Decreto Ministeriale
8 settembre 2016
n. 672
Riconoscimento dei Collegi universitari ex art. 16 D. Lgs n. 68/2012
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma
1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto
legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO inoltre l'articolo 1, comma 5, del
predetto decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, che dispone il
trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
s.m.i. recante "Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario";
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
68 e s.m.i., recante la revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega
prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i
criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.,
e in particolare gli artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 23, comma
2;
VISTO il D.M. n. 465 del 13 ottobre 2010
(registrato alla Corte dei conti il 29.12.2010, reg. 19, foglio
126) recante i criteri di ripartizioni tra i Collegi legalmente
riconosciuti e le Residenze statali del contributo ministeriale di
cui al Capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del
MIUR;
VISTO il D.M. n. 262 del 3 aprile 2013
(registrato alla Corte dei conti il 21.06.2013, reg. 9, foglio 349)
recante la proroga della vigenza del citato D.M. n.465/2010 fino
all'entrata in vigore dei decreti attuativi di cui agli artt. 16 e
17 del D.Lgs n. 68/2012;
VISTO lo Statuto vigente dell'Associazione dei
Collegi Universitari di Merito riconosciuti e accreditati,
denominata "Conferenza dei Collegi Universitari di Merito" (CCUM),
e le relative finalità;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria,
convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
e, in particolare, l'art. 2, commi 138 e seguenti;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante il Regolamento
concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286;
VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013,
n. 13, recante la Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione
degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28
giugno 2012, n. 92;
VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338,
relativa alle Disposizioni in materia di alloggi e residenze per
studenti universitari;
RAVVISATA l'opportunità di dare attuazione a
quanto previsto dal citato D.Lgs. n.68/2012 in materia di
riconoscimento dei Collegi Universitari, al fine
di meglio determinare le loro peculiari caratteristiche quali
strutture residenziali di elevata qualificazione formativa e
culturale, definite Collegi universitari "di merito", nonché il
loro specifico contributo allo sviluppo del Sistema Universitario e
alla valorizzazione del merito;
DECRETA
Art. 1
Definizioni
- 1. Ai fini del presente Decreto si intende:
- a) per Ministero: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca;
- b) per Università: le Università statali e non statali
legalmente riconosciute dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
- c) per Collegio Universitario: struttura ricettiva di cui
all'art. 13, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 68/2012, dotata di
spazi polifunzionali, idonei allo svolgimento di funzioni
residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative,
culturali e ricreative;
- d) per "Collegio di merito" : Collegio Universitario di merito
che ha ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.
68/2012;
- e) per Ente: soggetto giuridico che gestisce uno o più
strutture adibite a Collegio Universitario;
- f) per Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM):
l'Associazione dei Collegi Universitari di Merito riconosciuti ed
accreditati;
- g) per ANVUR : l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca;
Art. 2
Oggetto
- 1. Con il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del
D.Lgs. n. 68/2012, sono indicate le modalità di dimostrazione dei
requisiti necessari e standard minimi per ottenere il
riconoscimento ministeriale e l'acquisizione della qualifica di
"Collegio Universitario di Merito", ex art. 16, comma 4, del D.Lgs.
68/2012.
- 2. Sono altresì indicate le modalità di verifica della
permanenza dei requisiti medesimi, nonché di revoca del
riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica.
Art. 3
Soggetti richiedenti
- 1. Possono richiedere il riconoscimento di cui al presente
decreto gli Enti dotati di personalità giuridica, che gestiscono
Collegi Universitari ed aventi per statuto, ai sensi dell'art. 16,
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.68/2012, uno scopo formativo
svolto in maniera sistematica e continuativa, qualificati non
lucrativi direttamente dalla legge o per la natura giuridica
rivestita e che siano dotati di uno statuto - redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata - in cui risulti
espressamente previsto il divieto di distribuzione di utili e
avanzi di gestione.
- 2. Qualora un Ente gestisca una pluralità di Collegi
universitari, presenterà apposita richiesta per ognuno dei Collegi
universitari per il quale intende chiedere il riconoscimento.
Art. 4
Modalità di dimostrazione dei requisiti per il
riconoscimento
- 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 16, comma 2, del
D.Lgs n. 68/2012, ai fini del riconoscimento il Collegio
Universitario deve dimostrare di possedere i requisiti ivi indicati
secondo le seguenti modalità:
- I. presenza, nell'ambito dell'Ente, di un comitato scientifico,
garante dell'attività formativa, composto da almeno 9 membri, di
cui almeno due terzi costituito da professori universitari ordinari
e/o associati.
- II. presenza di un direttore in ogni Collegio Universitario,
assunto a tempo pieno per la gestione del Collegio.
- III. sottoscrizione insieme allo studente di un progetto
formativo personalizzato da firmarsi unitamente al contratto di
ospitalità in fase di ammissione; il progetto formativo è
legato all'apprendimento "non formale", intendendosi per essa, come
indicato nel citato D.Lgs. n.13/2013, l'apprendimento che si
realizza al di fuori dei sistemi di istruzione e formazione delle
Università e delle Istituzioni AFAM, in ogni organismo che persegua
scopi educativi e formativi. Tale progetto è da realizzarsi nel
corso dell'anno accademico di permanenza in Collegio, attraverso
corsi e attività organizzati dall'Ente, anche in
collaborazione con la CCUM. Ogni studente deve frequentare con
successo i corsi organizzati dall'Ente, con una frequenza media,
documentata attraverso il libretto dello studente, di 50 ore
per studente per anno accademico per i primi tre anni universitari
e una frequenza media documentata di 15 ore per studente per gli
anni successivi. La formazione deve essere effettuata da docenti,
ricercatori universitari e/o rappresentanti qualificati del mondo
delle professioni e delle imprese. L'Ente deve inoltre documentare
i relativi costi.
- IV. compilazione da parte dello studente di questionari di
valutazione delle competenze di carattere non formale dallo stesso
acquisite nel corso dell'anno. I questionari sono preparati dal
Collegio sulla base di un modello di questionario predisposto
dal Ministero in collaborazione con la CCUM;
- V. struttura d'accoglienza e infrastrutture idonee allo
svolgimento di funzioni residenziali rispondenti ai requisiti e
standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale
non inferiori a quelli previsti per l'accesso ai finanziamento di
cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338;
- VI. presenza di strutture didattiche scientifiche quali aule,
biblioteche e laboratori didattici (informatici, linguistici, etc.)
adeguate alle attività formative previste e considerate in
rapporto alla numerosità di studenti che il Collegio
può ospitare ;
- VII. attività di orientamento al lavoro svolta all'interno del
Collegio documentata attraverso il libretto dello studente e con
rendicontazione dei relativi costi a carico dell'Ente;
- VIII. ammissione regolata da bando di concorso, redatto anche
in lingua straniera, che preveda criteri di selezione atti a
favorire la formazione di un corpo studentesco internazionale,
nonché criteri distintivi di merito e/o colloqui/test valutativi e
che indichi i servizi alberghieri e formativi che verranno offerti
all'utente e la relativa retta annua;
- IX. presenza nel Collegio di almeno il 75% di studenti in
possesso di una media accademica uguale o superiore a quella
posseduta dagli studenti iscritti presso l'Università di
riferimento del Collegio. Nel caso di più università presenti nella
città in cui è presente il Collegio, viene assunto il parametro
relativo all'università di maggiori dimensioni;
- X. presenza, per ogni anno accademico, di studenti stranieri
per almeno un semestre;
- XI. presenza nell'ambito dell'Ente di un responsabile
dell'organizzazione e gestione delle attività formative e culturali
assunto a tempo pieno. Nel caso di Enti che gestiscono più Collegi
è presente altresì, presso ogni Collegio, un referente per
l'organizzazione delle attività formative e culturali assunto a
tempo pieno, che può anche coincidere con la figura del direttore
del Collegio.
Art. 5
Procedimento per il riconoscimento
- 1. L'Ente deve presentare al Ministero, per ogni Collegio
Universitario per il quale intende richiedere il riconoscimento,
apposita istanza di riconoscimento in occasione dell'apertura
annuale, nel mese di settembre, della procedura on line predisposta
dal Cineca, le cui date di apertura e chiusura sono comunicate sul
sito istituzionale del Ministero. Alla istanza di riconoscimento
deve essere allegata tutta la documentazione attestante la
rispondenza del Collegio Universitario ai parametri previsti nel
presente decreto.
- 2. Il Ministero verifica, con il supporto operativo della CCUM,
il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento e,
acquisito il parere dell'ANVUR, provvede con proprio decreto, entro
centoventi giorni dal ricevimento della domanda, al
riconoscimento o meno del Collegio Universitario ai sensi dell'art.
16, comma 1, del D.Lgs. n. 68/2012.
- 3. A seguito del riconoscimento ai sensi del comma 2, il
Collegio Universitario acquisisce la qualifica di "Collegio
Universitario di Merito", ai sensi dell'art. 16, comma 4, del
D.Lgs n. 68/2012.
- 4. In caso di rigetto dell'istanza, la stessa potrà essere
ripresentata non prima che sia decorso un anno dalla data del
rigetto.
Art. 6
Verifica della permanenza dei requisiti e revoca del
riconoscimento
- 1. Ai fini della permanenza dello status di Collegio
Universitario di merito, il Ministero verifica annualmente, nel
mese di settembre, con il supporto operativo della CCUM, il
mantenimento dei requisiti di riconoscimento di ogni Collegio
di Merito mediante apposita procedura di verifica informatizzata
predisposta dal Cineca.
- 2. Qualora dalla verifica di cui al comma precedente, un
Collegio di merito dimostri di avere perso i requisiti e standard
di riconoscimento, può mantenere lo status conferitogli se, entro
l'anno in corso, rientra nei parametri richiesti. In caso contrario
il Ministero, acquisito il parere dell'ANVUR, revoca il
riconoscimento con decreto.
- 3. Nel caso di Collegi Universitari di Merito, sottoposti nel
corso dell'anno precedente a positivo piano di rientro, che
all'atto della successiva verifica annuale risultino nuovamente non
rispondenti ai parametri richiesti, il Ministero, acquisito il
parere dell'ANVUR, con decreto, revoca direttamente il
riconoscimento senza possibilità di ulteriori procedure di rientro
nel corso dell'anno.
- 4. In caso di revoca del riconoscimento, la nuova domanda potrà
essere ripresentata non prima che siano decorsi due anni dalla
revoca stessa.
- 5. In caso di revoca del riconoscimento, lo scorrere dell'arco
temporale quinquennale di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n.
68/2012 si interrompe e, in caso di successivo nuovo
riconoscimento, esso inizia a decorre ex novo.
Art. 7
Collegi Universitari legalmente riconosciuti
- 1. Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs n.68/2012, i
Collegi Universitari legalmente riconosciuti dal Ministero alla
data di entrata in vigore del D.Lgs. n.68/2012, sono da
considerarsi riconosciuti ed essi hanno, pertanto, la qualifica di
"Collegi Universitari di Merito".
- 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su tali Collegi grava l'obbligo di adeguamento agli
standard e ai requisiti richiesti per il riconoscimento, pena la
revoca , con decreto, del riconoscimento stesso.
- 3. Ai sensi dell'art. 16, comma 5, nonché dell'art. 23, comma
2, del D.Lgs. n.68/2012, restano ferme le vigenti
disposizioni sui collegi universitari legalmente riconosciuti di
cui all'art. 15 del medesimo D.Lgs. n. 68/2012.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di
controllo.