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili, come indicato all'articolo 6, comma 1, lettera d) del presente decreto;
  • (e) il cronogramma dei termini degli adempimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere;
  • (f)  il quadro economico;
  • (g) la relazione e la documentazione attestante l'effettiva rispondenza dell'intervento al fabbisogno nella località di realizzazione;
  • (h) la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento, come indicato all'articolo 6, comma 1, lettera c) del presente decreto;
  • (i) ove ricorra il caso di acquisto/esproprio, la documentazione attestante la congruità del costo previsto e la disponibilità anche sotto forma di opzione, promessa di acquisto o possibilità di esproprio.

6. A corredo della richiesta di cofinanziamento deve essere altresì trasmesso, sempre con la medesima modalità e tempistica di cui al comma 1, anche il progetto su supporto informatico protetto.

7. La documentazione di cui al comma 5 del presente articolo, punti d), h), può essere sostituita da autocertificazione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente decreto. Ove lo ritenga opportuno, la Commissione può chiedere la relativa documentazione.

8. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del presente decreto la documentazione di cui al comma 5 del presente articolo, punto g) dovrà essere corredata dalla delibera dell'organo competente con la quale si attesta il fabbisogno di posti alloggio per studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

 

Art. 6
Valutazione e individuazione degli interventi cofinanziabili

 

1. La Commissione, verificato il rispetto di quanto previsto all'articolo 5 del presente decreto, procede alla individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento sulla base della effettiva compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti:

  • a) il progetto allegato alla richiesta deve essere almeno di livello definitivo così come inteso ai sensi dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, deve essere completo degli elaborati previsti dalla medesima normativa e relativo elenco, nonché corredato della dichiarazione del tecnico progettista che certifichi il livello almeno definitivo del progetto stesso in aderenza alla definizione di legge. Nel caso di presentazione della richiesta di cofinanziamento con progetto di livello definitivo, per il successivo progetto esecutivo elaborato nell'ambito della presente procedura ed utilizzato poi per la realizzazione dell'intervento, la procedura di validazione prevista dal Codice dei Contratti Pubblici comprende anche la verifica della corrispondenza dello stesso con il progetto definitivo in precedenza presentato ed, in particolare, la conferma dei posti alloggio ed il rispetto degli standard minimi dimensionali e qualitativi, stabiliti con il decreto ministeriale 28 novembre 2016, prot. n. 936, nonché dei livelli prestazionali complessivi dell'intervento.  Per i soggetti che non sono considerati "amministrazioni aggiudicatrici", ai sensi del codice dei contratti pubblici, la verifica della corrispondenza del progetto esecutivo con il progetto definitivo in precedenza presentato può essere garantita anche attraverso una autocertificazione del legale rappresentante. Anche l'eventuale ricorso alle procedure con capitali privati non esonera il richiedente a presentare, entro i termini di scadenza previsti dalla legge e del presente decreto, il progetto definitivo e/o esecutivo;
  • b) il costo previsto per l'intervento deve essere congruo rispetto all'entità delle opere ed alle prestazioni attese sulla base di costi medi di tipologie similari, tenendo conto dei costi medi per superficie e posto alloggio realizzate nelle procedure di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 nello stesso ambito territoriale. Il prezzo di acquisizione di aree o immobili e il valore dell'area e/o dell'immobile deve risultare da dichiarazione giurata di tecnico abilitato dell'ufficio tecnico dell'amministrazione proponente, o da perizia giurata redatta da tecnico abilitato. Ove previsto dalla normativa vigente, deve essere allegata la valutazione di congruità da parte della competente Agenzia del Demanio;
  • c) la disponibilità della quota di autofinanziamento assicurata dai soggetti richiedenti debitamente documentata; per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i), j) del presente decreto, tale disponibilità deve risultare da specifica garanzia fideiussoria, conforme allo schema approvato dalla Commissione, per la sola quota del cofinanziamento statale, da presentare in occasione di ogni richiesta di erogazione dello stesso per un importo non inferiore al rateo del cofinanziamento richiesto e per una durata fino ad almeno il novantesimo giorno successivo all'ottenimento della messa in esercizio; nel caso di intervento già funzionante al momento della richiesta di erogazione, la garanzia fideiussoria non deve essere presentata. Per la copertura finanziaria valgono le condizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del presente decreto;

  • d) fermo restando quanto disposto all'articolo 7, comma 10, del presente decreto, l'area/e e l'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma (l'insieme degli interventi che vengono compresi in un'unica richiesta) devono risultare al momento della presentazione della richiesta di cofinanziamento nella piena disponibilità del soggetto richiedente (proprietà o diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, comodato, uso, concessione amministrativa, concessione in uso gratuito e perpetuo, ecc.), anche sotto forma di opzione o promessa di acquisto, fatta eccezione per interventi per lavori che prevedano acquisizioni, per i quali il rispetto dei requisiti si intendono differiti all'avvio dell'intervento. Il soggetto richiedente deve essere in grado di garantire il mantenimento di proprietà o diritto reale di godimento e destinazione d'uso per i cinque anni successivi all'intervento per quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto e venticinque anni successivi all'intervento, ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione, per quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A1), B) e C). Tali condizioni devono essere opportunamente documentate ai sensi dell'art. 7, comma 10 del presente decreto;

  • e) l'intervento deve assicurare il rispetto degli standard minimi dimensionali e qualitativi stabiliti con il decreto ministeriale 28 novembre 2016, prot. n. 936, con specifica dichiarazione del Responsabile del procedimento o del Legale rappresentante, ad eccezione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto;

  • f) l'intervento e/o il programma di interventi, devono prevedere:
    - un'estensione minima di almeno quaranta posti alloggio, anche se già esistenti, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A1 e A2 del presente decreto;
    - un incremento minimo di cinquanta e massimo di duecentocinquanta posti alloggio per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere B (nuova edificazione) e C del presente decreto;
    - un incremento minimo di trenta e massimo di duecentocinquanta posti alloggio, con un'estensione complessiva comunque non inferiore a cinquanta posti alloggio, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera B (ampliamento) del presente decreto.
    Tutti gli interventi che superano il limite massimo di duecentocinquanta posti alloggio saranno ritenuti cofinanziabili, al fine del contributo, entro tale limite massimo;
  • g) l'intervento e/o il programma di interventi devono prevedere una richiesta di cofinanziamento pari ad almeno euro 350.000, ad eccezione dell'intervento e/o il programma di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto che devono prevedere una richiesta di cofinanziamento pari almeno a euro 100.000 e non superiore a euro 600.000;

  • h) l'intervento deve essere realizzato, a pena di esclusione dal cofinanziamento a insindacabile giudizio della Commissione, in presenza di un effettivo fabbisogno di posti alloggio e in località presso le quali sono esistenti significativi insediamenti universitari e, comunque, in prossimità degli stessi o facilmente raggiungibili con mezzi pubblici.


2. La Commissione, nell'ambito degli interventi ammissibili, formula la graduatoria degli interventi sulla base dei titoli di valutazione stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo e delle ponderazioni stabilite per ciascun titolo dalla Commissione stessa.

3. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto, la graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli di valutazione:

  • a) cofinanziamento da parte delle Regioni o delle Province Autonome e compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi (max 15 punti);
  • b) offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 01.11.2015) (max 15 punti);
  • c) qualità, valutata in relazione agli accorgimenti adottati e alle soluzioni tecniche documentate per dimostrare l'efficientamento e il miglioramento energetico dell'edificio con particolare riferimento alla classe energetica raggiunta in relazione ai costi sostenuti (max 60 punti);
  • d) grado di coerenza con la programmazione delle Regioni o delle Province Autonome (max 10 punti).

4. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A1), B), C) del presente decreto, la graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli di valutazione:

  • a) grado di coerenza dell'intervento con gli atti di indirizzo ministeriale (max 10 punti);
  • b) fabbisogno di posti alloggio per ciascuna sede universitaria sul fabbisogno totale, determinato dalla differenza tra domanda (somma degli studenti fuori sede idonei alla borsa di studio, ponderati per 2, e studenti provenienti da altre regioni nell'a.a. 2014/15) e offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 01.11.2015). Tale parametro viene attribuito solo in presenza di un incremento effettivo di posti alloggio e in proporzione ad esso (max 15 punti);
  • c) economicità, valutata distintamente per tipologie, in rapporto al costo di realizzazione dell'intervento, in relazione alla localizzazione urbana e geografica e alle caratteristiche contestuali specifiche dell'intervento (max 15 punti);
  • d) qualità, valutata in relazione al livello di funzionalità e di comfort della tipologia proposta, nonché in relazione al grado di sostenibilità ambientale ed innovazione tecnica delle soluzioni adottate (ad esempio, accorgimenti per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, il risparmio energetico, misure per il contenimento del consumo idrico, sistemi di gestione differenziata dei rifiuti, ecc.) (max 5 punti);
  • e) compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi (max 5 punti);
  • f) grado di coerenza con la programmazione delle Regioni o delle Province Autonome (max 10 punti);
  • g) cofinanziamento da parte delle Regioni o delle Province Autonome (max 10 punti);
  • h) intervento teso alla ristrutturazione o alla rifunzionalizzazione di immobili anche attraverso l'abbattimento e la ricostruzione, al fine di riqualificare e valorizzare il patrimonio esistente, con particolare riferimento a immobili di interesse storico, nonché intervento in contesto di rilevante valore paesaggistico ed ambientale (max 10 punti);
  • i) esperienza del soggetto richiedente nel settore del diritto allo studio universitario e nella gestione di strutture residenziali universitarie (max 10 punti);
  • j) rapidità del risultato di utilizzabilità dell'opera, in funzione del livello di progettazione raggiunto (esecutivo) e/o della presenza dei provvedimenti autorizzativi (permesso di costruire, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) (max 10 punti).

Art. 7
Piani triennali degli interventi

 


1. La procedura di selezione degli interventi è diretta alla formazione di Piani triennali costituiti dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e del presente decreto. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui all'articolo 3 del presente decreto mediante contributi di importo pari a quello richiesto dal soggetto proponente, entro il limite massimo del 50% del costo complessivo di ciascun intervento. Per costo complessivo di ciascun intervento si intende la somma dei costi ammissibili al cofinanziamento di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del presente decreto. Nel caso di immobile apportato dal soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico, ai sensi del comma 2, del presente articolo, il costo totale comprende anche il valore dell'immobile stesso.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A1 e B, del presente decreto concernenti immobili (aree ed edifici) di proprietà dei soggetti indicati al precedente articolo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ovvero concessi agli stessi in uso o comodato gratuito almeno per trenta anni ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione nonché gli immobili concessi in uso gratuito e perpetuo, il valore degli stessi viene considerato come apporto del soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico esclusivamente nel caso di immobili che non siano utilizzati da almeno 3 anni come residenze universitarie e da recuperare a tal fine. In ogni caso la quota di cofinanziamento statale non potrà, comunque, superare l'importo complessivo dei lavori.

3. Il cofinanziamento per arredi e attrezzature non può essere superiore a euro 2.400 a posto alloggio.

4. Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto sono destinati:

  • a) 18,052 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2016)", tabella c;
  • b) le residue risorse disponibili comunque destinate al Piano approvato con il decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246, "Approvazione del Piano triennale degli interventi ammissibilità al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000".

5. Una quota delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, pari a 15 milioni nell'esercizio finanziario 2016, è riservata al cofinanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto. Fermo restando quanto disposto al comma 9 del presente articolo, in ordine alle modalità di assegnazione dei cofinanziamenti agli interventi ammessi con riserva di cui al comma 8 del presente articolo, le risorse residue eventualmente disponibili sono destinate al cofinanziamento delle altre tipologie di interventi previsti dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

6. Al fine della definizione, da parte della Commissione, delle proposte di Piano triennale viene ripartito su base regionale il trentacinque per cento delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo disponibili alla data di pubblicazione del Piano in relazione all'incidenza del fabbisogno di posti alloggio di ogni Regione o Provincia Autonoma rispetto al fabbisogno totale. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto.

7. Le risorse rimanenti e quelle disponibili successivamente all'emanazione del Piano vengono ripartite, indipendentemente dalla localizzazione regionale degli interventi, sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 6 del presente decreto.

8. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotta i Piani triennali che individuano gli interventi ammessi al cofinanziamento, rispettivamente il primo per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto e il secondo per le altre tipologie di interventi, distinguendo quelli immediatamente cofinanziabili da quelli ammessi con riserva.

9. I Piani triennali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, prevedono anche le condizioni e le modalità di revoca dei cofinanziamenti concessi e la restituzione delle somme già erogate, nonché le modalità di assegnazione dei cofinanziamenti a interventi ammessi con riserva secondo l'ordine risultante dalla relativa graduatoria.

10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei Piani triennali, a pena di esclusione dal cofinanziamento, i soggetti ammessi al cofinanziamento devono dimostrare, ove non già effettuato in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento, l'effettivo possesso della/e area/e dell'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma, fatta eccezione per gli interventi che prevedono acquisizioni.

11. Entro duecentodieci giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Piano triennale, per gli interventi immediatamente cofinanziabili i soggetti ammessi al cofinanziamento devono presentare, a pena di esclusione dal cofinanziamento, unicamente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., allo stesso indirizzo e con le stesse modalità indicate all'articolo 5 del presente decreto, la eventuale documentazione integrativa necessaria (progetto esecutivo ove non già trasmesso in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento) e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi, nonché il piano di sostenibilità economica, almeno quinquennale, della gestione, comprensivo della specificazione del modello di servizio e del modello di gestione adottati, della previsione dei ricavi, dell'analisi dei costi e delle modalità della relativa copertura finanziaria. Entro gli stessi termini, i soggetti che hanno fatto ricorso alle procedure con capitali privati devono comunicare anche il nome del promotore.

12. Per gli interventi inseriti nel Piano ed ammessi con riserva, la trasmissione della documentazione integrativa deve avvenire entro duecentodieci giorni dalla successiva comunicazione dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del Ministero.

13. Relativamente al progetto esecutivo, i soggetti ammessi al cofinanziamento devono trasmettere:

  • a) relazione generale;
  • b) elaborati grafici (architettonico, strutture, impianti);
  • c) computo metrico estimativo;
  • d) quadro economico;
  • e) crono programma;
  • f) capitolato speciale di appalto;
  • g) validazione del progetto, laddove previsto dalla normativa vigente.


14. La documentazione di cui ai commi 11, 12 e 13 del presente articolo è esaminata dalla Commissione che, in caso di valutazione positiva relativa alla immediata realizzabilità dell'intervento e della coerenza con il progetto definitivo, esprime al Ministero il nulla osta per la stipula della Convenzione. La Commissione può richiedere ai soggetti integrazioni alla documentazione trasmessa, stabilendo contestualmente i termini perentori, a pena di esclusione dal cofinanziamento, di tale integrazione. I soggetti ammessi al cofinanziamento che non presentano la documentazione integrativa di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 del presente articolo entro i termini stabiliti, sono esclusi dal cofinanziamento. In caso di valutazione negativa dell'immediata cantierabilità o di mancata conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo, la Commissione propone al Ministero la esclusione dal cofinanziamento.

15. I lavori per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto a pena di revoca del cofinanziamento, devono essere iniziati entro e non oltre duecentoquaranta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1 del presente decreto. Entro centoventi giorni deve essere stipulato l'atto di acquisto nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C del presente decreto. Nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A del presente decreto, il termine di inizio lavori può essere prorogato entro e non oltre il 30 settembre successivo alla predetta scadenza.

16. La data di inizio dei lavori può essere posticipata rispetto al termine indicato nel precedente comma solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volontà e responsabilità del soggetto proponente, valutati insindacabilmente dalla Commissione. In tali casi la Commissione, preso atto della sussistenza dei presupposti, stabilisce in via eccezionale nuovi termini perentori a pena di revoca del cofinanziamento.

17. La gara di appalto degli arredi e delle attrezzature, ove prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, a pena di revoca del cofinanziamento degli stessi, centottanta giorni prima del termine dei lavori previsto dal contratto in essere.

18. Al fine di garantire la tempestiva fruizione della struttura, la gara di appalto per l'eventuale affidamento di gestione, ove prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, a pena di riduzione del 15% del cofinanziamento concesso, centottanta giorni prima del termine dei lavori previsto dal contratto in essere.

19. Ove il Piano triennale definito con le modalità indicate dal presente decreto, non preveda la completa utilizzazione delle risorse disponibili, con successivo decreto ministeriale, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, è prevista la presentazione di ulteriori richieste di cofinanziamento.

 

 

Art. 8
Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento

 


1. L'adozione dei decreti ministeriali di assegnazione del cofinanziamento è subordinata alla stipula della convenzione predisposta dal Ministero, che prevede, fra l'altro, gli obblighi indicati all'articolo 4, comma 1 del presente decreto; tale convenzione deve essere stipulata, a pena di esclusione dal cofinanziamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione del Ministero di invito alla stipula.

2. Sui soggetti ammessi al cofinanziamento gravano i seguenti obblighi, assunti con la sottoscrizione della convenzione:

  • (a) completamento dell'opera, pena la revoca del cofinanziamento; per eventi e cause di forza maggiore è consentita la parziale realizzazione dell'intervento, purché di parti funzionali e funzionanti per le quali siano rispettati tutti gli standard quali-quantitativi, con una proporzionale riduzione del cofinanziamento;
  • (b) tempestiva messa in funzione della struttura entro il primo anno accademico successivo al termine dei lavori;
  • (c) costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso della struttura per non meno di venticinque anni ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione, ad eccezione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A2), soggetti ad un vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per non meno di cinque anni;
  • (d) in caso di proprietà, divieto di alienazione della struttura per venticinque anni, ad eccezione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto per il divieto è di cinque anni, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali;
  • (e) in caso di proprietà, costituzione di diritto di prelazione sulla struttura, ad eccezione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, che abbiano competenza per la località ove l'immobile/i è posto, i quali, in caso di alienazione, potranno acquisire l'immobile/i e/o l'area/e, corrispondendo il prezzo di offerta notificata. La notifica delle condizioni offerte per l'acquisto dell'immobile deve essere fatta dal beneficiario alla Regione o Provincia autonoma di competenza, che provvede a convocare i soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato dai soggetti di cui sopra entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica;
  • (f) nel caso di alienazione della struttura prima del periodo di venticinque anni di cui alla lettera d) e nel caso di esercizio della prelazione di cui alla lettera e), in alternativa alla restituzione allo Stato del contributo erogato maggiorato degli interessi legali viene corrisposto il prezzo di offerta notificato diminuito dello stesso importo;
  • (g) controllo della Regione o della Provincia autonoma competente per territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del presente decreto.

3. Le previsioni del comma 2 del presente articolo, lettere c), d), e) non si applicano per gli interventi compresi nei Piani emanati a seguito del primo, secondo e terzo bando della legge 14 novembre 2000, n. 338, realizzati in sedi nelle quali non sono più attivi corsi di livello universitario, per effetto di interventi di razionalizzazione dell'offerta didattica o realizzati in località particolarmente distanti dalle sedi universitarie. In tali casi è possibile il riutilizzo del cofinanziamento dello Stato per interventi in altra sede dello stesso ateneo, sulla base di una intesa tra il Ministero, la Regione o la Provincia Autonoma competente e l'Università, tenuto conto del parere della Commissione.

4. La violazione delle condizioni poste al comma 2 del presente articolo dà luogo alle sanzioni stabilite nella Convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di disponibilità dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta deve essere integralmente restituita al Ministero.

5. Ogni spesa necessaria e conseguente per la stipula della convenzione ove prevista, la registrazione e l'attuazione delle condizioni ivi specificate è a carico del soggetto beneficiario del cofinanziamento.

6. Le previsioni del comma 2, lettere d), e), f), e del comma 3 del presente articolo non si applicano in caso di atti comportanti l'alienazione degli immobili, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, oggetto di cofinanziamento ai fondi immobiliari istituiti ai sensi del Sistema Integrato di Fondi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 (Piano Nazionale di Edilizia Abitativa) e ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio, ai sensi degli articoli 33 e 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che il Fondo comunichi il valore di riferimento del trasferimento e dichiari di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento al Ministero e che detto Ministero, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, non manifesti ragioni ostative al trasferimento.

7. In conformità all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2014, n. 80, le previsioni del comma 2, lettere c), d), e) e del comma 3 del presente articolo, non si applicano nel caso dell'effettuazione di ulteriori atti a effetto traslativo a fondi immobiliari o soggetti terzi esercenti impresa, sempre che compatibili con le finalità sociali di prevalente edilizia residenziale sociale di cui al precedente periodo e alle condizioni quivi indicate, decorsi almeno dieci anni dalla costituzione del vincolo di mantenimento di destinazione d'uso di cui alla lettera b) del precedente comma 2.

8. Il cofinanziamento assegnato è rideterminato tenendo conto delle eventuali economie conseguite in sede di gara. Per gli interventi effettuati ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici, senza l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, il cofinanziamento è rideterminato sulla base del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori. Sono cofinanziabili perizie di variante in incremento rispetto all'importo di aggiudicazione, nei limiti di quanto previsto all'articolo 3, comma 3, del presente decreto. In caso di perizie in diminuzione le relative economie vengono ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento. In ogni caso, non sono cofinanziabili gli eventuali costi relativi alla gestione del contenzioso.

9. Il cofinanziamento assegnato, secondo quanto previsto al comma 8 del presente articolo, è erogato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o dei pagamenti relativi gli acquisti, secondo i tempi e le modalità previsti nelle singole convenzioni. In ogni caso una quota pari al 20% del cofinanziamento viene erogata previa dimostrazione della piena funzionalità e fruizione della struttura da parte degli utenti.

10. Per i soggetti che hanno stipulato la convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, il pagamento delle spese sostenute per le quali spetta il cofinanziamento assegnato deve essere richiesto entro e non oltre novanta giorni dalla data dell'avvenuto pagamento. Il mancato rispetto di tale termine di presentazione da parte del soggetto beneficiario del cofinanziamento comporta l'inammissibilità di tali spese, determinando di conseguenza una corrispondente riduzione del cofinanziamento.

11. Per gli acquisti di cosa futura le erogazioni del finanziamento sono effettuate successivamente alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita di cosa futura e sulla base della documentazione di avvenuta quietanza; in ogni caso una quota pari al 20% del cofinanziamento viene erogata previa dimostrazione della consegna del bene a favore dell'acquirente beneficiario del cofinanziamento e della piena funzionalità e fruizione della struttura da parte degli utenti.

 

 

Art. 9
Monitoraggio dell'attuazione del Piano


1. La Commissione presenta, entro il 31 gennaio, una relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi cofinanziati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Registrato alla Corte del Conti il 7/12/2016
Roma, 29 novembre 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini