VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, recante Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma
1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto
legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121, ha istituito il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO altresì l'articolo 1, comma 5, del predetto
decreto legge n. 85 del 2008, che dispone il trasferimento delle
funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il D.M. 26 settembre 2014, n. 753,
concernente "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, S.O. n. 19, e, in
particolare, l'allegato 5 che individua il Consiglio Universitario
Nazionale quale organismo previsto dalla normativa in materia di
università, alta formazione e ricerca;
VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante
"Riordino del Consiglio Universitario Nazionale", ed in
particolare, l'art. 1, comma 6, che stabilisce in quattro anni la
durata in carica dei componenti del CUN, salvo quanto previsto dal
successivo art. 4, comma 2 , secondo il quale "Al fine di
assicurare la continuità dell' attività del CUN, in sede di prima
applicazione della presente legge, i rappresentanti di metà delle
aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per
sorteggio prima dell'elezione, restano in carica per sei anni in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6. Qualora
il numero delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
sia dispari, il numero dei rappresentanti che restano in carica per
sei anni ai sensi del presente comma è arrotondato all'unità
superiore. "
VISTO l'art. 1, comma 10, della stessa legge 16
gennaio 2006, n. 18, secondo il quale " Le elezioni delle
componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con
ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato
e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima.
Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori
e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una
procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che
assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei
votanti, della preferenza espressa e della segretezza del
voto";
VISTO il D.M. 16 marzo 2006, con cui è stato
confermato in 14 il numero delle aree dei settori
scientifico-disciplinari;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2006, con cui sono
stati nominati i componenti del CUN;
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013 n. 96, con cui sono
stati nominati, per quattro anni, i componenti del CUN eletti a
seguito del rinnovo delle aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14;
VISTO il D.M. 6 febbraio 2015 n. 86, con cui sono
stati, tra gli altri, nominati per quattro anni i componenti del
CUN eletti in rappresentanza delle rimanenti aree 03,05,07,09,10,12
e13;
CONSIDERATO che il mandato dei componenti del CUN
nominati in rappresentanza delle aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14,
scadrà il giorno 8 febbraio 2017 e che, pertanto, è necessario dare
avvio alle procedure elettorali per il rinnovo dei predetti
componenti, secondo i termini e le modalità previsti dal citato
articolo 1, comma 10, della legge 16 gennaio 2006, n.
18;
CONSIDERATO che per le operazioni di voto può
essere utilizzata una procedura telematica validata a livello
nazionale per assicurare contemporaneamente l'accertamento
dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della
segretezza del voto;
CONSIDERATO che tale procedura, predisposta dal
CINECA, è stata validata nella seduta dell'8 febbraio 2010 da una
Commissione di esperti, istituita con Decreto del Capo Dipartimento
pro - tempore per l'Università, l'AFAM e la Ricerca, n. 88
del 21 luglio 2009;
CONSIDERATO che anche le precedenti elezioni sono
state curate con il supporto telematico del CINECA;
ORDINA
Art. 1
Indizione votazioni
Nei giorni compresi tra il 19 ed il 25 gennaio
2017 sono indette le votazioni per l'elezione dei
componenti del Consiglio Universitario Nazionale, in rappresentanza
delle seguenti aree scientifico - disciplinari : 01, 02, 04,
06, 08, 11 e 14.
Per ciascuna delle predette aree sono eletti :
- n. 1 professore di I fascia;
- n. 1 professore di II fascia;
- n. 1 ricercatore, anche a tempo determinato.
Le votazioni avranno luogo tra le ore 9,00 e le ore 17,00, escluso
il sabato. Il giorno 25 gennaio 2017 le operazioni di voto
termineranno alle ore 14.00.
Ogni Ateneo nell'ambito dei giorni e dell'orario sopra indicati,
può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario e un
proprio orario.
Art. 2
Elezione dei professori
Per ciascuna delle sopracitate aree disciplinari saranno
costituiti, presso ogni ateneo, tre distinti collegi elettorali
composti, rispettivamente, dai professori di prima fascia, dai
professori di seconda fascia e dai ricercatori.
In ciascun collegio, l'elettorato attivo e passivo sarà attribuito
separatamente agli appartenenti alle corrispondenti aree e
fasce.
Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto per un solo
candidato. Sarà eletto il candidato che riporterà il maggior numero
di voti. A parità di voti prevarrà il più anziano nel ruolo e, in
caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
Art. 3
Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione
delle candidature
Ai fini della determinazione dell'elettorato, il CINECA, tenuto
conto dei dati forniti dagli atenei, predisporrà gli elenchi dei
professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei
ricercatori in servizio al 1° novembre 2016, distinti per collegi
elettorali, e provvederà a pubblicarli, in data 11 novembre 2016,
sul sito http://elezionicun.miur.it.
Entro il 21 novembre 2016, gli interessati potranno proporre
opposizione al Rettore che dovrà pronunciarsi in merito entro il 28
novembre 2016, comunicando al CINECA le eventuali conseguenti
modifiche da apportare agli elenchi.
Il CINECA pubblicherà in rete, il 5 dicembre 2016, gli elenchi
definitivi che faranno fede ai fini della determinazione
dell'elettorato attivo.
Le candidature saranno formalizzate dagli interessati secondo gli
schemi allegati alla presente ordinanza (all. 1), e pubblicati sul
sito http://elezionicun.miur.it.
Le dichiarazioni di candidatura dei professori di prima fascia,
dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, sottoscritte
dai candidati e autenticate dal Rettore o da un suo delegato,
dovranno essere presentate entro il 16 dicembre 2016 ed inviate,
per il tramite degli uffici amministrativi di ciascun ateneo, al
CINECA entro il 20 dicembre 2016, che provvederà a pubblicarle il
giorno 22 dicembre 2016 e, successivamente, a trasmetterle
alla Commissione elettorale centrale di cui al successivo art.
8.
Il modulo di candidatura pre-compilato potrà essere generato
automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito
personale riservato, all'indirizzo https://loginmiur.cineca.it,
fermo restando che tale dichiarazione, sottoscritta e autenticata
dal Rettore, dovrà essere obbligatoriamente presentata all'ateneo
di appartenenza.
Art.4
Esercizio del diritto di voto
Ciascun elettore può votare una sola volta presso la sede
universitaria di appartenenza. Il voto presso una sede
universitaria diversa da quella di appartenenza è ammesso solo
previa formale autorizzazione rilasciata dal Direttore del
Dipartimento di appartenenza, da consegnare, a cura degli
interessati, al Presidente della Commissione di seggio presso cui
viene esercitato il diritto di voto.
Non gode di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal
servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare ovvero che
sia stato sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o
disciplinare.
Art. 5
Seggi elettorali
Entro il sesto giorno antecedente a quello fissato per l'inizio
delle votazioni, presso le sedi già dotate dell'attrezzatura
telematica predisposta per precedenti elezioni, con decreto del
Rettore saranno istituiti i seggi elettorali.
La Commissione di seggio sarà composta da un Presidente e quattro
membri, di cui uno con funzioni di segretario, scelti
preferibilmente tra gli elettori del seggio o, in subordine, tra il
personale tecnico e amministrativo delle singole università.
La Commissione di seggio sarà assistita da un funzionario con
competenze informatiche. Per la validità delle operazioni della
Commissione è necessaria la presenza di almeno tre
componenti.
In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore
provvederà alla sostituzione.
Art. 6
Operazioni di voto
Il documento che descrive la procedura telematica, atta a
consentire lo svolgimento delle elezioni (all. 2), costituisce
parte integrante della presente Ordinanza.
Nei giorni e nell'orario stabiliti l'elettore, dopo aver
dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma
sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver
ritirato il proprio certificato elettorale, potrà procedere alla
votazione.
Il voto è individuale e segreto.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito
http://elezionicun.miur.it. Una copia delle
istruzioni sarà affissa in ciascuna postazione elettorale e sarà,
comunque, resa disponibile dal seggio elettorale.
All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le
operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti
nel locale della postazione, il Presidente dichiarerà chiuse le
votazioni.
Art. 7
Svolgimento delle operazioni di scrutinio
Alle ore 15 del giorno 25 gennaio 2017, si insedierà la
Commissione Elettorale Centrale di cui al successivo art. 8, che
procederà alle operazioni di scrutinio, che saranno
pubbliche.
Al completamento di tutte le operazioni per ciascun collegio, i
risultati saranno pubblicati in rete.
Art. 8
Commissione Elettorale Centrale
Con decreto del Ministro sarà costituita presso il Ministero una
Commissione Elettorale Centrale con il compito di effettuare le
operazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 7.
La Commissione sarà presieduta da un Consigliere di Stato o da un
Magistrato di T.A.R. e sarà composta da un professore di
prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un
ricercatore, designati dal CUN, nonché da tre funzionari del
Ministero di livello non inferiore all'area terza, dei quali uno
con funzioni di segretario.
La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla
base delle graduatorie distinte per ogni singolo collegio,
proclamerà gli eletti.
Di tutte le operazioni sarà redatto un processo verbale.
IL MINISTRO
(Prof.ssa Stefania Giannini)