DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della
legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del
Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica
sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con
il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle
riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i
quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono
disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonché alle strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 2 aprile 2013, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed
il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi
dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
VISTO il decreto
in data 10 ottobre
2008 con il quale
la "Scuola
di
Psicoterapia psicoanalitica" è stata abilitata ad istituire e ad
attivare nella sede di Lugo (Ravenna), un corso di formazione in
psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto
n. 509 del 1998;
VISTO il decreto in data 16 luglio 2010 di
autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale da
Lugo (Ravenna) a Ravenna e a diminuire il numero degli
allievi;
VISTO il decreto in data 31 marzo 2015 di
autorizzazione ed attivazione di un corso di specializzazione in
psicoterapia nella sede periferica di Mantova;
VISTA l'istanza con la quale
la "Scuola di Psicoterapia psicoanalitica" ha chiesto
l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Trieste -
via Canova, 2 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a
ciascun anno di corso pari a 12 unità e, per l'intero corso,
a 48 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del
1998;
VISTO il parere favorevole espresso dalla
suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
regolamento nella seduta dell' 16 marzo 2016;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra
indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella
riunione del 3 agosto 2016 trasmessa con nota prot. 2225 del 4
agosto 2016;
D E C R E T A :
Art. 1 - Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato
con decreto 11 dicembre 1998,
n. 509, la "Scuola di Psicoterapia psicoanalitica" è
autorizzata ad istituire e ad attivare nella sede
periferica di Trieste - Via Canova, 2-, ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso,
successivamente alla data del presente decreto, un corso di
specializzazione in psicoterapia secondo il modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della
sede principale.
Art. 2 - Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno
di corso è pari a 12 unità e, per
l'intero corso, a 48 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI