DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE - UFFICIO VII -
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il parere espresso nella riunione dell'11
ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive
integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16
maggio 2001;
VISTO il decreto in data 10 agosto 2016, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed
il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi
dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
VISTO il decreto in data 12 giugno 2001, con il
quale l'"Istituto di Psicologia Psicoanalitica" è stato abilitato
ad istituire e ad attivare, nella sede di Brescia, corsi di
specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del
regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509;
VISTA l'istanza e le successive integrazioni con
cui il predetto Istituto chiede l'autorizzazione a ridurre il
numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 20 a 11
unità e, per l'intero corso, a 44 unità, ed al trasferimento della
sede principale di Brescia, da Via Castellini n. 7 a Via Guerzoni
n. 6;
VISTO il parere favorevole espresso dalla
suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'11
novembre 2016;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 22
febbraio 2017, trasmessa con nota prot. 627 del 23 febbraio
2017;
D E C R E T A :
Art. 1
L'"Istituto di Psicologia Psicoanalitica", abilitato con decreto
in data 12 giugno 2001 ad istituire ed attivare, nella sede di
Brescia, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del
regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509,
è autorizzato a ridurre il numero degli allievi ammissibili a
ciascun anno di corso da 20 a 11 unità ed a trasferire la predetta
sede da Via Castellini n. 7 a Via Guerzoni n. 6.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana
Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI