Decreto Ministeriale
8 settembre 2016
n. 673
Accreditamento dei Collegi universitari di merito ex art. 17 del richiamato D. Lgs n.68/2012
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma
1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto
legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO inoltre l'articolo 1, comma 5, del
predetto decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, che dispone il
trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
s.m.i. recante "Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario";
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
68 e s.m.i., recante la revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega
prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i
criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6,
e in particolare gli artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 23, comma
2;
VISTO il D.M. n.465 del 13 ottobre 2010
(registrato alla Corte dei conti il 29.12.2010, reg. 19, foglio
126) recante i criteri di ripartizioni tra i Collegi legalmente
riconosciuti e le Residenze statali del contributo ministeriale di
cui al Capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del
MIUR;
VISTO il D.M. n. 262 del 3 aprile 2013
(registrato alla Corte dei conti il 21.06.2013, reg. 9, foglio 349)
recante la proroga della vigenza del citato D.M. n.465/2010 fino
all'entrata in vigore dei decreti attuativi di cui agli artt. 16 e
17 del D.Lgs. n. 68/2012;
VISTO lo Statuto vigente dell'Associazione dei
Collegi Universitari di Merito riconosciuti e accreditati,
denominata "Conferenza dei Collegi Universitari di Merito" (CCUM),
e le relative finalità;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria,
convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
e, in particolare, l'art. 2, commi 138 e seguenti;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante il Regolamento
concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286;
VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013,
n. 13, recante la Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione
degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28
giugno 2012, n. 92;
RITENUTO di dover dare compiuta
disciplina a quanto previsto dalla sopra menzionata normativa
nazionale in materia di accreditamento dei Collegi
Universitari "di merito", al fine di meglio determinare le
loro peculiari caratteristiche ed il loro specifico contributo allo
sviluppo del Sistema Universitario, nonché allo scopo di definire
le modalità e le condizioni di accesso da parte dei Collegi
accreditati ai contributi statali ;
DECRETA
Art. 1
Definizioni
- 1. Ai fini del presente Decreto si intende:
- a) per Ministero: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca;
- b) per Università: le Università statali e non statali
legalmente riconosciute dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
- c) Collegio Universitario: struttura ricettiva di cui all'art.
13 comma 4 lettera a del D.Lgs n. 68/2012, dotata di spazi
polifunzionali, idonei allo svolgimento di funzioni residenziali,
con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e
ricreative;
- d) per "Collegio di merito": Collegio Universitario di merito
che ha ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 16 del D.Lgs.
n.68/2012;
- e) per "Collegio accreditato": Collegio Universitario di merito
che ha ottenuto l'accreditamento di cui all'art. 17 del D.Lgs.
n.68/2012;
- f) per Ente: soggetto giuridico che gestisce uno o più
strutture adibite a Collegio Universitario;
- g) per Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM):
l'Associazione dei Collegi Universitari di Merito riconosciuti e
accreditati;
- h) per ANVUR : l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca.
Art. 2
Oggetto
- 1. Con il presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del
D.Lgs. n.68/2012, sono individuati i parametri per la dimostrazione
da parte dei Collegi di Merito del possesso dei requisiti necessari
per ottenere l'accreditamento ministeriale ex art. 17, comma 4, del
D.Lgs. n. 68/2012, e sono definite, come previsto al comma 6, del
citato art. 17, le modalità e condizioni di accesso al contributo
statale da parte dei Collegi accreditati.
- 2. Sono, altresì, indicate le modalità di verifica della
permanenza dei requisiti nonché di revoca dell'accreditamento
ministeriale all'esito negativo della predetta verifica.
Art. 3
Soggetti richiedenti
- 1. Ai sensi di quanto disposto all'art. 17, comma 2, del D.Lgs.
n.68/2012, possono richiedere l'accreditamento i Collegi di Merito
che hanno ottenuto da almeno 5 anni il riconoscimento di cui
all'art. 16 del D.Lgs. n.68/2012.
- 2. Qualora un Ente gestisca una pluralità di Collegi di Merito,
presenterà apposita richiesta per ognuno dei Collegi di Merito per
il quale intende chiedere l'accreditamento.
Art. 4
Parametri per la dimostrazione dei requisiti per
l'accreditamento
- 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 17, comma
3, del D.Lgs. n. 68/2012, ai fini dell'accreditamento il Collegio
Universitario di merito deve dimostrare il possesso dei requisiti
ivi indicati secondo i seguenti parametri:
- I. sussistenza di accordi di collaborazione con associazioni di
categoria e/o enti pubblici e/o medie-grandi imprese anche estere
per attività formative e di orientamento al lavoro;
- II. attività di formazione continua per almeno 20 ore l'anno a
dipendente, di cui almeno il 40% in contesto internazionale,
rivolta al personale direttivo ed ai formatori dipendenti del
Collegio; l'attività di formazione dovrà essere documentata ed in
linea con il profilo professionale ricoperto dal dipendente a cui
si rivolge;
- III. bilancio certificato dei costi di formazione, dal quale
evincere le voci relative agli importi sostenuti per i direttori,
formatori, docenti, coach, tutor;
- IV. erogazione, da parte dell'Ente gestore, di un numero di
borse di studio e/o agevolazioni a favore degli studenti del
Collegio di merito, per un importo globale pari o superiore al 30%
della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento.
L'importo della retta deve essere indicato sia sul bando annuale
sia sul sito web del Collegio di Merito;
- V. sottoscrizione insieme allo studente di un progetto
formativo personalizzato da firmarsi unitamente al contratto di
ospitalità in fase di ammissione, da realizzarsi nel corso
dell'anno accademico di permanenza in Collegio. Il progetto
formativo è legato all'apprendimento non formale, consistente, come
indicato nel D.Lgs. n.13/2013, nell'apprendimento che si
realizza al di fuori dei sistemi di istruzione e formazione delle
università e delle istituzioni AFAM, in ogni organismo che persegua
scopi educativi e formativi, avente le seguenti caratteristiche:
- l'attività formativa offerta deve essere organizzata dall'Ente,
anche in collaborazione con la CCUM, per un minimo 70 ore per anno
accademico per studente per i primi tre anni universitari e 25 ore
per studente per gli anni successivi, effettuate da docenti e
ricercatori universitari e/o rappresentanti qualificati del mondo
delle professioni e delle imprese;
- nell'ambito del progetto formativo devono essere svolte anche
attività di coaching personale realizzate da persone di dimostrate
competenze;
- presenza di un tutor ogni 30 studenti;
- VI. accordi formalizzati con università estere statali e non
statali legalmente riconosciute e/o istituzioni internazionali
operanti nel settore dell'alta formazione universitaria per la
partecipazione documentata degli studenti ad iniziative di mobilità
internazionale;
- VII. partecipazione di almeno il 10% degli studenti ad
iniziative di mobilità internazionale;
- VIII. possesso dell'Ente della certificazione EN ISO 9001 per
la gestione di Collegi Universitari di Merito e la progettazione ed
erogazione di corsi di formazione;
- IX. fondo di dotazione o patrimonio netto dell'Ente non
inferiore a 2 milioni di euro;
- X. presenza nello statuto dell'Ente, oltre che della espressa
previsione che la gestione di Collegi universitari è l'esclusiva
finalità dell'Ente stesso - come disposto all'art. 17 del D.Lgs.
n.68/2012, anche della precisazione che eventuali
attività commerciali sono comunque a carattere residuale e
funzionale rispetto al perseguimento della suddetta finalità.
Art. 5
Procedimento per l'accreditamento
- 1. L'Ente deve presentare al Ministero, per ogni Collegio di
merito per il quale intende richiedere l'accreditamento, apposita
istanza in occasione dell'apertura annuale, nel mese di marzo,
della procedura on line predisposta dal Cineca, la cui data di
apertura e chiusura sarà comunicata sul sito istituzionale del
Ministero. Alla istanza di accreditamento deve essere allegata
tutta la documentazione attestante la rispondenza del Collegio di
merito ai parametri previsti nel presente decreto.
- 2. Il Ministero verifica , con il supporto operativo della
CCUM, il possesso dei parametri di accreditamento richiesti
e, acquisito il parere dell'ANVUR, provvede, entro novanta giorni
dal ricevimento della domanda, all'accreditamento o meno del
Collegio di Merito con proprio decreto, ai sensi dell'art. 17 comma
4 del D.Lgs. n. 68/2012.
- 3. Ottenuto l'accreditamento di cui all'art. 17, il Collegio di
merito acquisisce la qualifica di "Collegio Universitario di
merito accreditato".
- 4. In caso di rigetto dell'istanza, la stessa potrà essere
ripresentata non prima che sia decorso un anno dalla data del
rigetto.
Art. 6
Verifica della permanenza dei requisiti e revoca
dell'accredito
- 1. Ai fini della permanenza dello status di Collegio
universitario accreditato, il Ministero verifica ogni anno, nel
mese di marzo, con il supporto operativo della CCUM, il
mantenimento dei requisiti e parametri di accreditamento di ogni
Collegio accreditato, mediante apposita procedura di verifica
informatizzata predisposta dal Cineca.
- 2. Qualora dalla verifica di cui al comma precedente un
Collegio accreditato non risulti rispondente ai parametri di cui al
presente decreto, può mantenere lo status conferitogli se, entro il
successivo mese di giugno, rientra nei parametri richiesti. In caso
contrario il Ministero, acquisito il parere dell'ANVUR, revoca il
riconoscimento con decreto.
- 3. Nel caso di Collegi Universitari di Merito accreditati,
sottoposti nel corso dell'anno precedente a positivo piano di
rientro, che all'atto della successiva verifica annuale risultino
nuovamente non rispondenti ai parametri richiesti, il Ministero,
acquisito il parere dell'ANVUR, con decreto revoca
l'accreditamento senza possibilità di ulteriori procedure di
rientro nel corso dell'anno.
- 4. In caso di revoca dell'accreditamento, la nuova domanda
potrà essere ripresentata non prima che siano decorsi due anni
dalla revoca stessa.
Art. 7
Modalità e condizioni di accesso ai finanziamenti
statali
- 1. Con esclusione dei Collegi universitari accreditati
destinatari di appositi stanziamenti stabili da parte di soggetti
pubblici, i Collegi accreditati accedono ai contributi ministeriali
di cui all'art.17, comma 6, del D.lgs. n.68/12, comunque
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non prima
dell'anno successivo a quello in cui hanno conseguito
l'accreditamento.
- 2. L'accesso di nuovi Collegi accreditati al contributo
ministeriale di cui all'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n.68/12 non
può in ogni caso comportare in capo ai Collegi già accreditati una
decurtazione del fondo ad essi spettante superiore al 2% rispetto
al più basso dei contributi da questi ultimi ricevuti nel triennio
precedente.
Art. 8
Collegi Universitari legalmente riconosciuti
- 1. Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 68/2012, i Collegi
Universitari legalmente riconosciuti dal Ministero alla data di
entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2012 sono da considerarsi
accreditati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 68/2012 ed essi
hanno, pertanto, la qualifica di "Collegi di merito
accreditati".
- 2. Entro due anni dalla entrata in vigore del presente decreto
su tali Collegi grava l'obbligo di adeguarsi ai parametri richiesti
per l'accreditamento, pena la revoca con decreto
dell'accreditamento stesso.
- 3. Ai sensi dell'art. 16, comma 5, nonché dell'art. 23, comma
2, del D.Lgs. n.68/2012, restano ferme le vigenti disposizioni sui
collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'art. 15 del
medesimo D.Lgs n. 68/2012.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di
controllo.