Decreto Ministeriale
11 maggio 2017
n. 262
Commissione per la selezione dei Dipartimenti universitari di eccellenza e Suddivisione dei Dipartimenti tra le aree CUN
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni;
VISTO l'art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(nel seguito Legge), relativa al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019, con i quali, allo scopo di "incentivare l'attività dei
Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per
l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità
scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle
finalità di ricerca di «Industria 4.0»" sono indicate le modalità
generali per la individuazione con cadenza quinquennale di 180
Dipartimenti universitari, cui destinare complessivamente l'importo
annuale di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a valere
sulla apposita sezione del FFO denominata «Fondo per il
finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza»;
VISTO in particolare l'art. 1, comma 319, della Legge ai sensi del
quale il Ministero deve richiedere all'ANVUR sulla base dei
risultati dell'ultima VQR la definizione del calcolo di un apposito
«Indicatore standardizzato della performance Dipartimentale»
(ISPD), che tenga conto della posizione dei Dipartimenti nella
distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori
scientifico-disciplinari;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 giugno 2015, n. 458, con il quale
sono state definite le Linee guida per la valutazione della qualità
della ricerca (VQR) 2011 - 2014;
CONSIDERATO che sono stati pubblicati i risultati analitici della
VQR 2011-2014;
VISTA la nota del Capo Dipartimento per la formazione superiore e
per la ricerca n. 515 del 28 aprile 2017, con la quale è stata
richiesta all'ANVUR, ai sensi dell'art. 1, comma 319, della Legge,
la definizione del calcolo dell'Indicatore standardizzato di
performance dipartimentale (ISPD), che tenga conto della posizione
dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR 2011-2014
nei rispettivi settori scientifico-disciplinari, e la graduatoria
dei Dipartimenti delle università statali risultante
dall'applicazione dell'ISPD;
VISTA la nota n. 1944/2017 del 04 maggio 2017, con la quale
l'ANVUR ha comunicato al Ministero la graduatoria dei Dipartimenti
delle Università italiane sulla base dell'ISPD e la nota
metodologica relativa alla definizione di tale indicatore, per la
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero;
CONSIDERATO che i primi 350 Dipartimenti di tale graduatoria,
compresi gli eventuali ex aequo, possono essere ammessi
alla selezione dei 180 Dipartimenti universitari di eccellenza,
fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 322, della Legge,
il numero massimo di Dipartimenti per ciascuna università presenti
nella graduatoria dei 350 che può essere ammesso a tale selezione è
pari a 15;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 318, della Legge prevede che con
decreto del Ministro è nominata una commissione deputata allo
svolgimento della selezione dei Dipartimenti di eccellenza,
composta da sette membri, di cui:
- a) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) quattro designati dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca nell'ambito di due rose di tre
membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'ANVUR e dal Comitato
nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
ACQUISITE le designazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri, dell'ANVUR e del CNGR;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 324, della Legge prevede che il
Ministero definisce con il medesimo decreto di cui all'art. 1,
comma 318, della Legge la suddivisione numerica fra le 14 aree
scientifico-disciplinari (nel seguito aree CUN) dei 180
Dipartimenti di eccellenza finanziabili nel quinquennio 2018-2022,
tenuto conto di quanto indicato alle lettere a) e b) del medesimo
comma 324;
RITENUTO altresì di dovere specificare le modalità di
presentazione e valutazione dei progetti relativi ai Dipartimenti
di eccellenza che dovranno essere selezionati dalla predetta
Commissione;
D E C R E T A
Art. 1- Suddivisione per area scientifico-disciplinare dei
Dipartimenti di eccellenza
- 1) Ai sensi dell'art. 1, commi 324 e 331, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, per il quinquennio 2018- 2022, il numero di
Dipartimenti di eccellenza che possono essere finanziati,
complessivamente pari a 180 e tenuto conto che a nessuna area CUN
può essere assegnato un numero di Dipartimenti inferiore a 5 e
superiore a 20, è ripartito fra le 14 aree CUN in proporzione al
numero dei Dipartimenti attivi al 1° gennaio 2017, considerando
come area di riferimento quella cui afferisce a tale data il
maggior numero di docenti, come indicato nell'allegato 1 al
presente decreto.
Art. 2- Commissione di
valutazione
- 1) Per lo svolgimento delle attività di valutazione dei
Dipartimenti di cui all'art. 1, commi da 325 a 328 e comma 337,
della Legge, ai fini del finanziamento nel quinquennio di cui
all'articolo 1 del presente decreto, è nominata, per il periodo
2017 - 2022, la seguente Commissione:
- Prof.ssa Paola SEVERINO, Presidente;
- Prof.ssa Maria ANDALORO;
- Prof.ssa Elisa BERTINO;
- Prof.ssa Maria ESTEBAN;
- Prof. Gianni FORTI;
- Prof. Luigi GUISO;
- Prof. Carlo SIRTORI.
- 2) Le attività di supporto alla Commissione sono svolte da
parte della Direzione generale per la programmazione, il
coordinamento e finanziamento delle Istituzioni della Formazione
Superiore, la quale provvede altresì alle necessarie verifiche di
correttezza amministrativa degli atti della Commissione, al
monitoraggio annuale sull'utilizzo dei fondi dei Dipartimenti
finanziati e all'acquisizione della relazione finale.
- 3) Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non
sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti
comunque denominati. Eventuali rimborsi di spese di missione sono
posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente sui corrispondenti capitoli di spesa del Ministero.
Art. 3 - Presentazione e
Valutazione dei Progetti
- 1) La Commissione procede alla valutazione delle domande
presentate con modalità telematiche, tenendo conto che la domanda
relativa a ciascun Dipartimento:
- a) è presentata con riferimento a una delle aree presenti nel
Dipartimento, entro 90 giorni dall'avvio della procedura
informatica di presentazione di cui al comma 2;
- b) prevede la possibilità di coinvolgere eventuali ulteriori
aree disciplinari sulla base dei migliori risultati ottenuti nella
VQR 2011-2014 che hanno contribuito al posizionamento del
Dipartimento nel calcolo dell'ISPD;
- c) contiene un progetto quinquennale di sviluppo del
Dipartimento in cui sono definiti obiettivi riconducibili a
finalità di carattere scientifico o di carattere scientifico e
didattico di elevata qualificazione;
- d) indica le risorse da destinare al reclutamento del personale
docente e tecnico-amministrativo nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 1, comma 335, della Legge e dall'articolo 5, comma 5,
lettera a) del d.lgs 29 marzo 2012, n. 49;
- e) riporta il piano di investimenti per le infrastrutture per
la ricerca;
- f) indica le eventuali risorse da destinare alla premialità ai
sensi dell'art. 9 della legge n. 240/2010 e a interventi riferiti
ad attività didattiche di elevata qualificazione di cui è
responsabile il Dipartimento;
- g) indica le eventuali risorse aggiuntive a valere sul bilancio
dell'Ateneo o provenienti da soggetti esterni pubblici e privati
destinate al progetto di sviluppo dipartimentale.
- 2) La valutazione della Commissione si svolge nel rispetto di
quanto indicato dall'art. 1, commi 326 e 327, della Legge. La
Commissione procede altresì, entro 30 giorni dall'adozione del
presente decreto, a specificare le modalità di attribuzione dei
punteggi e i criteri di valutazione delle domande anche ai fini
dell'avvio della procedura telematica di presentazione dei progetti
dipartimentali.
- 3) La Commissione, ai sensi dell'art. 1, commi 328 e 331,
lettera d) della Legge, comunica al MIUR e all'ANVUR l'elenco dei
Dipartimenti di eccellenza selezionati per la pubblicazione sul
sito istituzionale entro il 31 dicembre 2017.
- 4) Il finanziamento ministeriale a ciascun Dipartimento di
eccellenza selezionato sarà attribuito entro gli importi massimi
indicati dall'art. 1, commi 332, 333 e 334 della Legge, tenuto
conto del limite delle risorse complessivamente disponibili di cui
al comma 314.
- 5) La Commissione entro il 30 aprile 2022 esprime il proprio
giudizio sul conseguimento degli obiettivi dei progetti
selezionati, sulla base della relazione finale presentata
dall'Università per ogni Dipartimento entro il 31 gennaio 2022. In
caso di giudizio negativo l'Università non può presentare per lo
stesso Dipartimento la domanda diretta all'ottenimento
dell'eventuale finanziamento per il quinquennio successivo.