Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 7 ottobre 2016 n. 784

Rinnovo del CUN per le aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ha istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 5, del predetto decreto legge n. 85 del 2008, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.M. 26 settembre 2014, n. 753, concernente "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, S.O. n. 19, e, in particolare, l'allegato 5 che individua il Consiglio Universitario Nazionale quale organismo previsto dalla normativa in materia di università, alta formazione e ricerca;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale", ed in particolare, l'art. 1, comma 6, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei componenti del CUN, salvo quanto previsto dal successivo art. 4, comma 2 , secondo il quale "Al fine di assicurare la continuità dell' attività del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, i rappresentanti di metà delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio prima dell'elezione, restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6. Qualora il numero delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sia dispari, il numero dei rappresentanti che restano in carica per sei anni ai sensi del presente comma è arrotondato all'unità superiore. "

VISTO l'art. 1, comma 10, della stessa legge 16 gennaio 2006, n. 18, secondo il quale " Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto";

VISTO il D.M. 16 marzo 2006, con cui è stato confermato in 14 il numero delle aree dei settori scientifico-disciplinari;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2006, con cui sono stati nominati i componenti del CUN;

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013 n. 96, con cui sono stati nominati, per quattro anni, i componenti del CUN eletti a seguito del rinnovo delle aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14;

VISTO il D.M. 6 febbraio 2015 n. 86, con cui sono stati, tra gli altri, nominati per quattro anni i componenti del CUN eletti in rappresentanza delle rimanenti aree 03,05,07,09,10,12 e13;

CONSIDERATO che il mandato dei componenti del CUN nominati in rappresentanza delle aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14, scadrà il giorno 8 febbraio 2017 e che, pertanto, è necessario dare avvio alle procedure elettorali per il rinnovo dei predetti componenti, secondo i termini e le modalità previsti dal citato articolo 1, comma 10, della legge 16 gennaio 2006, n. 18;  

CONSIDERATO che per le operazioni di voto può essere utilizzata una procedura telematica validata a livello nazionale per assicurare contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;

CONSIDERATO che tale procedura, predisposta dal CINECA, è stata validata nella seduta dell'8 febbraio 2010 da una Commissione di esperti, istituita con Decreto del Capo Dipartimento pro - tempore per l'Università, l'AFAM e la Ricerca, n. 88 del 21 luglio 2009;  

CONSIDERATO che anche le precedenti elezioni sono state curate con il supporto telematico del CINECA;

ORDINA

Art. 1
Indizione votazioni

Nei giorni compresi tra il 19 ed il 25 gennaio 2017 sono indette le votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale, in rappresentanza delle seguenti aree scientifico - disciplinari : 01,  02, 04, 06, 08, 11 e 14.
Per ciascuna delle predette aree sono eletti :
- n. 1 professore di I fascia;
- n. 1 professore di II fascia;
- n. 1 ricercatore, anche a tempo determinato.
Le votazioni avranno luogo tra le ore 9,00 e le ore 17,00, escluso il sabato. Il giorno 25 gennaio 2017 le operazioni di voto termineranno alle ore 14.00.
Ogni Ateneo nell'ambito dei giorni e dell'orario sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario e un proprio orario.

Art. 2
Elezione dei professori

Per ciascuna delle sopracitate aree disciplinari saranno costituiti, presso ogni ateneo, tre distinti collegi elettorali composti, rispettivamente, dai professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai ricercatori.
In ciascun collegio, l'elettorato attivo e passivo sarà attribuito separatamente agli appartenenti alle corrispondenti aree e fasce.
Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto per un solo candidato. Sarà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti. A parità di voti prevarrà il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

Art. 3
Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione delle candidature

Ai fini della determinazione dell'elettorato, il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli atenei, predisporrà gli elenchi dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori in servizio al 1° novembre 2016, distinti per collegi elettorali, e provvederà a pubblicarli, in data 11 novembre 2016, sul sito http://elezionicun.miur.it.
Entro il 21 novembre 2016, gli interessati potranno proporre opposizione al Rettore che dovrà pronunciarsi in merito entro il 28 novembre 2016, comunicando al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.
Il CINECA pubblicherà in rete, il 5 dicembre 2016, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini della determinazione dell'elettorato attivo.
Le candidature saranno formalizzate dagli interessati secondo gli schemi allegati alla presente ordinanza (all. 1), e pubblicati sul sito http://elezionicun.miur.it.
Le dichiarazioni di candidatura dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore o da un suo delegato, dovranno essere presentate entro il 16 dicembre 2016 ed inviate, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascun ateneo, al CINECA entro il 20 dicembre 2016, che provvederà a pubblicarle il giorno 22 dicembre 2016 e, successivamente, a  trasmetterle alla Commissione elettorale centrale di cui al successivo art. 8.
Il modulo di candidatura pre-compilato potrà essere generato automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito personale riservato, all'indirizzo https://loginmiur.cineca.it, fermo restando che tale dichiarazione, sottoscritta e autenticata dal Rettore, dovrà essere obbligatoriamente presentata all'ateneo di appartenenza.

Art.4
Esercizio del diritto di voto

Ciascun elettore può votare una sola volta presso la sede universitaria di appartenenza. Il voto presso una sede universitaria diversa da quella di appartenenza è ammesso solo previa formale autorizzazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento di appartenenza, da consegnare, a cura degli interessati, al Presidente della Commissione di seggio presso cui viene esercitato il diritto di voto.
Non gode di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare ovvero che sia stato sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Art. 5
Seggi elettorali

Entro il sesto giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, presso le sedi già dotate dell'attrezzatura telematica predisposta per precedenti elezioni, con decreto del Rettore saranno istituiti i seggi elettorali.
La Commissione di seggio sarà composta da un Presidente e quattro membri, di cui uno con funzioni di segretario, scelti preferibilmente tra gli elettori del seggio o, in subordine, tra il personale tecnico e amministrativo delle singole università.
La Commissione di seggio sarà assistita da un funzionario con competenze informatiche. Per la validità delle operazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore provvederà alla sostituzione.

Art. 6
Operazioni di voto

Il documento che descrive la procedura telematica, atta a consentire lo svolgimento delle elezioni (all. 2), costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
Nei giorni e nell'orario stabiliti l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver ritirato il proprio certificato elettorale, potrà procedere alla votazione.
Il voto è individuale e segreto.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito http://elezionicun.miur.it. Una copia delle istruzioni sarà affissa in ciascuna postazione elettorale e sarà, comunque, resa disponibile dal seggio elettorale.
All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale della postazione, il Presidente dichiarerà chiuse le votazioni.


Art. 7
Svolgimento delle operazioni di scrutinio

Alle ore 15 del giorno 25 gennaio 2017, si insedierà la Commissione Elettorale Centrale di cui al successivo art. 8, che procederà alle operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche.
Al completamento di tutte le operazioni per ciascun collegio, i risultati saranno pubblicati in rete.


Art. 8
Commissione Elettorale Centrale

Con decreto del Ministro sarà costituita presso il Ministero una Commissione Elettorale Centrale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 7.
La Commissione sarà presieduta da un Consigliere di Stato o da un Magistrato di T.A.R. e sarà  composta da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, designati dal CUN, nonché da tre funzionari del Ministero di livello non inferiore all'area terza, dei quali uno con funzioni di segretario.
La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla base delle graduatorie distinte per ogni singolo collegio, proclamerà gli eletti.

Di tutte le operazioni sarà redatto un processo verbale.

Roma, 7 ottobre 2016

IL MINISTRO
(Prof.ssa Stefania Giannini
)