Decreto Direttoriale
27 ottobre 2016
n. 2348
Procedura per l’attuazione dell’intervento FARE Ricerca in Italia: framework per l’attrazione e il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia. Annualità 2016
Programma Nazionale per la Ricerca
2015-2020
Procedura per l'attuazione
dell'intervento
FARE Ricerca in Italia: Framework per l'attrazione e il
rafforzamento delle eccellenze per la Ricerca in
Italia.
Annualità 2016
Il Direttore
Generale
VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241 riguardante i provvedimenti attributivi di vantaggi
economici;
VISTO il Regolamento che disciplina
l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (MIUR) - D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 -
pubblicato sulla G.U. del 14 luglio 2014, serie generale n.
161;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 297, che
all'art. 1, comma 870, istituisce il Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ed all'art. 1,
comma 871, determina le modalità di alimentazione di detto
fondo;
VISTA la Delibera n. 2, approvata dal CIPE
l'1 maggio 2016, "Programma Nazionale per la Ricerca - (PNR)
2015-2020" (di seguito anche solo PNR), pubblicata sulla G.U. del 6
agosto 2016, serie generale n. 183;
VISTO il decreto di riparto del Fondo per
gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di
seguito FIRST), registrato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in data 12 ottobre 2016, che
assegna 10 milioni di Euro anche in favore della presente
Procedura;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240
che istituisce il Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (di
seguito anche CNGR);
VISTO il D.M. 26 luglio 2016 n. 594
recante Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al
sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli
articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134;
VISTO il Regolamento (UE) 1290/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che
stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione
nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione
(2014-2020) - Horizon 2020 e che abroga
il Regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 20 dicembre 2013;
VISTO il Regolamento (UE) 1291/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che
istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)
- Horizon 2020 e abroga la decisione n.
1982/2006/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea del 20 dicembre 2013;
VISTA la Decisione del Consiglio 2013/743/UE del
3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione
del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)
- Horizon 2020 e abroga le decisioni
2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20
dicembre 2013;
TENUTO CONTO della legge del 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l'efficienza del sistema universitario", che prevede all'art. 18
lettere a) e b) che gli Atenei possano procedere alla copertura di
posti di professori di I e di II fascia e di ricercatori a tempo
determinato proponendo al Ministero la chiamata diretta di
studiosi, vincitori di programmi di ricerca di alta
qualificazione;
TENUTO CONTO del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 di
identificazione dei programmi di alta qualificazione finanziati
dall'Unione Europea o dal MIUR i cui vincitori possono essere
destinatari di chiamate dirette;
DATO ATTO
del Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, che sostituisce
l'art. 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015, n.
963 disponendo che, su proposta dell'Ateneo, i vincitori dei
Programmi di ricerca finanziati dallo European Research
Council (di seguito anche solo ERC): ERC Starting Grants,
ERC Consolidator Grants, ERC Advanced Grants, in qualità di
Principal Investigator, possano essere destinatari di
chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo
determinato lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o di
Professore di ruolo di II o I fascia, tenuto conto della rilevanza
del programma di ricerca;
VISTO l'art. 13 del D.Lgs. 31 dicembre
2009, n. 213, riguardante il riconoscimento e la valorizzazione del
merito eccezionale, come interpretato dalla circolare MIUR di
concerto con il Ministero per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione n. 35 del 9 novembre 2015;
VISTO il Decreto Ministeriale di riparto
annuale del FOE, che prevede, tra l'altro, il finanziamento
all'assunzione per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi
italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica
negli ambiti disciplinari di riferimento, che si siano distinti per
merito eccezionale, ovvero che siano stati insigniti di alti
riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs 1 dicembre 2009, n. 213;
TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute all'indirizzo di posta
elettronica fare@miur.it a seguito della pubblicazione sul sito
internet www.istruzione.it, avvenuta in data 2 agosto 2016, del
Comunicato dal titolo: Comunicazione circa la prossima procedura
per l'attuazione della prima tranche dell'intervento "FARE" ricerca
in Italia - Framework per l'attrazione e il rafforzamento
delle eccellenze per la ricerca in Italia, inoltrato peraltro, con
nota prot. 15390 del 2 agosto 2016, alla CRUI ed agli EE.PP.RR., in
ossequio al Programma "Efficienza e qualità della spesa" del
PNR;
DATO ATTO della necessità di implementare preliminarmente l'azione
in favore di ricercatori vincitori di bandi ERC di tipologia
Starting Grant, Consolidator Grant e Advanced
Grant che abbiano scelto come sede una Host
Institution italiana;
PREMESSO che il PNR prevede una serie di interventi specifici per
contribuire alla crescita professionale dei migliori ricercatori e
per stimolare la domanda di professionalità elevate da parte del
settore privato, tra cui l'intervento FARE Ricerca in Italia -
Framework per l'Attrazione e il Rafforzamento delle
Eccellenze per la Ricerca in Italia;
CONSIDERATO che l'iniziativa sopra citata ha l'obiettivo di
migliorare la performance dei ricercatori e di attrarre nel nostro
Paese un numero crescente di ricercatori italiani e stranieri di
eccellenza, rafforzando il sistema della ricerca nazionale;
TENUTO CONTO che in ragione dei dati che evidenziano i risultati
dei ricercatori italiani nelle competizioni bandite dall'ERC, si
ritiene necessario intervenire con uno specifico piano volto a
creare le condizioni affinché i migliori ricercatori si cimentino
nelle competizioni bandite dall'ERC ed assicurare che un numero
crescente di vincitori nei bandi dell'ERC svolgano la loro ricerca
nelle università o negli enti pubblici di ricerca italiani.
DECRETA:
Articolo 1
Definizioni
Agli effetti della presente Procedura si intendono:
- - per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR);
- - per CNGR, il Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca, di
cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- - per ateneo/università, tutte le università e le istituzioni
universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate,
ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
- - per enti pubblici di ricerca, tutti gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero;
- - per ERC, lo European Research Council;
- - per Host Institution, l'università o l'ente pubblico
di ricerca scelto dal vincitore del grant ERC quale sede
principale della ricerca, come comprovato dallo specifico Grant
Agreement;
- - per Principal Investigator - di seguito anche solo
PI, il ricercatore, qualunque sia il suo status giuridico,
italiano o straniero, che abbia ottenuto un grant da parte
di ERC;
- - per soggetto proponente, il Principal Investigator
vincitore di grant ERC che sottopone la proposta di
progetto da finanziare;
- - per soggetto beneficiario, tutti i soggetti di cui all'art. 5
del D.M. 26 luglio 2016 n. 594, presso i quali si svolgerà il
progetto e che saranno destinatari del finanziamento;
- - per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori
degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, in servizio a
tempo determinato e contrattualizzati ad hoc per il
progetto di cui alla presente Procedura;
- - per tecnologi, i tecnologi universitari e i tecnologi degli
enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, in servizio a tempo
determinato e contrattualizzati ad hoc per il progetto di
cui alla presente Procedura;
- - per CINECA, il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura
la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica
dei progetti.
Articolo 2
Soggetti proponenti e beneficiari
- 1. I soggetti ammessi a presentare la proposta progettuale sono
i Principal Investigator vincitori di grants ERC
(Starting grant, Consolidator grant od Advanced
grant) nell'ambito di Horizon 2020, che abbiano
scelto una Host Institution italiana.
- 2. I soggetti ammissibili in qualità di beneficiari del
contributo di cui alla presente Procedura sono quelli previsti
dall'art. 5 del D.M. 26 luglio 2016 n. 594 (università e
istituzioni universitarie, statali e non statali, comunque
denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento
speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR),
aventi sede operativa in tutto il territorio nazionale.
- 3. Non è prevista la partecipazione sotto forma di consorzi,
raggruppamenti o simili.
Articolo 3
Contenuti e caratteristiche dei progetti
- 1. La presente Procedura intende finanziare interventi volti
all'attrazione dei vincitori ERC. In particolare, le università e
gli enti pubblici di ricerca garantiranno un finanziamento
aggiuntivo a favore dei ricercatori che abbiano vinto bandi ERC
delle tipologie Starting grant, Consolidator grant od
Advanced grant e che abbiano scelto come sede principale
di svolgimento della loro ricerca l'istituzione italiana
beneficiaria ai sensi della presente Procedura.
- 2. Con riferimento alla procedura ERC-2016-StG, sono
considerati ammissibili i soggetti che abbiano scelto come Host
Institution una università e/o ente pubblico di ricerca e che,
alla data della pubblicazione della presente Procedura sul sito
istituzionale del MIUR, abbiano ricevuto comunicazione di
riconoscimento del grant ERC. Tali Principal
Investigator sono considerati ammissibili quali soggetti
proponenti con riserva, nelle more della stipulazione del relativo
Grant Agreement.
- 3. Il finanziamento è altresì previsto per progetti di
ricercatori vincitori di grants ERC che abbiano optato per
un'istituzione italiana avvalendosi dell'istituto della
portabilità, come dimostrato dal Grant Agreement emendato
alla data di pubblicazione della presente Procedura sul sito
istituzionale del MIUR.
- 4. I progetti presentati a valere sulla presente Procedura
devono avere un carattere di aggiuntività rispetto alle attività
finanziate dall'ERC. I soggetti proponenti dovranno presentare un
progetto chiaro e preciso, inclusivo di un'analisi puntuale dei
costi previsti, che dovrà essere contiguo a quello già finanziato
dall'ERC e complementare rispetto ad esso, nonché afferire al
medesimo macrosettore del progetto finanziato dall'ERC.
Articolo 4
Ambiti di intervento dei progetti
Le proposte progettuali possono riguardare tutti gli ambiti di
ricerca appartenenti ai macrosettori scientifico-disciplinari
oggetto di grants ERC, come elencati nell'Allegato 1,
parte integrante della presente procedura.
Articolo 5
Importo del progetto e del contributo, durata dei progetti e
spese ammissibili
- 1. Il progetto proposto deve prevedere un investimento che
abbia una consistenza finanziaria pari ad un massimo del 20% del
grant riconosciuto dallo European Research
Council, riproporzionato in funzione del tempo residuo del
progetto ERC, e comunque non oltre 600.000 euro.
- 2. Il contributo a fondo perduto può essere concesso fino
ad un massimo del 100% delle spese totali ammissibili, tenuto conto
dei limiti riportati nell'Allegato 2, parte integrante della
presente Procedura.
- 3. Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare
i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la
realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri di
eleggibilità e dei massimali elencati nel D.M. 26 luglio 2016 n.
594 e nella presente Procedura.
- 4. I progetti dovranno avere una durata massima pari a 60
mesi dalla data di avvio delle attività.
- 5. In particolare, con riferimento al progetto già finanziato
dall'ERC ed in corso di svolgimento presso università/enti pubblici
di ricerca italiani, il finanziamento aggiuntivo conseguibile
attraverso la presente Procedura sarà proporzionale agli anni
residui del progetto ERC, secondo la seguente ripartizione
(cristallizzata alla data di scadenza della presente Procedura
indicata al successivo articolo 7, comma 1):
- 5 anni di progetto ERC da svolgere = 100% del contributo
massimo concedibile, ovvero fino al 20% del costo del progetto
finanziato dall'ERC;
- 4 anni di progetto ERC da svolgere = 80% del contributo massimo
concedibile, ovvero fino al 16% del costo del progetto finanziato
dall'ERC;
- 3 anni di progetto ERC da svolgere = 60% del contributo massimo
concedibile, ovvero fino al 12% del costo del progetto finanziato
dall'ERC;
- 2 anni di progetto ERC da svolgere = 40% del contributo massimo
concedibile, ovvero fino all'8% del costo del progetto finanziato
dall'ERC.
Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a 6
mesi.
- 6. E' onere del Principal Investigator, all'atto della
presentazione della domanda, indicare l'importo richiesto
opportunamente ridotto in proporzione al periodo residuo del
progetto finanziato dall'ERC.
- 7. A tal riguardo, si precisa che il periodo di svolgimento
delle attività progettuali dovrà essere parametrato al tempo
residuo del progetto ERC sulla base della ripartizione sopra
riportata, tenuto conto, comunque, che sarà possibile concludere il
progetto di cui alla presente Procedura anche in data successiva al
termine del progetto ERC.
- 8. L'avvio dei progetti dovrà avvenire in una data successiva
al decreto di concessione del contributo e comunque non oltre 45
giorni dallo stesso; il termine per l'avvio del progetto può essere
differito a 150 giorni massimo in caso di motivate ed oggettive
cause di forza maggiore, previa verifica ed autorizzazione da parte
del MIUR.
- 9. Deve essere, inoltre, rispettata la durata dei progetti
prevista in sede di presentazione della proposta.
- 10. E' fatta salva la possibilità di proroga complessiva non
superiore a 6 mesi, che potrà essere concessa dal MIUR, su
richiesta dei soggetti beneficiari, per cause di forza maggiore
indipendenti e non prevedibili dai soggetti beneficiari stessi e a
fronte di motivate esigenze di sviluppo dei progetti.
- 11. Le spese sono ammissibili a partire dall'avvio dei
progetti.
Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 26 luglio 2016 n. 594 sono
ammissibili le seguenti voci di costo:
- a) personale: sono considerati ammissibili i costi relativi
alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti da
ricercatori, tecnologi ed assegnisti a tempo determinato
contrattualizzati ad hoc per il progetto, dottorandi dedicati
esclusivamente al progetto;
- b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e
per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il
progetto, applicando il criterio dell'ammortamento nel rispetto dei
principi della buona prassi contabile;
- c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza
tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del
progetto;
- d) altri costi di esercizio (quali, a titolo esemplificativo,
ma non esaustivo: materiali di consumo; pubblicazioni di libri;
missioni all'estero e partecipazione a eventi formativi e/o
divulgativi all'estero purché sostenuti espressamente per il
progetto e ad esso strettamente riconducibili; costi per
l'acquisizione e l'utilizzo di brevetti);
- e)spese generali: ammissibili nella misura forfettaria del 60%
dei costi di personale e non soggette a rendicontazione, riferite
ai costi di cui all'art. 7, comma 2, del D.M. 26 luglio 2016 n.
594.
L'Allegato 2, parte integrante della presente procedura, delinea
i criteri per la determinazione dei costi e la rendicontazione
delle spese.
Articolo 6
Dotazione finanziaria e condizionalità
- 1. La dotazione complessiva della Procedura è pari a 10 Meuro,
al lordo del 3% per le valutazioni dei progetti, a valere sul Fondo
investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
- 2. In particolare, le risorse previste finanziano progetti nei
seguenti macrosettori ERC:
- Social Sciences and Humanities (SH);
- Mathematics, physical sciences, information and
communication, engineering, universe and earth sciences
(PE);
- Life Sciences (LS).
- 3. Il MIUR si riserva la facoltà di:
- rifinanziare la Procedura, con ulteriori stanziamenti tramite
apposito provvedimento;
- scorrere le graduatorie delle domande ammissibili e idonee al
finanziamento, nel caso di revoche o rinunce e nel caso si
rendessero disponibili nuove risorse.
- 4. Condizionalità:
- a) qualora il Principal Investigator si avvalga, in
qualsiasi momento, dell'istituto della portabilità verso altra
Host Institution estera, l'Università e/o l'Ente Pubblico
di Ricerca destinatario del finanziamento dovrà restituire tutte le
somme di contributo fino a quel momento percepite e l'intervento
verrà revocato;
- b) l'emanazione del decreto di concessione è subordinata alla
presentazione, da parte del beneficiario, del Grant
Agreement sottoscritto con l'ERC, nel caso in cui il progetto
sia stato presentato sulla base della sola comunicazione del
finanziamento da parte dell'ERC. Nel caso in cui il Grant
Agreement di cui sopra non sia sottoscritto o prodotto entro
il termine perentorio di 15 giorni solari dalla richiesta del MIUR,
quest'ultimo esclude il progetto in questione e procede allo
scorrimento della graduatoria.
Articolo 7
Presentazione, istruttoria e valutazione delle
domande
- 1. Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione devono essere presentate in lingua
italiana e in lingua inglese, a pena di esclusione e
irricevibilità, esclusivamente per via telematica tramite la
piattaforma CINECA (https://fare.miur.it/)
a partire dalle:
- ore 12.00 del 22 novembre 2016
ed entro e non oltre:
- ore 12.00 del 26 gennaio 2017.
In caso di contrasto tra le due versioni linguistiche, fa fede
la versione redatta in lingua italiana.
Il MIUR si riserva la possibilità di riaprire i termini, all'esito
della valutazione delle proposte ricevute e tenuto conto delle
risorse ancora disponibili.
Ogni domanda prevede le seguenti tre componenti distinte:
- Il modulo amministrativo (parte A)
- La proposta di ricerca (parte B )
- Il piano economico-finanziario (parte C)
Il modulo amministrativo fornisce una sintetica descrizione
della proposta, l'indicazione del PI, dell'host
institution, una o più parole chiave, l'indicazione del
settore ERC di afferenza della proposta (di cui all'Allegato 1),
nonché del progetto finanziato dall'ERC.
A questi fini, l'Allegato 1 riporta l'indicazione dei settori e
dei sottosettori di riferimento per il progetto da presentare ai
sensi della presente Procedura. Il PI deve, altresì, fornire
indicazione del settore e del sottosettore del proprio progetto
finanziato dall'ERC, in base alla classificazione vigente al
momento della presentazione della proposta all'ERC.
La proposta di ricerca (parte B) si compone di due parti:
- Parte B1: descrizione dettagliata del progetto contenente gli
obiettivi, lo stato dell'arte, la metodologia della proposta,
l'impatto previsto, un cronoprogramma di progetto e
finanziario;
- Parte B2: curriculum vitae e pubblicazioni del PI;
Il piano economico e finanziario (parte C) presenta
l'articolazione dei costi del progetto per voci di spesa.
Proposte incomplete, per assenza o non esaustività di parti o
sezioni della proposta, non sono considerate ammissibili e non
vengono avviate a valutazione.
Fino alla scadenza fissata per la presentazione è possibile
modificare una proposta non ancora chiusa definitivamente. Nessun
materiale può essere presentato autonomamente dopo la data di
scadenza per la presentazione.
Ogni PI può figurare in una sola proposta nell'ambito della
presente procedura.
Il MIUR non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il
ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o
incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte
del proponente, né per eventuali disguidi informatici comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- 2. Istruttoria e valutazione delle
domande
Per tutte le domande che perverranno entro i termini sopra
indicati, sono effettuate, di norma entro 120 giorni dalla chiusura
dei termini per la presentazione delle proposte, le seguenti fasi
procedurali:
- I. Ammissibilità - Istruttoria formale-amministrativa volta
alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della
completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della
tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi richiesti dalla Procedura (articoli 2, 3, 4, 5). Tale
istruttoria è effettuata dagli uffici della Direzione Generale per
il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca;
- II. Valutazione - Valutazione di merito dei progetti che hanno
superato l'istruttoria indicata al punto a). Tale valutazione è
effettuata secondo le modalità procedurali specificate all'articolo
3 del D.M. 26 luglio 2016 n. 594, sulla base dei criteri
sotto riportati e specificati nell'Allegato 3, parte integrante
della presente Procedura.
Criteri di valutazione, stabiliti dal CNGR, ai sensi dell'art.
3, comma 2, lett. a), del D.M. 26 luglio 2016 n. 594:
ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE |
PUNTEGGIO
|
- Coerenza, affinità e sinergia tra gli obiettivi del progetto e
quelli del grant ERC, in particolare per le prospettive di
sviluppo e patrimonializzazione della ricerca oltre i limiti
temporali del grant ERC.
|
0-5
|
- Valore aggiunto del progetto, del suo impatto sul profilo del
Principal Investigator e di altro personale rispetto al
grant ERC.
|
0-5
|
- Azioni specifiche per mettere a disposizione strategie,
tecniche e strumentazione ai ricercatori dell'organizzazione
ospitante.
|
0-5
|
- Azioni specifiche per garantire un adeguato impatto del
progetto sulla competitività della struttura ospitante per
l'acquisizione di fondi di ricerca nazionali e internazionali
|
0-5
|
- Adeguatezza della struttura organizzativa a supporto del
Principal Investigator e del suo gruppo di ricerca
|
0-5
|
TOTALE PUNTEGGIO
|
0-25
|
I progetti che conseguano un punteggio complessivo inferiore a 15
su 25 o che abbiano almeno un punteggio sui singoli criteri
inferiore a 3 non sono ammessi al contributo in quanto non
idonei.
Qualora le risorse messe a disposizione dalla presente procedura
non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i
progetti classificati "pari merito" in base al punteggio definitivo
ottenuto, il competente Comitato di Selezione di cui all'art. 3 del
D.M. 26 luglio 2016 n. 594 adotta, esclusivamente per detti
progetti, un ulteriore criterio di valutazione al fine di
determinare in maniera chiara e trasparente gli interventi
finanziabili.
Ulteriore criterio di valutazione
ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE |
PUNTEGGIO
|
Presenza di un adeguato piano finanziario opportunamente
motivato e dettagliato in termini di complementarietà rispetto a
quanto già ammesso e finanziato da ERC.
|
0-10
|
TOTALE PUNTEGGIO
|
0-10
|
In caso di ulteriore parità sarà preferito il progetto presentato
dal proponente anagraficamente più giovane.
Il MIUR, attraverso i Comitati di Selezione, si riserva la facoltà
di rideterminare l'investimento complessivo e l'importo del
contributo concedibile nel caso in cui il piano
economico-finanziario non risulti adeguato agli obiettivi e alla
durata del progetto oppure nel caso in cui le risorse non siano
sufficienti per finanziare integralmente il progetto.
I progetti idonei al finanziamento sono inseriti in ordine
decrescente di punteggio nella specifica graduatoria afferente al
macrosettore ERC di riferimento (SH, PE, LS).
Il finanziamento di ciascun macrosettore avverrà in proporzione
all'importo del contributo richiesto per ciascuno di essi alla
scadenza dei termini previsti per la presente Procedura.
Il MIUR, in funzione delle risorse disponibili di cui all'articolo
6, finanzia i progetti di ciascuna graduatoria in stretto ordine di
punteggio.
La procedura di selezione delle proposte presentate si conclude
con l'approvazione, da parte del MIUR, della graduatoria dei
progetti, per ciascun macrosettore, secondo l'ordine di punteggio
:
- A) dei progetti ammessi al finanziamento, con indicazione
dell'eventuale ammissione con riserva - nel caso di progetti per i
quali non sia stato ancora stipulato il Grant
Agreement;
- B) dei progetti idonei ma non finanziabili per esaurimento
delle risorse;
Sarà data evidenza, inoltre:
- - dei progetti esclusi dal finanziamento in quanto non hanno
raggiunto il punteggio minimo di idoneità per essere ammessi al
contributo;
- - dei progetti non ammessi alla valutazione di
merito.
Il MIUR adotta il provvedimento di concessione del contributo
nei confronti dei progetti ammessi a finanziamento indicati al
punto A).
Una volta finanziati i progetti collocatisi in posizione utile, in
ragione delle risorse disponibili, eventuali risorse residue su
ciascun macrosettore, non sufficienti a finanziare integralmente il
progetto collocatosi in posizione successiva in graduatoria,
saranno utilizzate dal MIUR che si riserva la facoltà di
rideterminare l'importo del contributo concedibile previa
rimodulazione del progetto in questione da parte del PI.
Qualora, all'esito della richiesta del MIUR circa la
sottoscrizione o la produzione del Grant Agreement,
quest'ultimo non risulti perfezionato, il MIUR procede
all'esclusione del progetto in questione e allo scorrimento della
graduatoria.
Nel caso si rendessero disponibili risorse, anche a seguito di
revoche e/o rinunce, il MIUR si riserva la facoltà di effettuare lo
scorrimento di graduatoria finanziando i progetti idonei ma non
finanziabili di cui al precedente punto B).
Articolo 8
Portabilità
- 1. Qualora il Principal Investigator intenda avvalersi
dell'istituto della portabilità presso altra Università
italiana/ente pubblico di ricerca italiano, dovrà presentare al
MIUR la comunicazione circa il Grant Agreement emendato a
seguito di modifica della Host Institution del progetto
principale.
- 2. Resta fermo che l'onere della rendicontazione sarà a carico
delle Host Institution coinvolte in ragione delle spese
effettivamente sostenute.
Articolo 9
Rendicontazione
I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione del
progetto secondo le modalità definite dal D.M. 26 luglio 2016 n.
594 sulla base dei criteri specificati nell'Allegato 2.
Articolo 10
Erogazione del contributo
Il MIUR eroga il contributo spettante in un'unica soluzione pari
al 100% del contributo concesso, entro 60 giorni dal decreto di
ammissione al finanziamento e, comunque, a completamento di
tutti gli adempimenti preliminari.
Articolo 11
Obblighi e Penalità per i soggetti beneficiari
- 1. I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza
dal contributo:
- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dalla Procedura
e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
- b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano
difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dalla Procedura e
dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le
informazioni richieste;
- d) ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse del
soggetto finanziatore, le attività previste inizino e si concludano
entro i termini stabiliti dalla Procedura;
- e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle
attività, sotto la responsabilità scientifica del PI, in conformità
alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali
modifiche preventivamente autorizzate dal MIUR;
- f) a conservare per un periodo di almeno 5 anni dalla data di
presentazione della rendicontazione finale la documentazione
contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute
e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa
(dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni
acquisiti) e ad esibirla in caso di controllo;
- g) ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dalla
Procedura con altre agevolazioni ottenute per le medesime
spese.
Articolo 12
Rinunce, decadenza e sanzioni
- 1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca e i beneficiari
soggetti a decadenza totale dal contributo concesso qualora non
vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti
nella Procedura e qualora si presenti una delle seguenti
condizioni:
- a) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di richiesta del contributo;
- b) la realizzazione dell'intervento non sia conforme a quanto
ammesso al finanziamento;
- c) il soggetto beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese
rendicontate altri contributi;
- d) l'attività prevista non sia realizzata entro i termini
indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali
proroghe;
- e) il soggetto beneficiario non presenti tutta la
documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la
esibisca in caso di controllo.
- 2. In caso di decadenza, conseguente a revoca, e qualora sia
già stato erogato il contributo, il beneficiario dovrà restituire
le somme ricevute. A questo riguardo, il MIUR si riserva la facoltà
di operare compensazioni nei confronti del soggetto
beneficiario.
- 3. Inoltre, i soggetti beneficiari, qualora intendano
rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del
progetto, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma
informatica messa a disposizione dal MIUR per la rendicontazione
telematica. In tali casi, il MIUR procederà a revocare il
contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme
erogate.
Articolo 13
Verifiche, controlli e valutazioni ex-post
- 1. Il MIUR si riserva di effettuare controlli volti ad
accertare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di
concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle
informazioni prodotte ai sensi dell'art. 4 del D.M. 26 luglio 2016
n. 594.
- 2. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di
valutazione del sistema universitario e della ricerca, la
valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di
competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione
dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo
tempi, forme e modalità da essa stessa determinati ed in conformità
con la normativa vigente.
Articolo 14
Conflitto di interessi
Il Principal Investigator deve garantire, dichiarandolo,
di non trovarsi, lungo tutta la durata del progetto, in situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse, pena la revoca
dell'intervento e la restituzione delle somme di contributo
percepite dal beneficiario.
Articolo 15
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dott. Gianluigi Consoli -
Dirigente dell'Ufficio VIII della Direzione Generale per il
Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca.
Articolo 16
Comunicazioni e informazioni
- 1. La modulistica necessaria alla partecipazione alla presente
Procedura è pubblicata e disponibile integralmente nella sezione
del portale https://fare.miur.it, a far data
dal 22 novembre 2016.
- 2. Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi alla
Procedura potranno essere inviati esclusivamente tramite suddetto
portale fino al 12 gennaio 2017. Non saranno, pertanto, evase
richieste che perverranno in modalità diversa.
- 3. La presente Procedura sarà inviata alla Corte dei
Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente
Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.