D.M. "Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338"
VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "Disposizioni
in materia di alloggi e residenze per studenti universitari", la
quale all'articolo 1, comma 3, prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della Ricerca, sentite la Conferenza dei Rettori
delle Università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite le procedure e le modalità per la
presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti
previsti dalla legge stessa;
VISTO l'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, il quale dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti
nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto
dall'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un
incremento delle risorse finanziarie;
VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246, (registrato
alla Corte dei conti il 17 ottobre 2012, reg.14, fg. 241)) recante
"Approvazione del Piano triennale degli interventi
ammissibilità al finanziamento statale nell'ambito del III bando
legge n. 338/2000";
VISTO l'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha disposto
l'affidamento da parte del Ministero alla CDP della gestione dei
fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per
studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, corrispondendo
a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere
sui medesimi fondi, nella misura definita dalla "convenzione tipo"
approvata con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la convenzione approvata con D.I. MIUR/MEF del
27/09/2005 (registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2005,
reg.5, foglio 367) con la quale, a seguito della emanazione del I
bando di cui alla L. n.338/2000 e del Piano triennale degli
interventi ammessi al cofinanziamento, in data 30 giugno 2005 il
Ministero e la CDP hanno stipulato la convenzione tipo prevista dal
citato art. 17 L. n.3/2003 ed avente ad oggetto l'attività di
gestione dei fondi destinati al I bando e previsti dalla sopra
richiamata normativa;
VISTO l'Atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno
2005, approvato con D.I. MIUR/MEF del 16/1/2009, n. 1
(registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2009 reg.1
foglio 310) che in data 26 giugno 2008, a seguito della emanazione
del II bando di cui alla L. n.338/2000 ed in vista dell'emanazione
dei Piani triennali degli interventi ammessi al cofinanziamento, il
Ministero e la CDP hanno stipulato ed avente ad oggetto l'attività
di gestione dei fondi destinati al II bando e previsti dalla
normativa di cui alle precedenti premesse;
VISTO il Secondo Atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30
giugno 2005, approvato con D.I. MIUR/MEF del 23 dicembre
2013, n. 1062 (registrato dalla Corte dei conti il 27
febbraio 2014, foglio 483) che in data 20 settembre 2013, a seguito
della emanazione del III bando di cui alla L. n.338/2000 e relativo
Decreto di Piano triennale, il Ministero e la CDP hanno stipulato
ed avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al
III bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti
premesse;
TENUTO CONTO che, fermo restando il contenuto della convenzione
30.06.2005 in essere tra il Ministero e la CDP, questi ultimi
dovranno procedere, successivamente alla emanazione del presente
bando, alla stipula di un nuovo Atto aggiuntivo al fine di
disciplinare l'attività di gestione delle nuove risorse stanziate
per il IV bando di cui alla legge n.338/2000;
VISTO il comma 5, dell'art. 1, della citata Legge n. 338/2000, che
ha previsto l'istituzione di una Commissione, poi costituita con
D.M. 9 maggio 2001, n. 117 e successivamente rinnovata, da ultimo,
con decreto ministeriale 21 luglio 2015, n. 504, per
l'individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento e per
provvedere all'istruttoria e alla ripartizione dei fondi;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario";
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, "Revisione
della normativa di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere
a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6" e, in particolare, gli articoli 13, 14,
15, 16 e 17;
VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 "Linee
generali di indirizzo della programmazione delle università
2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei
risultati";
VISTO l'articolo 10, commi 3 e 10 bis, del decreto legge del 28
marzo 2014, n. 47, "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per
il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito nella
legge 23 maggio 2014, n. 80;
VISTO il decreto interministeriale MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n.
18, "Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388";
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)" e, in particolare, la Tabella C;
VISTI i protocolli di collaborazione nel campo della cultura e
dell'istruzione fra il Governo della Repubblica Italiana e numerosi
Stati membri dell'UE per incrementare gli scambi di studenti
universitari;
VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla
legge 11 luglio 2003 n. 170, con il quale è stato istituito il
"Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli
studenti";
VISTO il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014, n. 976, e, in
particolare, l'articolo 1 relativo alla mobilità internazionale
degli studenti;
VISTO l'obiettivo strategico relativo al numero dei Laureati con
un periodo di mobilità definito nel Comunicato Ministeriale di
Lovanio (2009), con il quale i Ministri dello Spazio Europeo
dell'Istruzione Superiore si impegnano ad assicurare entro il 2020
che il 20% dei Laureati abbia avuto un'esperienza di mobilità
internazionale durante gli studi;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il
programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù
e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n.
1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare
l'articolo 19, comma 10 bis, il quale stabilisce che i beni
immobili dello Stato per i quali non sussiste la possibilità di
utilizzare nei modi previsti dai commi da 1 a 10 del medesimo
articolo 19 possono essere assegnati in concessione, anche
gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo
quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge n. 400 del 1988";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre
2005, n. 296, "Regolamento concernente i criteri e le modalità di
concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti
allo Stato";
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture";
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di
verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti" e, in
particolare, l'articolo 2;
VISTO l'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, "Norme
sul diritto agli studi universitari";
VISTO il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 28 novembre 2016, prot. n. 936, standard minimi
dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri
tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e
residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 338;
VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso il 29 settembre 2016 (Rep. Atti n. 187/CSR), sullo schema
di decreto ministeriale recante: "Procedure e modalità per la
presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti
relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti
universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338";
RECEPITE le proposte di modifica presentate dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nella richiamata seduta del 29
settembre 2016 (Rep. Atti n. 187/CSR);
VISTO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università
italiane, espresso il 22 settembre 2016 (nota prot. n. 2850/P/gl),
sullo schema di decreto ministeriale recante: "Procedure e modalità
per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei
finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per
studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
338";
RECEPITE le proposte di modifica presentate dalla Conferenza dei
Rettori delle Università italiane, nella richiamata seduta del 22
settembre 2016 (nota prot. n. 2850/P/gl).
Decreta
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie.
Art. 2
Soggetti eleggibili al cofinanziamento
1. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono:
2. I requisiti dei soggetti di cui alle lettere h), i), j) del comma 1 del presente articolo devono essere validamente documentati, a pena di esclusione dal cofinanziamento, mediante presentazione di copia dello statuto.
Art. 3
Tipologie degli interventi e delle spese ammissibili
1. Sono ammissibili al cofinanziamento di cui all'articolo 1 del presente decreto:
2. Sono cofinanziabili:
3. Le spese tecniche (progettazione, progettazione e coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, validazione, ecc.) nonché altri oneri (oneri di urbanizzazione, etc.) sono escluse dal cofinanziamento. Le spese per gli imprevisti inserite nel quadro economico non possono eccedere il 10% del costo totale dei lavori e forniture di cui è richiesto il cofinanziamento e i relativi importi sono utilizzabili, entro il suddetto limite, solo in caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento rispetto all'importo contrattuale.
4. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, adeguatamente documentate.
5. Gli interventi che, per effetto del cofinanziamento pubblico complessivo di cui beneficiano, devono essere appaltati ai sensi della vigente normativa con procedure ad evidenza pubblica, non possono derogare a tale vincolo anche se la realizzazione dei lavori viene affidata in data antecedente a quella di pubblicazione dei Piani di cui all'articolo 7 del presente decreto.
6. Gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. In sede di gara deve essere comunque esplicitato l'importo dei lavori.
7. Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi già terminati alla data di pubblicazione del presente decreto e quelli per i quali alla stessa data sia già stata pubblicata la gara per l'affidamento dei lavori. Il cofinanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C del presente decreto, è consentito solo se alla data di pubblicazione del presente decreto non sia stato stipulato l'atto di acquisto del bene.
Art. 4
Destinazione degli interventi
1. Le strutture residenziali universitarie realizzate con il
cofinanziamento di cui al presente decreto sono destinate
prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti
capaci e meritevoli anche se privi di mezzi nell'ambito di quelli
di cui all'articolo 4, comma 1, del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
Pertanto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del
D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, per gli interventi cofinanziati vige
l'obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e
meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della
borsa di studio e dei prestiti d'onore, sulla base delle
graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione, in
percentuale non inferiore al sessanta per cento del totale, ridotta
al venti per cento per i soggetti di cui al precedente articolo 2,
comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), a condizione
dell'esistenza di una domanda da soddisfare per tale categoria di
studenti, a pena di revoca del cofinanziamento.
2. È facoltà dell'operatore di consentire l'utilizzazione degli
spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e per
attività culturali e ricreative anche a studenti universitari non
residenti nella struttura.
3. La Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di
Studi Universitari e di Perfezionamento "Sant'Anna" di Pisa, la
SISSA di Trieste, la Scuola Superiore di Catania, l'ISUFI di Lecce,
l'IUSS di Pavia, l'IMT di Lucca, l'ASP dei Politecnici di Milano e
Torino, nonché i collegi universitari legalmente riconosciuti, le
scuole superiori istituite dalle università e le scuole
universitarie di alta formazione a carattere residenziale di cui
all'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
68, destinano i posti alloggio sulla base delle graduatorie del
concorso nazionale di ammissione alle stesse, ovvero sulla base dei
criteri stabiliti nel bando di ammissione.
Art. 5
Presentazione delle richieste di cofinanziamento
1. La richiesta di cofinanziamento, completa della
documentazione indicata nel presente articolo, deve essere
trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre novanta giorni
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente
decreto, secondo le modalità indicate dal presente articolo presso
il seguente indirizzo: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. via Goito,
n. 4, 00185 Roma. I plichi contenenti la richiesta e, a corredo, la
documentazione completa di cui al presente articolo, devono essere
spediti per raccomandata, ovvero consegnati tramite corriere oppure
brevi manu, in busta chiusa riportante la seguente dicitura "Al
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presso
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EPNT - Gestione Fondi MIUR - Via
Goito 4, 00185 Roma - IV Bando Legge n. 338/2000. Richiesta di
cofinanziamento per strutture residenziali universitarie - Non
aprire".
Al fine del rispetto del termine di presentazione, farà fede la
data di accettazione dell'ufficio Poste Italiane di spedizione.
Qualora la spedizione sia effettuata mediante servizi di recapito
diversi dal servizio Poste Italiane, ovvero la documentazione sia
stata consegnata direttamente, farà fede la data di ricevimento
alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. A tal fine, le modalità di
consegna presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sono quelle
indicate su apposito comunicato che sarà pubblicato sulla pagina
web http://edifin.miur.it.
2. Le richieste di cofinanziamento degli interventi sono formulate
mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto ad
una valutazione in parte automatizzata della domanda, e contenente
i principali dati significativi ai fini della valutazione per
l'ammissione al cofinanziamento e per la stesura della graduatoria
di priorità. Tale modello, con le note per la compilazione, è
adottato con separato decreto ministeriale, e reso disponibile
presso la pagina web dedicata http://edifin.miur.it. L'invio on
line del modello informatizzato debitamente compilato, da
effettuarsi con la chiusura della procedura da parte
dell'operatore, deve anch'esso avvenire entro il termine indicato
al comma 1 del presente articolo.
3. Con la chiusura-invio del modello informatizzato il sistema
genera automaticamente il documento in formato pdf del modello
stesso, che dovrà essere stampato, sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto richiedente, e trasmesso, secondo le
modalità e tempi indicati al comma 1, unitamente alla
documentazione a corredo di cui ai commi che seguono.
4. Una copia del medesimo modello sottoscritto, di cui al comma
precedente, la relazione tecnico-illustrativa di cui al comma 5,
lettera b e la documentazione progettuale di cui al comma 6 su
supporto informatico, devono essere trasmessi, entro gli stessi
termini di cui al comma 1, alla Regione o Provincia autonoma
competente per territorio in relazione alla localizzazione degli
interventi, le quali conseguentemente dovranno inviare, sempre
presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. via Goito, n. 4, 00185 -
Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di cui al comma 1 del presente articolo, al fine
della valutazione degli interventi da parte della Commissione ai
sensi dell'articolo 6 del presente decreto, l'indicazione del grado
di coerenza degli interventi con la propria programmazione, sulla
base di tre possibili livelli: non coerente, coerente,
particolarmente coerente.
5. Di seguito è specificata la documentazione a corredo della
richiesta di cofinanziamento di cui al comma 1 e seguenti del
presente articolo, necessaria ai fini della valutazione da parte
della Commissione ministeriale, da presentarsi, a pena di
esclusione, secondo le modalità e termini di cui al precedente
comma 1:
6. A corredo della richiesta di cofinanziamento deve essere
altresì trasmesso, sempre con la medesima modalità e tempistica di
cui al comma 1, anche il progetto su supporto informatico
protetto.
7. La documentazione di cui al comma 5 del presente articolo,
punti d), h), può essere sostituita da autocertificazione, ai sensi
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del
presente decreto. Ove lo ritenga opportuno, la Commissione può
chiedere la relativa documentazione.
8. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b),
c), d), e) del presente decreto la documentazione di cui al comma 5
del presente articolo, punto g) dovrà essere corredata dalla
delibera dell'organo competente con la quale si attesta il
fabbisogno di posti alloggio per studenti capaci e meritevoli anche
se privi di mezzi.
Art. 6
Valutazione e individuazione degli interventi
cofinanziabili
1. La Commissione, verificato il rispetto di quanto previsto all'articolo 5 del presente decreto, procede alla individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento sulla base della effettiva compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti:
2. La Commissione, nell'ambito degli interventi ammissibili,
formula la graduatoria degli interventi sulla base dei titoli di
valutazione stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo e delle
ponderazioni stabilite per ciascun titolo dalla Commissione
stessa.
3. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A2)
del presente decreto, la graduatoria è effettuata sulla base dei
seguenti titoli di valutazione:
4. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A1), B), C) del presente decreto, la graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli di valutazione:
Art. 7
Piani triennali degli interventi
1. La procedura di selezione degli interventi è diretta alla
formazione di Piani triennali costituiti dagli interventi
individuati a norma della legge n. 338/2000 e del presente decreto.
Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui all'articolo 3 del
presente decreto mediante contributi di importo pari a quello
richiesto dal soggetto proponente, entro il limite massimo del 50%
del costo complessivo di ciascun intervento. Per costo complessivo
di ciascun intervento si intende la somma dei costi ammissibili al
cofinanziamento di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del presente
decreto. Nel caso di immobile apportato dal soggetto al fine della
copertura finanziaria della quota a proprio carico, ai sensi del
comma 2, del presente articolo, il costo totale comprende anche il
valore dell'immobile stesso.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere A1 e
B, del presente decreto concernenti immobili (aree ed edifici) di
proprietà dei soggetti indicati al precedente articolo 2, lettere
a), b), c), d), e), f), g) ovvero concessi agli stessi in uso o
comodato gratuito almeno per trenta anni ovvero per diciannove anni
per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in
locazione nonché gli immobili concessi in uso gratuito e perpetuo,
il valore degli stessi viene considerato come apporto del soggetto
al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico
esclusivamente nel caso di immobili che non siano utilizzati da
almeno 3 anni come residenze universitarie e da recuperare a tal
fine. In ogni caso la quota di cofinanziamento statale non potrà,
comunque, superare l'importo complessivo dei lavori.
3. Il cofinanziamento per arredi e attrezzature non può essere
superiore a euro 2.400 a posto alloggio.
4. Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente
decreto sono destinati:
5. Una quota delle risorse di cui al comma 4 del presente
articolo, pari a 15 milioni nell'esercizio finanziario 2016, è
riservata al cofinanziamento degli interventi di cui all'articolo
3, comma 1, lettera A2) del presente decreto. Fermo restando quanto
disposto al comma 9 del presente articolo, in ordine alle modalità
di assegnazione dei cofinanziamenti agli interventi ammessi con
riserva di cui al comma 8 del presente articolo, le risorse residue
eventualmente disponibili sono destinate al cofinanziamento delle
altre tipologie di interventi previsti dell'articolo 3, comma 1,
del presente decreto.
6. Al fine della definizione, da parte della Commissione, delle
proposte di Piano triennale viene ripartito su base regionale il
trentacinque per cento delle risorse di cui al comma 4 del presente
articolo disponibili alla data di pubblicazione del Piano in
relazione all'incidenza del fabbisogno di posti alloggio di ogni
Regione o Provincia Autonoma rispetto al fabbisogno totale. Le
disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera A2) del presente
decreto.
7. Le risorse rimanenti e quelle disponibili successivamente
all'emanazione del Piano vengono ripartite, indipendentemente dalla
localizzazione regionale degli interventi, sulla base delle
graduatorie di cui all'articolo 6 del presente decreto.
8. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio
decreto adotta i Piani triennali che individuano gli interventi
ammessi al cofinanziamento, rispettivamente il primo per gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A2) del presente
decreto e il secondo per le altre tipologie di interventi,
distinguendo quelli immediatamente cofinanziabili da quelli ammessi
con riserva.
9. I Piani triennali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale,
prevedono anche le condizioni e le modalità di revoca dei
cofinanziamenti concessi e la restituzione delle somme già erogate,
nonché le modalità di assegnazione dei cofinanziamenti a interventi
ammessi con riserva secondo l'ordine risultante dalla relativa
graduatoria.
10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dei Piani triennali, a pena di esclusione dal
cofinanziamento, i soggetti ammessi al cofinanziamento devono
dimostrare, ove non già effettuato in sede di presentazione della
richiesta di cofinanziamento, l'effettivo possesso della/e area/e
dell'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel
programma, fatta eccezione per gli interventi che prevedono
acquisizioni.
11. Entro duecentodieci giorni dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del Piano triennale, per gli interventi
immediatamente cofinanziabili i soggetti ammessi al cofinanziamento
devono presentare, a pena di esclusione dal cofinanziamento,
unicamente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., allo stesso
indirizzo e con le stesse modalità indicate all'articolo 5 del
presente decreto, la eventuale documentazione integrativa
necessaria (progetto esecutivo ove non già trasmesso in sede di
presentazione della richiesta di cofinanziamento) e/o
documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli
interventi, nonché il piano di sostenibilità economica, almeno
quinquennale, della gestione, comprensivo della specificazione del
modello di servizio e del modello di gestione adottati, della
previsione dei ricavi, dell'analisi dei costi e delle modalità
della relativa copertura finanziaria. Entro gli stessi termini, i
soggetti che hanno fatto ricorso alle procedure con capitali
privati devono comunicare anche il nome del promotore.
12. Per gli interventi inseriti nel Piano ed ammessi con riserva,
la trasmissione della documentazione integrativa deve avvenire
entro duecentodieci giorni dalla successiva comunicazione
dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del
Ministero.
13. Relativamente al progetto esecutivo, i soggetti ammessi al
cofinanziamento devono trasmettere:
14. La documentazione di cui ai commi 11, 12 e 13 del presente
articolo è esaminata dalla Commissione che, in caso di valutazione
positiva relativa alla immediata realizzabilità dell'intervento e
della coerenza con il progetto definitivo, esprime al Ministero il
nulla osta per la stipula della Convenzione. La Commissione può
richiedere ai soggetti integrazioni alla documentazione trasmessa,
stabilendo contestualmente i termini perentori, a pena di
esclusione dal cofinanziamento, di tale integrazione. I soggetti
ammessi al cofinanziamento che non presentano la documentazione
integrativa di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 del presente articolo
entro i termini stabiliti, sono esclusi dal cofinanziamento. In
caso di valutazione negativa dell'immediata cantierabilità o di
mancata conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo,
la Commissione propone al Ministero la esclusione dal
cofinanziamento.
15. I lavori per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1,
del presente decreto a pena di revoca del cofinanziamento, devono
essere iniziati entro e non oltre duecentoquaranta giorni
successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione
del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1 del
presente decreto. Entro centoventi giorni deve essere stipulato
l'atto di acquisto nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
C del presente decreto. Nel caso di interventi di cui all'articolo
3, comma 1, lettera A del presente decreto, il termine di inizio
lavori può essere prorogato entro e non oltre il 30 settembre
successivo alla predetta scadenza.
16. La data di inizio dei lavori può essere posticipata rispetto
al termine indicato nel precedente comma solo in casi di carattere
eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla
volontà e responsabilità del soggetto proponente, valutati
insindacabilmente dalla Commissione. In tali casi la Commissione,
preso atto della sussistenza dei presupposti, stabilisce in via
eccezionale nuovi termini perentori a pena di revoca del
cofinanziamento.
17. La gara di appalto degli arredi e delle attrezzature, ove
prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, a pena di
revoca del cofinanziamento degli stessi, centottanta giorni prima
del termine dei lavori previsto dal contratto in essere.
18. Al fine di garantire la tempestiva fruizione della struttura,
la gara di appalto per l'eventuale affidamento di gestione, ove
prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, a pena di
riduzione del 15% del cofinanziamento concesso, centottanta giorni
prima del termine dei lavori previsto dal contratto in
essere.
19. Ove il Piano triennale definito con le modalità indicate dal
presente decreto, non preveda la completa utilizzazione delle
risorse disponibili, con successivo decreto ministeriale, da
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, è prevista la presentazione di
ulteriori richieste di cofinanziamento.
Art. 8
Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento
1. L'adozione dei decreti ministeriali di assegnazione del
cofinanziamento è subordinata alla stipula della convenzione
predisposta dal Ministero, che prevede, fra l'altro, gli obblighi
indicati all'articolo 4, comma 1 del presente decreto; tale
convenzione deve essere stipulata, a pena di esclusione dal
cofinanziamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione del
Ministero di invito alla stipula.
2. Sui soggetti ammessi al cofinanziamento gravano i seguenti
obblighi, assunti con la sottoscrizione della convenzione:
3. Le previsioni del comma 2 del presente articolo, lettere c),
d), e) non si applicano per gli interventi compresi nei Piani
emanati a seguito del primo, secondo e terzo bando della legge 14
novembre 2000, n. 338, realizzati in sedi nelle quali non sono più
attivi corsi di livello universitario, per effetto di interventi di
razionalizzazione dell'offerta didattica o realizzati in località
particolarmente distanti dalle sedi universitarie. In tali casi è
possibile il riutilizzo del cofinanziamento dello Stato per
interventi in altra sede dello stesso ateneo, sulla base di una
intesa tra il Ministero, la Regione o la Provincia Autonoma
competente e l'Università, tenuto conto del parere della
Commissione.
4. La violazione delle condizioni poste al comma 2 del presente
articolo dà luogo alle sanzioni stabilite nella Convenzione di cui
al comma 1 del presente articolo, oltre che al ripristino delle
originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di
disponibilità dell'immobile da parte del beneficiario del
cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta
deve essere integralmente restituita al Ministero.
5. Ogni spesa necessaria e conseguente per la stipula della
convenzione ove prevista, la registrazione e l'attuazione delle
condizioni ivi specificate è a carico del soggetto beneficiario del
cofinanziamento.
6. Le previsioni del comma 2, lettere d), e), f), e del comma 3
del presente articolo non si applicano in caso di atti comportanti
l'alienazione degli immobili, anche prima della realizzazione o
ultimazione dei relativi lavori, oggetto di cofinanziamento ai
fondi immobiliari istituiti ai sensi del Sistema Integrato di Fondi
di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 luglio 2009 (Piano Nazionale di Edilizia Abitativa) e
ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio, ai
sensi degli articoli 33 e 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che il
Fondo comunichi il valore di riferimento del trasferimento e
dichiari di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del
cofinanziamento al Ministero e che detto Ministero, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, non
manifesti ragioni ostative al trasferimento.
7. In conformità all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legge
28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 23
maggio 2014, n. 80, le previsioni del comma 2, lettere c), d), e) e
del comma 3 del presente articolo, non si applicano nel caso
dell'effettuazione di ulteriori atti a effetto traslativo a fondi
immobiliari o soggetti terzi esercenti impresa, sempre che
compatibili con le finalità sociali di prevalente edilizia
residenziale sociale di cui al precedente periodo e alle condizioni
quivi indicate, decorsi almeno dieci anni dalla costituzione del
vincolo di mantenimento di destinazione d'uso di cui alla lettera
b) del precedente comma 2.
8. Il cofinanziamento assegnato è rideterminato tenendo conto
delle eventuali economie conseguite in sede di gara. Per gli
interventi effettuati ai sensi della vigente legislazione in
materia di lavori pubblici, senza l'espletamento di procedura ad
evidenza pubblica, il cofinanziamento è rideterminato sulla base
del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori. Sono
cofinanziabili perizie di variante in incremento rispetto
all'importo di aggiudicazione, nei limiti di quanto previsto
all'articolo 3, comma 3, del presente decreto. In caso di perizie
in diminuzione le relative economie vengono ripartite in base alla
percentuale di cofinanziamento. In ogni caso, non sono
cofinanziabili gli eventuali costi relativi alla gestione del
contenzioso.
9. Il cofinanziamento assegnato, secondo quanto previsto al comma
8 del presente articolo, è erogato sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori o dei pagamenti relativi gli acquisti,
secondo i tempi e le modalità previsti nelle singole convenzioni.
In ogni caso una quota pari al 20% del cofinanziamento viene
erogata previa dimostrazione della piena funzionalità e fruizione
della struttura da parte degli utenti.
10. Per i soggetti che hanno stipulato la convenzione di cui al
comma 1 del presente articolo, il pagamento delle spese sostenute
per le quali spetta il cofinanziamento assegnato deve essere
richiesto entro e non oltre novanta giorni dalla data dell'avvenuto
pagamento. Il mancato rispetto di tale termine di presentazione da
parte del soggetto beneficiario del cofinanziamento comporta
l'inammissibilità di tali spese, determinando di conseguenza una
corrispondente riduzione del cofinanziamento.
11. Per gli acquisti di cosa futura le erogazioni del
finanziamento sono effettuate successivamente alla stipulazione del
contratto definitivo di compravendita di cosa futura e sulla base
della documentazione di avvenuta quietanza; in ogni caso una quota
pari al 20% del cofinanziamento viene erogata previa dimostrazione
della consegna del bene a favore dell'acquirente beneficiario del
cofinanziamento e della piena funzionalità e fruizione della
struttura da parte degli utenti.
Art. 9
Monitoraggio dell'attuazione del Piano
1. La Commissione presenta, entro il 31 gennaio, una relazione
annuale sullo stato di avanzamento degli interventi cofinanziati ai
sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, al Parlamento e alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini